Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
2-/4
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 28/04/1966
avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2024 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME indagato per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., avverso i decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo del furgone tg. EG671CA.
A COGNOME si contesta di avere compiuto, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, atti simulati e fraudolenti (in particolar cessione del furgone indicato dalla RAGIONE_SOCIALE alla societ RAGIONE_SOCIALE di cui pure il ricorrente è rappresentante legale nonché la sottrazione dello stesso mezzo dal luogo in cui era stato custodito) al fine di sottrarsi agli obblighi nascenti dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia emessa il 5 aprile 2024, che aveva disposto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento d
furgone in questione alla società RAGIONE_SOCIALE il cui legale rappresentante è COGNOME NOMECOGNOME ordinandone alla RAGIONE_SOCIALE la consegna.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame per difetto di interesse atteso che il ricorrente non sarebbe mai stato personalmente il titolare del bene in sequestro che attualmente apparterrebbe, per effetto della sentenza, alla società RAGIONE_SOCIALE e la cui proprietà, prima della pronuncia, era invece della autotrasporti RAGIONE_SOCIALE di cui l’indagato, come detto, è rappresentante legale.
Secondo il Tribunale, Calvarese, dunque, non avrebbe interesse ad impugnare perché, ove pure fosse disposto il dissequestro del bene, egli non sarebbe titolare del diritto alla sua restituzione, che al più potrebbe essere rivendicata dall’indagato non a titolo personale ma quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.
Si assume in punto di fatto che la querela per il reato per cui si procede sarebbe stata presentata da NOME COGNOME, fratello del ricorrente, personalmente e non nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE cioè della società attualmente titolare del bene per effetto della sentenza con cui è stato disposto il trasferimento del bene.
Una querela, si aggiunge, presentata nei confronti di COGNOME personalmente, e non nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
In tale quadro di riferimento, si evidenzia che la richiesta di riesame era stata proposta a titolo personale per dedurre che la querela, da un lato, era stata presentata da un soggetto non legittimato e, dall’altro, era tardiva in ragione della data d commissione del reato, coincidente con quella della cessione del mezzo alla società RAGIONE_SOCIALE, avvenuta 1’11 aprile 2023.
Il Tribunale, accertata la tardività della querela, avrebbe dovuto annullare il titol cautelare in ragione dell’assenza della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite in quanto la questione devoluta è oggetto di un contrasto interpretativo che attiene all’interesse dell’indagato a proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo nei casi in cui non sia titolare del diritto alla restituzione del bene.
Secondo un primo indirizzo, risalente e attualmente minoritario, l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/ 2011, COGNOME, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 231374; Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005, COGNOME, Rv. 230853; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, COGNOME, Rv. 192089).
Secondo altro orientamento, largamente maggioritario, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre gravame solo se abbia un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez.3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso più recentemente, tra le altre, Sez. 3, n. 9790 del 10/03/2025, Verduci, n.m.; Sez. 2, n. 44823 del 08/10/2025, n. m.).
3.1. Detto indirizzo evidenzia preliminarmente che, a differenza del sequestro probatorio – in relazione al quale può essere affermato l’interesse dell’indagato, che pur non rivendichi la proprietà o un diritto di godimento sulle cose sequestrate, ad impugnare il provvedimento in quanto, attraverso il suo annullamento, egli tende ad impedire che del bene si faccia un uso probatorio a suo carico – nel sequestro preventivo, che ha finalità solo cautelari, l’indagato, per avere interesse a proporre impugnazione, deve rivendicare una relazione con la cosa che sostanzi e riempia di contenuto la sua pretesa alla cessazione del vincolo, nel senso che l’eliminazione del titolo cautelare deve rendere possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all’impugnante.
Dunque, anche sulla base della pressoché omologa formulazione delle corrispondenti disposizioni processuali (l’articolo 343-bis cod. proc. pen. del 1930, da un lato, e l’articolo 322 cod. proc. pen. vigente, dall’altro), si ritiene che l’indicazione tra i sog legittimati a proporre riesame, della «persona … che avrebbe diritto alla … restituzione non si ponga in senso alternativo rispetto agli altri soggetti indicati, ma costituisca un espressione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati alla restituzione, l’imputato e l’indagato, in quanto tali, non possono chiedere il riesame in base ad un loro preteso interesse astratto, ma solo in quanto provino di aver diritto alla restituzion del bene della vita che sia stato oggetto del vincolo imposto a seguito dell’emanazione di un provvedimento cautelare reale.
Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato dovrebbe sempre rivendicare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante.
Nella valutazione della legittimazione al riesame reale, si aggiunge, assumerebbero rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non potrebbero essere derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, le quali, indicando tre categorie di “legittimati” («l’imputato…, la persona alla quale le cose sono stat sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…»), individuerebbero solo il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello.
Dunque, secondo l’indirizzo in esame, l’art. 322 cod. proc. pen. individuerebbe le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. imporrebbero un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.
In tema di riesame del sequestro preventivo, sarebbe proprio la morfologia delle misure cautelari reali a rendere quindi indispensabile l’effetto di restituzione qual connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (così, testualmente, molte delle sentenze in precedenza citate).
L’interesse ad impugnare, si precisa, non potrebbe nemmeno essere identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare.
Il tema attiene non tanto alla necessità che sussista un interesse in concreto ad impugnare da parte dell’indagato, ritenuto necessario da entrambi gli orientamenti, quanto, piuttosto, al contenuto di detto interesse, a come questo debba essere declinato e, in particolare, a se detto interesse si sviluppi e si esaurisca nella pretesa restitutor del bene ovvero possa esplicarsi in altro modo, se, cioè, ad esempio possa inerire alla sola legittimità strutturale del provvedimento di sequestro.
In tale contesto si sviluppa l’orientamento minoritario in precedenza citato e che si fonda sul dato testuale degli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen.
Nell’ambito della specificità del procedimento di riesame, l’interesse necessario per proporre impugnazione non andrebbe individuato solo in quello alla materiale restituzione del bene; l’interesse ad impugnare, si aggiunge, non potrebbe escludersi ogni qualvolta sia configurabile un’influenza del provvedimento di dissequestro sul procedimento principale e, quindi, anche nei casi in cui, a prescindere dal diritto alla
restituzione del bene, si discuta della natura del reato, della qualificazione giuridica de fatto addebitato all’indagato, della sussistenza di detto reato.
Un indirizzo che, se recepito, condurrebbe a riconoscere in capo al ricorrente l’interesse concreto ad impugnare, avendo COGNOME contestato la legittimazione del soggetto che ha proposto la querela e la tempestività di questa: una prospettazione direttamente incidente non solo sul requisito del fumus commissi del/citi, ma sulla stessa possibilità di procedere da parte del Pubblico Ministero.
Non è in contestazione che il riesame sia connotato da autonomia soggettiva ed oggettiva rispetto al giudizio di merito, sotto il profilo causale, attesa la diversi oggetto e di funzione.
Mentre infatti nel giudizio principale deve essere accertata la fondatezza della imputazione, nel procedimento di riesame la sfera di cognizione del giudice è di norma correlata al controllo di un precedente provvedimento, emesso sulla base di precisi requisiti di legge, e della legittimità della misura.
Quello su cui si riflette è se l’utilità cui mira il riesame per l’indagato, q espressione dell’interesse “all’impugnazione”, riguardi solo il reintegro nella disponibilità del bene ovvero debba essere riferito anche al solo diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo.
Il tema, è stato fatto rilevare in dottrina, attiene alla distinzione tra annullamento d titolo cautelare e restituzione del bene, intesa come effetto del primo.
Il riesame attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il sequest mentre, invece, la restituzione del bene costituisce un effetto, meramente eventuale, derivante dall’accoglimento della richiesta di riesame e dalla demolizione del titolo.
Si afferma che l’esame dell’interesse al riesame per l’indagato dovrebbe essere calibrato, proiettato, sull’interesse alla estinzione del titolo cautelare, all’accertamen della insussistenza dei presupposti della misura reale che direttamente lo coinvolge, in quanto soggetto sottoposto ad un procedimento penale.
In tal senso peraltro sembra deporre l’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. che perimetra la sfera di cognizione del giudice penale; l’oggetto del riesame attiene alla legittimità del decreto o dell’ordinanza che ha disposto il sequestro e non pare ricomprendere la delibazione sulla titolarità del bene, che infatti, se contestata, impone il rinvio al giudice civile per la decisione della controversia (cfr., in tal senso, an artt. 318 e 322 cod. proc. pen.).
Il tema della restituzione del bene sequestrato, come detto, costituisce, secondo l’impostazione in parola, una conseguenza, un effetto della decisione giuridica favorevole per l’indagato, cioè dell’annullamento del provvedimento cautelare e,
dunque, la pretesa alla restituzione del bene costituisce solo uno dei possibili interessi al riesame.
Ciò spiegherebbe anche il dato testuale dell’art. 322 cod. proc. pen,. in cui si distingue il soggetto interessato alla restituzione, dall’indagato, atteso ch diversamente, se, cioè, anche per l’indagato l’interesse dovesse consistere sempre nella pretesa restitutoria del bene, detta distinzione sarebbe sostanzialmente inutile.
Il legislatore, cioè, si sarebbe potuto limitare a fare riferimento alla “persona ch avrebbe diritto alla restituzione” e sarebbe stato agevole ricomprendere in detto sintagma anche l’indagato titolare del diritto alla restituzione.
Accanto alla restituzione derivante dall’annullamento del titolo cautelare, possono forse cogliersi ulteriori rilevanti interessi derivanti dalla demolizione del titolo e ciò a in ragione della connessione, strumentale e funzionale, da un lato, tra res e reato, e, dall’altro, tra l’apposizione incidentale del vincolo reale sulla cosa, il requisito del fumus commissi delicti, e l’accertamento del reato nel procedimento principale, comunque tendenzialmente immune dalle decisioni in sede cautelare.
Ciò assume rilievo soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui il tema attiene alla esistenza di una rituale condizione di procedibilità; un tema che ha una immediata attitudine a propagare effetti nel procedimento penale e che può richiedere un accertamento puntiforme, che può prescindere da complesse verifiche o valutazioni sul fumus, atteso che se davvero la querela fosse stata proposta nel caso in esame da soggetto non legittimato, la stessa esistenza del procedimento penale dovrebbe essere immediatamente oggetto di ripensamento.
La cognizione del tribunale del riesame ricalca quella del giudice a quo, ma il novum iudicium compiuto dall’organo di controllo può fondarsi su un materiale probatorio profondamente mutato rispetto a quello sottostante alla precedente verifica: è sufficiente ricordare che gli «atti su cui si fonda il provvedimento impugnato», prima, vanno integrati dall’autorità giudiziaria procedente con le sopravvenienze probatorie favorevoli all’indagato – e, insieme a queste, trasmessi alla cancelleria del tribunale, a norma dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. – e, in seguito, possono ulteriormente «lievitare» grazie alla produzione di elementi di prova in udienza ad opera delle parti, ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.
La stessa attività argomentativa riservata ai soggetti interessati nel corso dell’udienza camerale può favorire una «rappresentazione polifonica» della vicenda cautelare dinanzi al giudice del controllo, di norma preclusa all’atto della presentazione della domanda cautelare.
Il controllo di merito del tribunale, in definitiva, incide non tanto sulla situazi genetica del provvedimento di sequestro, quanto sulla attualità delle ragioni della cautela, alla presenza di eventuali cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzion tJ / P del reato, ancorché possa essere fuori discussione che le valutazioni compiute dal
collegio in sede incidentale, pur produttive di effetti sulla permanenza del vincolo reale, non influenzano in astratto l’ulteriore corso del procedimento principale.
7. Nel caso di specie, come detto, la correlazione tra res,
reato e sequestro attiene alla esistenza della condizione di procedibilità, al potere di procedere da parte del
Pubblico ministero, all’obbligo di archiviare la notizia di reato e le deduzioni difensiv involgono principalmente questioni di diritto che non richiedono particolari accertamenti
fattuali (la verifica della esistenza di una tempestiva querela in atti), la cui soluzio
è idonea a propagare immediati effetti nel procedimento penale.
8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione:
“Se l’indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione
del bene”.
P. Q. M.
Rimette il ricorso alle Sezioni unite. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025 Consigliere èstensore
Il Preside te