Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6714 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6714 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in data 08.09.2025 che aveva confermato l’ordinanza emessa in data 23.07.2025 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica di applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, per i motivi in esso dedotti.
L’ordinanza impugnata ha sostenuto l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 162 ter cod.pen., nel caso di specie, dal momento che l’indagata AVV_NOTAIO NOME aveva indirizzato alla persona offesa una mera proposta risarcitoria, non qualificabile come offerta reale ex artt. 1208 ss. cod. civ.
Circa l’ulteriore documentazione depositata dal difensore dopo il dispositivo dell’ordinanza genetica emessa in data 23.07.2025 dal Tribunale di Roma, l’ordinanza impugnata ha affermato che non poteva essere considerata ai fini richiesti.
La Procura generale ha depositato memoria chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, nelle more, la misura cautelare che era in corso di esecuzione nei confronti dell’ AVV_NOTAIO al momento del deposito del ricorso è stata dichiarata inefficace, e quindi revocata, a seguito della sentenza – acquisita agli atti – emessa dal Tribunale di Roma in data 20.10.2025, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato per cui si procede perché estinto ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.
Giova allora richiamare l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione in materia di interesse all’impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in caso di contestazione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, occorre ugualmente procedere alla verifica dell’attualità e della concretezza dell’interesse, poiché l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Sul punto, si è evidenziato che la regola contenuta nell’art. 568, comma 4, cit., è applicabile anche al regime RAGIONE_SOCIALE impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; e che un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate può sussistere in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 – dep. 2011, Rv. 249002), evenienza nel caso pacificamente non ricorrente, trattandosi di impugnazione attinente a misura cautelare non custodiale (divieto di dimora).
Alle superiori considerazioni consegue la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare l’ordinanza de libertate in questione.
Sussistono i presupposti per l’esonero della ricorrente dal pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. poiché la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso. Ne consegue che non può essere ravvisato alcun profilo di colpa imputabile alla parte istante in relazione alla sopravvenuta causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere