Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato ex art. 41 -bis ord. pen., avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 17/04/2023, in relazione al divieto di consegnare brevi manu al proprio difensore, durante i colloqui visivi, documentazione inerente i procedimenti in corso.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto corretta la procedura seguita dalla RAGIONE_SOCIALE che, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 16.4 della circolare del DAP del 02/10/2017, ha disposto che la consegna di atti e documenti giudiziari e/o processuali dal difensore al detenuto, e viceversa, in occasione degli incontri visivi, sia accompagnato da apposita dichiarazione nella quale viene indicato il procedimento a cui si riferisce la documentazione.
NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione di legge, in relazione agli artt. 35 bis, 69 e 41 bis ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3 e 6 CEDU, 35 disp. att. cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ed erronea interpretazione della circolare DAP 02/10/2017.
Il ricorrente lamenta il travisamento in cui è incorso il Tribunale nel valutare il reclamo proposto, con il quale COGNOME lamentava l’impossibilità di consegnare o spedire al difensore atti (quali, ad esempio, documenti sanitari, richieste NUMERO_DOCUMENTO), tutti tratti dai procedimenti a suo carico, in cui tuttavia non era riportato il numero NUMERO_DOCUMENTO o NUMERO_DOCUMENTO di riferimento, con conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa. Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, il COGNOME non richiedeva la disapplicazione della Circolare DAP 02/10/2017, ma, al contrario, la sua corretta applicazione.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorrente non lamenta la specifica violazione della · normativa in vigore attinente la consegna di documenti al proprio legale: la difesa ricorrente ha infatti chiarito in ricorso (pag. 2) come « la doglianza mossa dal reclamante non afferisce ad un singolo episodio verificatosi in quel preciso lasso temporale, ma ha ad oggetto la procedura seguita dal personale dell’Istituto di pena ogni qualvolta che il detenuto
deve consegnare documentazione al difensore ne corso di un colloquio»; ed ancora si specifica in ricorso (pag. 3) come il richiedente « invocava una pronuncia che potesse disciplinare anche ipotesi future, l’ipotesi della consegna diretta della documentazione al difensore di fiducia nel corso dei colloqui difensivi … a tal uopo, infatti, era stata chiesta l’adozione di un’ordinanza volta di individuare le modalità 03 con la quale la documentazione andrebbe consegnata dal detenuto al difensore di fiducia.».
Il ricorrente chiede quindi l’affermazione di un principio generale da far valere “anche per il futuro”, non esplicitando tuttavia l’avvenuta effettiva lesione di un diritto, verificatasi in umo specifico caso, scrutinabile da questa Corte.
Così circoscritta la domanda, deve concludersi nel senso che difetti l’interesse all’impugnazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere “inteso come pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell’impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione” (Sez. 1, Sentenza n. 3431 del 06/06/1995, PG in proc. Furnari, Rv. 202923)
Neppure può essere esaminato il ricorso per affermare il principio nell’interesse della legge poichè “nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all’art. 363 cod, proc. civ., che disciplina l’esercizio del corrispondente potere nell’ambito del processo civile” (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251692).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
3 GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -A pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024