Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44709 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile NOMECOGNOME nato in Germania il 25/01/1985 nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 16/11/1973
avverso la sentenza del 16/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., per mancanza di querela.
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la parte civile NOME COGNOME formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 120 e 640 cod. proc. pen., 336
e 337 cod. proc. pen., 6.1 CEDU) e del vizio di motivazione, dell’avvenuta declaratoria di improcedibilità.
Da un lato, nonostante formalmente il solo NOME COGNOME fosse il legale rappresentante della società che aveva subito le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, NOME COGNOME il soggetto concretamente indotto in errore e poi sottoscrittore della querela, avrebbe dovuto considerarsi anch’egli persona offesa, avuto riguardo alla gestione familiare dell’impresa contraente e alla sua specifica posizione, assimilabile a quella di un addetto all’esercizio commerciale.
Dall’altro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della delega rilasciata da NOME COGNOME a NOME COGNOME al fine di presentare querela di fronte alle autorità italiane. In tal modo, sarebbe stato irritualmente compresso il diritto di accesso alla giustizia, garantito dal diritto convenzionale.
Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, atteso che la sentenza di non doversi procedere ha natura esclusivamente penale e non arreca pregiudizio alla parte civile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte civile è, infatti, priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Sez. U n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME, Rv.253242-01; Sez. 5, n. 27465 del 08/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 7850 del 07/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, COGNOME Rv. 272898-01; Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, COGNOME, Rv.260086-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2024
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Il Consigliere estensore