Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Carloforte il DATA_NASCITA;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (parti civili);
avverso la sentenza del 13/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova anche nei confronti di
COGNOME NOME (imputato);
NOME COGNOME (imputato);
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (responsabile civile);
Rimorchiatori riuniti del porto di Genova, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (parti civili).
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso proposto
dall’imputato sia dichiarato inammissibile e che la sentenza sia annullata in accoglimento del ricorso proposto dalle parti civili; udito, per le parti civili ricorrenti, l’AVV_NOTAIO; udito, per le parti civili non ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, anche sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l’AVV_NOTAIO, per il responsabile civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per COGNOME e, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, per COGNOME, nonché l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, per NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova giudicando in sede di rinvio a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 26/11/2020 in punto di trattamento sanzionatorio – in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova del 18/01/2019, ha ridotto la pena degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti, alla pena di anni 7 di reclusione per NOME, anni 5 per NOME e anni 4 per NOME, per quanto qui rileva in relazione reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e disastro colposo.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili rappresentate e difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 74 e 76, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 110, cod. proc. civ., oltre che il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato. Oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura è la determinazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, in sede di rinvio, di impedire alla parte civile di interloquire nel giudizio, perché riguardante la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena da irrogarsi agli imputati. Nel ricorso si sostiene che, sebbene la statuizione richiesta al giudice del rinvio attenga certamente al trattamento sanzionatorio degli imputati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti, questa riguarderebbe altresì la posizion RAGIONE_SOCIALEe parti civili, posto che alla Corte di appello sarebbe stato demandato il compito di accertare responsabilità ulteriori e concorrenti con quelle degli imputati nella causazione degli eventi di reato. Si tratterebbe pertanto RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di un fatto proprio del danneggiato idoneo astrattamente a limitare il diritto risarcitori
degli Enti medesimi. A fronte di un problema così complesso, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che alla parte civile non compete interloquire in punto di trattamento sanzionatorio, senza aggiungere altro. A parere del ricorrente, tale regola generale incontrerebbe limiti ed eccezioni, tenuto conto che non è possibile escludere che in concreto emergano ipotesi in cui la valutazione svolta ai fini del trattamento sanzionatorio influenza la posizione RAGIONE_SOCIALEa parte civile. Pertanto, andrebbe valutata caso per caso la sussistenza di un interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile ad interloquire sul tema RAGIONE_SOCIALEa pena. Tali rilievi sarebbero stati puntualmente illustrati al giudice del rinvio, che tuttavia avrebbe omesso di motivare al riguardo, essendosi limitato a richiamare la regola generale. Ma secondo i ricorrenti, nel caso di specie, non si può escludere che la parte civile, RAGIONE_SOCIALEa quale potrebbe affermarsi la sussistenza di una responsabilità concausale nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento di reato e di danno, abbia un interesse giuridicamente rilevante tale da consentirle di interloquire sul punto. La conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale avrebbe dunque violato il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte civile, alla quale sarebbe sta impedito di interloquire su un elemento idoneo ad incidere sul proprio diritto risarcitorio, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., e degli artt. 74 e 76, cod. proc. pen.
2.2. Con una seconda censura, si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, la qual negherebbe che il concordato in appello ex art. 599-bis, cod, proc. pen., possa ammettersi nel giudizio di rinvio, ponendosi in contrasto cori la propria finalità deflattiva.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si denunciano il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, sesto comma, Cost. La motivazione resa dalla Corte di appello risulterebbe apodittica, a causa RAGIONE_SOCIALEa acritica adesione ad uno degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘accusa nel separato pendente giudizio penale avverso COGNOME ed altri, e contraddittoria nell’affermare la sussistenza di un’effettiva situazione di emergenza che avrebbe impedito agli imputati di evitare la collisione del natante con la torre e i drammatici eventi che ne conseguirono. L’affermazione secondo cui la collocazione RAGIONE_SOCIALEa torre era obiettivamente pericolosa celerebbe la carenza di una motivazione effettiva, non avendo il giudice del rinvio spiegato sulla base di quali accertamenti possa raggiungersi questa conclusione. Il solo dato che la torre sia stata costruita a fil d banchina non può essere elemento idoneo a caratterizzarne la pericolosità, posto che tali tipologie di costruzioni sarebbero legittime, come confermato dall’art. 76, cod. nav., che disciplina gli obblighi di chi lavora in tali tipologie di strutture. riguardo, invece, alla supposta situazione di emergenza nella quale si sarebbero trovati gli imputati, nel ricorso si ribadisce che l’emergenza era stata causata
proprio dal comportamento di questi, che avevano intrapreso manovre all’interno del porto, pur consapevoli RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe norme cautelari alle quali dovevano attenersi.
2.4. Con memoria successiva, si insiste per l’accoglimento del ricorso. Le parti civili sottolineano come di recente la Corte di appello di Genova abbia ribaltato la sentenza del Tribunale di Genova – nei confronti di quei vari soggetti che nel parallelo processo erano accusati di condotte relative alla progettazione, alla costruzione, all’ubicazione e all’utilizzo quale sede ed ambiente di lavoro RAGIONE_SOCIALEa Torre Piloti crollata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘urto RAGIONE_SOCIALEa nave – mandando ogni imputato assolto dalle relative pretese responsabilità. Pertanto, quella parvenza di coesistenti corresponsabilità conseguente al rilievo RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento parallelo nei confronti dei terzi non sussisterebbe più. Infine, anche la Commissione di inchiesta formale prevista dall’art. 581 cod. nav., avrebbe terminato il proprio compito, concludendo per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘intera responsabilità in capo agli imputati.
Avverso la sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamenta, con unico motivo di doglianza, la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche nella massima estensione. Sebbene la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena spetti esclusivamente alla prudente valutazione del giudice di merito, nel caso di specie, sarebbe stata omessa qualsivoglia motivazione in relazione alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena all’atto di recepire la quantificazione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche operata nella richiesta di concordato.
La difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME ha depositato memoria, con la quale si deduce l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO di Genova nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite. Il ricorrente, in primo luogo, sostiene le parti civili non hanno alcun titolo per impugnare la sentenza oggetto del loro ricorso, posto che non sarebbe possibile la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa parte civile al concordato in appello, con l’ulteriore conseguenza che quest’ultima non sarebbe legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta concorde RAGIONE_SOCIALEe parti, che contiene statuizioni diverse da quelle previste dall’art. 576 cod. proc. pen. Si sottolinea, sul punl:o, che la Corte d appello, giudicando in sede di rinvio, ha dovuto valutare solo l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena e degli aumenti disposti a titolo di continuazione, nonché la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche. Tali aspetti sarebbero inidonei ad inficiare in alcun modo la posizione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, essendo passate in giudicato le statuizioni afferenti alla responsabilità penale. Nel caso di specie il giudizio non riguarderebbe l’affermazione di responsabilità o comunque ulteriori capi e punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza
d’appello in grado di incidere sulle pretese civilistiche, ma unicamente la pena da irrogare. Il ricorrente richiama svariate pronunce di questa Corte dalle quali si dedurrebbe la mancanza di interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile a rassegnare le proprie conclusioni nelle ipotesi in cui non vi è interesse ad interloquire, ovvero nelle ipotesi in cui la determinazione sarebbe comunque inidonea ad influire sull’entità RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria. Infine, si sostiene che alla Corte di merito non è stat demandata alcuna valutazione circa l’esistenza di eventuali concause rispetto al fatto di cui all’imputazione, tali da incidere sulla quantificazione di un eventuale risarcimento in sede civile. Si deduce altresì l’infondatezza del secondo motivo di ricorso presentato dalle parti civili, sia alla luce RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità del ricorso carenza di interesse, quale conseguenza di quanto appena esposto, sia alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del concordato di pena tra le parti ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che intervenga in sede di giudizio di rinvio, come sostenuto dall’orientamento maggioritario RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui nessuna espressa esclusione è prevista dalla legge sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalle parti civili è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza – riferito alla sostanziale estromissione RAGIONE_SOCIALEa parte civile dal giudizio di rinvio, in quanto priva di interesse in relazione a rideterminazione del trattamento sanzionatorio degli imputati – è inammissibile.
1.1.1. Deve premettersi che, secondo quanto statuito dalla sentenza rescindente di questa Corte, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio era limitato all’aspetto sanzionatorio e non aveva ad oggetto questioni attinenti alla responsabilità penale degli imputati o alle statuizioni civili relazione alle quali si era già formato il giudicato. Com’è noto, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica RAGIONE_SOCIALEe statuizioni penali, limitando l’art. 576, cod. proc. pen., il potere di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa ai soli capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna riguardanti l’azione civile nonché alle sentenze di proscioglimentò (Sez. 3, n. 5860 del 12/10/2011, Rv. 252120). La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha limitato il proprio sindacato alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa pena e degli aumenti disposti a titolo di continuazione, nonché alla concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche. Tali aspetti risultano inidonei ad inficiare in alcun modo la posizione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, posto che – come visto tutte le statuizioni afferenti alla responsabilità penale degli imputati sono passate in giudicato e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 651 cod. proc. pen., neanche la motivazione a sostegno del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche può fare stato
ai fini civili. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del fatto, RAGIONE_SOCIALEa sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Del resto, anche in linea di principio vi è una netta differenza tra le ipotesi d rinvio che attengono alla concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e quelle in cui invece si richiede una rivalutazione in merito alla possibile applicazione di circostanze aggravanti. In quest’ultimo caso, il sindacato che investe il giudice di merito attiene alla determinazione di elementi rilevanti ai fi RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del danno, contribuendo a delineare il fatto nella sua materialità, esplicando i propri effetti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘element soggettivo e RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto posto di reato. Sussiste, perciò, l’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile a interioquire nel giudizio di rinvio su ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull’entità del risarcimento del danno. T elementi sono rilevanti per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile quante volte l’esito del giudizio penale sia idoneo a influenzare la liquidazione del danno non patrimoniale da accertare e quantificare nella separata e successiva sede civile (ex plurimis, Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, Rv. 284811; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019 Sez. 6, n. 27984 del 15/05/2018, Rv. 273680). Non si può giungere ad analoghe conclusioni nel caso RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, le quali afferiscono in generale al trattamento sanzionatorio, incidendo sulla misura RAGIONE_SOCIALEa pena, e come tali non possono influenzare in alcun modo il risarcimento del danno, trattandosi di statuizioni strettamente penali. A sostegno di tale ricostruzione è stato affermato che la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando si discuta unicamente RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata (ex plurimis, Sez. 2 del 2963 del 09/12/2020, Rv. 280519; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012). Si è anche affermato che, qualora dall’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dall’imputato non possa . derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “La parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena o riconoscimento
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RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, che non influiscono sulla responsabilità civile”.
1.1.2. Nel caso di specie, alla Corte di appello non è stata demandata alcuna valutazione circa l’esistenza di eventuali concause rispetto al fatto in imputazione, tale da incidere sulla qualificazione di un eventuale risarcimento in sede civile, poiché sulla responsabilità, e le ipotetiche gradazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa, si è ormai formato il giudicato e le relative statuizioni sul punto non sono più suscettibili modifica alcuna. E ciò trova ulteriore conferma nella statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente di definitiva condanna degli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle parti civili, ivi comprese quelle rappresentate dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO; statuizione che avrebbe dovuto essere rimessa al giudizio di rinvio qualora questo avesse avuto per oggetto profili incidenti sulla responsabilità civile. In ogni caso, il trattamento sanzionatorio, comprensivo del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, è stato determinato sull’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti.
Del tutto correttamente, dunque, il giudice del rinvio non ha ammesso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO a concludere, “vertendo il giudizio di rinvio sulla mera determinazione del trattamento sanzionatorio, argomento che non investe direttamente glí interessi RAGIONE_SOCIALEe parti Civili”.
Dalla rilevata mancanza di interesse RAGIONE_SOCIALEe parti civili in punto di trattamento sanzionatorio consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi di cloglianza, in quanto attinenti alla praticabilità del concordato sulla pena nel giudizio di appello di rinv e alla motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio.
1.1.3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ma non quello del versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, in mancanza di uno specifico principio di legittimità in punto di interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile a partecipare al giudizio di rinvio che abbia per oggetto anche l’eventuale riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME – con il quale si lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche nella massima estensione – è stato proposto per un motivo non consentito.
2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accolto la proposta di concordato formulata e il ricorrente non può censurare la misura RAGIONE_SOCIALEa diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, posto che ha indicato la pena egli stesso. Va ribadito sul punto che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa reintroduzione del concordato in
appello ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 56, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato per una RAGIONE_SOCIALEe cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove in quanto, a causa RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo proprio RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755). Anche da ultimo questa Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e ai vizi attinenti alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena che non si siano trasfusi nella illegalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta, in quan non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione RAGIONE_SOCIALE‘acco sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’ar 599-bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME NOME, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, alla · declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 61.6 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
La reciproca soccombenza tra COGNOME e le parti civili rappresentate dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO e, più in generale, la novità del principio di diritto sopr
richiamato (sub 1.1.1.) rendono opportuna la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio di cassazione fra tutte le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALEe parti civili rappresentate dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe sole spese processuali. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di rappresentanza e difesa per il giudizio di cassazione.
Così deciso il 04/10/2023