Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31837 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19 settembre 2022, che ha disposto il sequestro preventivo di un immobile dell’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti, per quanto qui rileva, di NOME COGNOME, in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione dell’art. 633 cod. pen., che la condotta dell’indagata (entrata inizialmente nell’alloggio demaniale per assistere la zia e poi rimastavi, anche richiedendo, sia pure inutilmente, la voltura) non potrebbe ritenersi penalmente rilevante, in difetto di “invasione”, poiché, secondo la giurisprudenza, il fatto tipico non può prescindere dall’introduzione dall’esterno. Ciò premesso, risulterebbe indubitabile anche l’interesse della ricorrente, negato dal giudice del riesame, quale persona alla quale la res è stata sequestrata.
3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098, che ha escluso che fosse titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata. Cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 265463. Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).
Nel caso di specie, l’assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicamente all’ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predeterminati e verificati attraverso le procedure di legge. La restituzione non può, pertanto, mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilità del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall’ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile (già esclusa, peraltro, dal rigetto della richiesta di voltura).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2024
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