Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41196 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
PARASILITI NOME COGNOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Messina ricorre avverso la sent stessa Corte, che, assolvendo gli imputati, ha riformato la pronunzia di primo grado, c gli stessi erano stati ritenuti responsabili del delitto dì falso ideologico commess ufficiale in atti pubblici;
che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio;
osservato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per intervenuta pre termine massimo di prescrizione, per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen., in rife 476 comma 1 cod. pen., contestato come commesso nell’anno 2014, era ormai matura tempo di proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, datato 2 febb
rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni parte proce vantare un interesse all’impugnazione e, in particolare, quella del pubblico ministero per effetto potenziale la produzione di un risultato concreto e processualmente vantag non può consistere nell’aspirazione ad ottenere il mero riconoscimento dell’osserv legge nella contestuale presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescriz definitivamente perfezionatasi, salva l’indicazione di un obbiettivo diverso, esterno ma pur sempre meritevole di apprezzamento (come, ad esempio, l’affermazione dei presup per l’attivazione di un procedimento disciplinare o di un procedimento amministrativo sanzioNOMEria), che i motivi di ricorso hanno comunque l’onere di specificare (arg. da 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971; sez. U n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093);
ritenuto, pertanto, che il ricorso del pubblico ministero, in difetto di tali essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.