Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2571/2025
NOME COGNOME ZONCU
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 39743 del 18 settembre 2024, ha confermato la revoca della liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME dal Magistrato di sorveglianza in relazione al semestre 22 luglio 2003 – 22 gennaio 2004 e ai semestri 30 gennaio 2006 – 30 gennaio 2007.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione del Tribunale di sorveglianza che, dopo aver dato atto della rimessione in libertà del condannato alla data della decisione della sentenza rescindente, ha ritenuto, in ragione di detta rimessione in libertà, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il riesame della statuizione, confermando la revoca della concessa liberazione anticipata. Così argomentando, ad avviso della difesa, il Tribunale si sarebbe sostituito ai giudici della Corte di cassazione
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all’impugnazione.
In via generale, deve osservarsi che l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta, nel senso che « in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia
perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
Tanto premesso, va rilevato che, quale specificazione dei principi appena enunciati, si è affermato che, in tema di liberazione anticipata, non sussiste l’interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 – 01; tale principio, in particolare, è stato affermato, in relazione ad una fattispecie di liberazione anticipata in cui la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso).
Si è affermato invero che «sussiste l’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Rv. 244011) di cui il ricorrente deve comunque dimostrare l’interesse in relazione a un periodo ulteriore di detenzione non indicato in ricorso» (Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, dep. 2023, non mass.)
E tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente, nel dedurre la perduranza dell’interesse al riesame della pronuncia di revoca della liberazione anticipata, nonostante l’avvenuta rimessione in libertà per espiazione della pena, non si è confrontato con i principi sopra enunciati e, soprattutto, non ha dedotto alcun interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di eventuale accoglimento, che non produrrebbe alcun effetto positivo nel procedimento di sorveglianza.
Pertanto, il ricorrente, nel dedurre il possibile profilarsi un pregiudizio derivante da una decisione giudiziale che farà stato ove dovesse farsi luogo ad una eventuale procedura esecutiva che importi l’emissione di un nuovo provvedimento di cumulo, ha dedotto la sussistenza di un interesse soltanto in via congetturale ed astratta.
Alla luce delle argomentazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME