Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/05/2024, il G.i.p. del Tribunale di Salerno applicava a RAGIONE_SOCIALE la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio, per la durata di un anno, per essere la stessa RAGIONE_SOCIALE gravemente indiziata della responsabilità per l’illecito ammnistrativo di cui agli artt. 5 e 24 de d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di cui al capo 7) dell’imputazione provvisoria, illecito dipendente dai reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) di cui ai
capi 2) e 3) della stessa imputazione provvisoria che sarebbero stati commessi nell’interesse e a vantaggio della società dal suo legale rappresentante NOME COGNOME e dal suo amministratore di fatto NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza del 14/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Salerno, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Con ordinanza del 25/07/2024, il Tribunale di Salerno, decidendo su tale appello, in parziale accoglimento di esso, rideterminava in nove mesi la durata dell’indicata misura cautelare interdittiva.
Avverso tale ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale di Salerno, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione.
Con la sentenza n. 18589 del 19/12/2024, dep. 2025, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ritenuta la fondatezza del secondo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE «quanto al fumus commissi delicti del reato presupposto» di frode nelle pubbliche forniture – motivo al quale attribuiva «valenza assorbente rispetto ai successivi» -, annullava l’impugnata ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale di Salerno e rinviava, per un nuovo giudizio, a tale Tribunale, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 07/07/2025, il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il termine di durata della misura cautelare, decorrente dalla notificazione di essa (art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001), era ormai scaduto (il 23/02/2025, considerando la durata di nove mesi rideterminata dallo stesso Tribunale, o, comunque, il 23/05/2025, considerando la durata di un anno che era stata inizialmente determinata dal G.i.p.) e «non sussiste più – in concreto – alcuna possibilità che sia ripristinata la misura impugnata».
Avverso tale ordinanza del 07/07/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi, i quali sono preceduti da un’ampia premessa in fatto.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce il «difetto ed erroneità di motivazione» e la violazione e la falsa applicazione dei principi in materia di interesse all’impugnazione che discendono dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
2.1.1. Espone che: a) la questione sollevata con tale motivo riguarderebbe una fattispecie «similare» a quella che è stata oggetto della sentenza “R.” delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935-01), con la quale è stato affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ai sensi degli artt. 17 e 49 del d.lgs.
n. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina automaticamente il venir meno dell’interesse all’impugnazione; b) all’udienza del 07/07/2025, aveva depositato una memoria, con allegata della documentazione, nella quale aveva evidenziato le ragioni della persistenza del suo interesse a ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità o no dell’impugnata misura cautelare, nonostante la sopravvenuta scadenza del termine di durata della stessa.
Precisa che, con tale memoria, della quale riporta un ampio stralcio, aveva rappresentato come l’applicazione della misura interdittiva in questione: a) le avesse impedito di conseguire l’attestazione SOA relativa alla categoria 0S4, necessaria per partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di determinati lavori pubblici e per ottenere la quale aveva già concluso un contratto; b) avesse comportato la notificazione alla società di una diffida a concludere nuovi contratti in esecuzione della Convenzione di servizi che aveva concluso il 21/09/2022, «con inibizione dal portale gare telematiche della Città Metropolitana di Napoli», il che le aveva prodotto un danno di C 168.173,49 e una perdita di C 679.626,18 (rispetto all’appalto aggiudicato); c) le avesse impedito di partecipare a diverse gare d’appalto, con la conseguente perdita delle chances di aggiudicarsele; d) le avesse in definitiva comportato una consistente riduzione del fatturato (da C 1.286.459,00 nel 2023 a C 705.860,00 nel 2024) quale conseguenza, appunto, del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni. Nella medesima memoria, aveva altresì esposto di avere interesse a ottenere una pronuncia di merito «anche per poter affermare, nelle prossime gare cui prenderà parte, che nei suoi confronti non è stata mai (legittimamente) applicata una misura interdittiva».
Da quanto rappresentato in tale memoria, sarebbe risultata evidente la permanenza del suo interesse alla decisione di merito sulla legittimità o no della misura interdittiva.
La sussistenza di un tale interesse discenderebbe anche da quanto è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la citata sentenza “R.”, di cui la ricorrente riporta ampi stralci, e i principi statuiti con tale sentenz sarebbero stati violati dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il Tribunale di Salerno, con l’affermare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione perché la misura interdittiva era scaduta e «non sussiste più – in concreto – alcuna possibilità che sia ripristinata», dimostrerebbe di non avere «compreso la dimostrata esistenza di un danno ulteriore discendente della contestata misura interdittiva, sebbene cessata, che mina l’operatività stessa della soc. ricorrente».
L’errore fondamentale che sarebbe stato commesso dal Tribunale sarebbe «consistito nel ritenere che l’interesse alla decisione sia cristallizzato e riferito sol alla fase processuale cautelare e, ancor più, poi, nel non considerare le ulteriori conseguenze, per così dire extra-penali, che discendono direttamente dalla contestata misura interdittiva», le quali dimostrerebbero «la permanenza dell’interesse alla decisione di merito anche alla scadenza della misura».
Le Sezioni unite, con la sentenza R., avevano infatti statuito che il perdurare dell’interesse all’impugnazione potrebbe discendere anche dagli scopi di «contestare l’originaria legittimità del provvedimento» e della «rimozione di altre possibili conseguenze dannose».
Tali statuizioni sarebbero applicabili anche alla fattispecie in esame e militerebbero nel senso della permanenza dell’interesse.
Il Tribunale di Salerno sarebbe inoltre incorso in un «evidente difetto di motivazione», in quanto non avrebbe «valutato, neppure per ritenerle insussistenti, le argomentazioni poste a sostegno, e a dimostrazione, del perdurare dell’interesse alla decisione di merito da parte della soc. RAGIONE_SOCIALE» che erano state esposte nella menzionata memoria depositata all’udienza del 07/07/2025.
Sarebbe, pertanto, «palmare che perdura in RAGIONE_SOCIALE l’interesse alla decisione di merito sull’illegittimità dell’interdittiva onde conseguire (o tentare di) sia il risarcimento dei danni patiti, sia poter partecipare a nuove gare senza dover riferire della ingiusta interdittiva patita, sia per conseguire l’auspicata qualificazione che le consentirà di concorrere all’aggiudicazione di appalti di più rilevante importo».
Secondo la ricorrente, dall’ordinanza impugnata discenderebbe anche l’«aberrante» conseguenza che il Tribunale di Salerno, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, avrebbe fatto venire meno anche la sua precedente ordinanza del 25/07/2025 con la quale aveva ridotto la durata della misura cautelare da un anno a nove mesi.
2.1.2. La ricorrente sostiene che, dall’accoglimento del ricorso, dovrebbe conseguire l’annullamento senza rinvio «dell’ordinanza del GIP del 14 maggio 2024» applicativa della misura cautelare.
Secondo RAGIONE_SOCIALE, ciò discenderebbe da quanto affermato: 1) dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 18589 del 19/12/2024; 2) dallo stesso Tribunale di Salerno con l’ordinanza impugnata, nella quale tale Tribunale avrebbe «fatto chiaramente intendere che se non avesse dichiarato inammissibile l’appello, lo avrebbe accolto» (in particolare, là dove scrive che, «nella memoria del Pm, l’Ufficio di Procura richiama in fatto gli elementi probatori già cristallizzati in atti, e vagliati dal Tribunale con motivi
censurati dalla Suprema Corte, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti»); 3) dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 19031 del 09/05/2025, con la quale è stato accolto il ricorso che era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, cioè la società che aveva installato gli ascensori della cui manutenzione era stata incaricata RAGIONE_SOCIALE, ed è stata revocata la misura cautelare interdittiva nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce «motivazione erronea, carenza istruttoria, travisamento dei fatti» e la violazione e l’errata applicazione degli artt. 3, 13, 24 e 45 del d.lgs. n. 231 del 2001.
Secondo RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere censurata «anche nel merito», in quanto sarebbe stata emessa in violazione di tali norme di legge.
2.2.1. Sostiene «che non si comprende come possa ipotizzarsi la stessa commissione del reato di cui all’art. 356 c.p.», atteso che: a) quanto era stato rappresentato dal pubblico ministero alle pagine 87 e seguenti della richiesta di applicazione della misura cautelare potrebbe «al più rilevare con riferimento all’appalto degli ascensori de quibus, ma non all’affidamento del servizio di manutenzione e, in particolare, per il periodo che va dall’1.7.2021 al 30.06.2022»; b) «non sono presenti fatture e relativi pagamenti ricevuti da RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Salerno o/e dalla Corte di Appello riguardanti interventi di riparazione di ascensori degli edifici D, E, F».
Il Tribunale del riesame sarebbe incorso «in palese errore di diritto e di fatto» in quanto avrebbe «cercato di coinvolgere RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione dell’opera, assumendo esservi stato un subappalto non autorizzato».
Ciò sarebbe, tuttavia, irrilevante: sia perché la misura cautelare era stata applicata in relazione al reato di cui all’art. 356 cod. pen. e non in relazione al reato di cui all’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646; sia perché RAGIONE_SOCIALE era «intervenut solo in epoca successiva all’installazione degli ascensori, per cui non può in alcun modo concorrere con i presunti reati commessi da chi tali ascensori ha installato»; sia, infine, perché ad RAGIONE_SOCIALE era stato «conferito solo l’incarico di manutenzione, di riparazione in conseguenza di danneggiamenti dovuti ad uso improprio degli ascensori e, per un periodo, di presidio» e, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno sulla base di una lettura asseritamente «fuorviante e travisata» degli interventi effettuati, gli stessi incarichi erano stati eseguiti «regolarmente e con buon esito», come risulterebbe «da quanto attestato dal Tribunale».
Da ciò la conclusione che la contestata misura cautelare interdittiva non avrebbe potuto essere applicata ad RAGIONE_SOCIALE
2.2.2. La ricorrente deduce ancora l’assenza dei requisiti che sono previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 quali presupposti per l’applicazione della contestata misura cautelare.
In particolare: 1) del requisito, previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2001, dell’avere l’ente «tratto dal reato un profitto di rilevante entità», presupposto in ordine al quale il Tribunale di Salerno sarebbe rimasto «totalmente silente»; 2) del requisito, previsto dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001, dei gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, alla luce di quanto si è riassunto al punto 2.2.1 e del fatto che «RAGIONE_SOCIALE è totalmente estranea alle vicende attinenti alla scelta ed all’installazione degli ascensori, contestata dai PP.MM. e dal GIP, avendo solo eseguito la manutenzione degli stessi in epoca successiva», con la conseguenza che «difetta totalmente il fumus della commissione del reato p. e p. dall’art. 356 c.p.»; 3) del requisito, previsto sempre dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001, del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procedeva, alla luce «della storia, passata e presente, immacolata, della soc. ricorrente», quale risultava dalla documentazione da essa prodotta e che il Tribunale di Salerno avrebbe omesso di considerare.
2.2.3. Da ciò il difetto dei presupposti per l’applicazione della contestata misura cautelare interdittiva.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce «difetto ed erroneità di motivazione» ed «eccesso di potere giurisdizionale».
Nel richiamare quanto affermato nella sentenza del 06/04/2023 della Seconda sezione civile del Tribunale di Salerno, la ricorrente deduce che «non è compatibile con uno stato di diritto cercare di conseguire in sede penale ciò che è stato negato in sede civile, essendo questa, poi, la sede propria per verificare in INDIRIZZO principale se vi siano state o meno delle inadempienze contrattuali, per poi, eventualmente accertare se abbiano anche una rilevanza penale».
La ricorrente contesta inoltre quanto era stato argomentato dal Tribunale di Salerno nel sestultimo e nel quartultimo capoverso della pag. 14 dell’ordinanza del 25/07/2024.
2.4. Con il quarto motivo, relativo alla «sospensione della misura interdittiva», la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2001 e «motivazione erronea».
Premesso che il 13/12/2022 aveva adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC), RAGIONE_SOCIALE rappresenta che l’«adozione e l’intenzione di adeguare il predetto MOGC», diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno alle pagg. 14-16 dell’ordinanza del 25/07/2024, non
andrebbero «considerate in maniera negativa , ma come ulteriore dimostrazione della volontà di un’azienda sana di predisporre tutti gli anticorpi per prevenire la commissione di condotte non lecite e/o costituenti reati», e, quindi, andrebbero valorizzate nella prospettiva della sospensione della misura ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2001.
Con l’affermare che «la sospensione potrebbe essere applicata solo dopo la sua irrogazione» (così il ricorso), il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente interpretato l’art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2001, «potendo la sospensione essere applicata in misura preventiva nell’attuazione dell’interesse pubblico».
2.5. Con il quinto motivo, relativo alla «nomina del commissario giudiziario», la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15, 45 e 46 del d.lgs. n. 231 del 2001 e «difetto di motivazione».
RAGIONE_SOCIALE contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Salerno, alle pagg. 16-17 dell’ordinanza del 25/07/2024, aveva rigettato la richiesta di nominare, in luogo della misura cautelare interdittiva, un commissario giudiziale e ribadisce che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la nomina del suddetto commissario che sono previsti dall’art. 15, comma 1, lett. a) e b) , del d.lgs. n. 231 del 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.
1.1. Lo scrutinio di tale motivo comporta il riferimento alla categoria giuridica della “carenza di interesse sopraggiunta” individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione con riguardo al sistema delle impugnazioni penali.
Con la sentenza “Marinaj” (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l’interesse a proporre impugnazione non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e a ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.
Le Sezioni unite hanno osservato che l’interesse che è richiesto dal comma 4 dell’art. 568 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto di impugnazione deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità e deve non soltanto sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione ma anche persistere fino al momento della decisione, affinché questa possa potenzialmente avere un’effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.
È con riguardo a quest’ultimo aspetto che le Sezioni unite hanno enucleato la categoria giuridica, appunto, della “carenza d’interesse sopraggiunta”, affermando che essa va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
1.2. Con specifico riguardo alle impugnazioni dei provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive disposte nei confronti degli enti nell’ambito dei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato – impugnazioni che consistono nell’appello e, eventualmente, nel ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 52 del d.lgs. n. 231 del 2001) -, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio che la revoca della misura interdittiva a seguito delle condotte riparatorie delle conseguenze del reato, eseguite ai sensi degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto dall’ente indagato non determina automaticamente il venir meno dell’interesse all’impugnazione (Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, cit.).
Le Sezioni unite hanno osservato che tale revoca della misura interdittiva costituisce un’evenienza «del tutto compatibil con la perdurante attualità dell’interesse in capo alla società a coltivare l’appello cautelare, sia per contestare l’originaria legittimità del provvedimento, sia per ottenere la restituzione delle somme versate al fine di ottenere la sospensione della misura, o per la rimozione di altre possibili conseguenze dannose» (primo capoverso della pag. 9).
Le Sezioni unite hanno argomentato anche che l’esclusione di ogni automatismo tra la revoca della misura interdittiva a carico dell’ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all’appello cautelare risulta altresì consonante con i principi enunciati dalle stesse Sezioni unite in sede di analisi del rapporto tra le sopravvenute revoca o inefficacia delle misure cautelari personali o reali e l’interesse all’impugnazione.
Quanto alle misure cautelari personali, è stato rammentato come costituisca ius receptum il principio secondo cui l’interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare può permanere anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della suddetta ordinanza possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il presupposto per l’esercizio del diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita per essere stato il provvedimento
dispositivo della stessa emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357-01). Principio, questo, successivamente ribadito dalle Sezioni unite sia con la sentenza “COGNOME” (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 234268-01), sia con la sentenza “COGNOME” (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002-01, con la quale è stato peraltro precisato che, nel caso in cui la misura cautelare custodiale sia stata revocata o sia divenuta inefficace, per ritenere persistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, è necessario che egli faccia espresso riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione).
Quanto alle misure cautelari reali, è stato rammentato che, se è vero che era stato affermato il principio secondo cui, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame si devono ritenere inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01), tuttavia le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi nuovamente sulla questione, con particolare riguardo al caso relativo all’intervenuta restituzione di computer o di supporti informatici previa estrazione di copia dei dati in essi contenuti, hanno precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio dei suddetti beni, nel caso risulti che siano stati restituiti previa estrazione di copia dei dati in essi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, all’esclusiva disponibilità dei dati.
1.3. Orbene, è vero che, come è stato argomentato dal Tribunale di Salerno, a differenza del caso che aveva costituito lo specifico oggetto della sentenza “R.” delle Sezioni unite (Sez. U, n. 51515 del 2018), «nel caso di specie non si configura né l’ipotesi della revoca né della sospensione (di misura non ancora scaduta)», bensì l’ipotesi della «misura interdittiva ormai scaduta» per decorso dei termini di durata di essa, e che la medesima misura interdittiva non «potrebbe essere ripristinata» (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Tuttavia una tale argomentazione, finendo col tradursi nella sostanziale affermazione dell’automatismo tra perdita di efficacia della misura cautelare interdittiva per decorso dei termini di durata di essa e sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, non può essere condivisa, atteso che, dai principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che si sono esposti ai punti 1.1 e 1.2, appare discendere che la persistenza (o no) dell’interesse all’impugnazione deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente – la quale era qui effettivamente
venuta meno -, ma anche con riguardo alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre, sempre che, beninteso, l’interessato abbia fatto espresso riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia a lui favorevole, nel senso dell’originaria illegittimità del provvedimento dispositivo della misura, ai fini della rimozione delle suddette conseguenze pregiudizievoli.
1.4. Nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE, nella memoria che aveva depositato all’udienza del 07/07/2025 a sostegno della perduranza del suo interesse a una decisione sulla legittimità dell’ordinanza con la quale le era stata applicata la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, aveva indicato plurime conseguenze pregiudizievoli che tale misura cautelare interdittiva le aveva prodotto e continuava a produrle, e aveva fatto riferimento all’utilizzazione che, dell’eventuale pronuncia sull’illegittimità della suddetta ordinanza, la società avrebbe fatto al fine di rimuovere o di tentare di rimuovere tali conseguenze per lei pregiudizievoli.
A fronte di ciò, per quanto si è detto al punto 1.3, il Tribunale di Salerno non avrebbe dovuto, come ha fatto, affermare l’automatico venir meno dell’interesse di RAGIONE_SOCIALE a coltivare l’appello cautelare per effetto della perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso del termine di durata di essa, ma avrebbe dovuto apprezzare la persistenza dello stesso interesse con riguardo alla possibilità, prospettata da RAGIONE_SOCIALE, di utilizzazione dell’eventuale pronuncia a lei favorevole di originaria illegittimità della misura interdittiva al fin di rimuovere le concrete conseguenze pregiudizievoli che la stessa società appellante aveva specificamente dedotto esserle derivate e ancora derivarle dalla misura cautelare divenuta inefficace.
1.5. Poiché la decisione, nei termini indicati, in ordine alla persistenza dell’interesse all’impugnazione impone anche degli accertamenti di fatto, i quali esulano dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio – per un nuovo giudizio sul suddetto punto e, eventualmente, anche sul merito dell’originaria legittimità della misura cautelare interdittiva -, al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
L’esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 11/11/2025.