Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di furto oggetto di imputazione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato , lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale risposto ad uno specifico motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 , nn. 2 e 7, cod. pen.,
ritenendolo inammissibile sull’erroneo presupposto del difetto di interesse all’impugnazione .
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’unico motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, la Corte di appello ha puntualmente risposto alla censura formulata in sede di appello in ordine alle circostanze aggravanti dianzi indicate.
Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’insussistenza dell’interesse dell’appellante a proporre il motivo, atteso che al prevenuto era stata applicata la (non contestata in sede di appello) recidiva reiterata e specifica, con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche (stante il divieto di prevalenza della citata aggravante), sicché il riconoscimento o meno delle ulteriori aggravanti contestate non avrebbe comunque inciso sulla determinazione della pena.
La decisione è in linea con l’insegnamento secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato finalizzata a ottenere l’esclusione di un’aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti; in particolare, l’interesse deve ritenersi insussistente qualora il riconoscimento dell’aggravante non abbia comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286342 – 01), evenienza ricorrente nel caso in esame.
7 . Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME