Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15920 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, n. Firenze 21/01/1983
avverso la sentenza n. 2308/24 della Corte di appello di Firenze del 23/05/20
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del S Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senz rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di ap di Firenze per l’ulteriore corso
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 05/04/2018, che l’aveva ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 392 cod. pen., p carenza d’interesse, dovuta alla circostanza che nelle more processuali per il reato in addebito, commesso ìn data 20/09/2013, è maturata la prescrizione in data 20/03/2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, che con un unico motivo di doglíanza denuncia violazione dell’art. 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello ha inopinatamente ritenuto la mancanza di un interesse all’impugnazione, pur avendo correttamente richiamato il principio affermato da Sez. 5 n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315, a mente della quale “Non può negarsi l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen. dal giudice di pace, considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dalla imputata prosciolta, assumendo l’assenza di un interesse sostanziale a proporlo.
In realtà l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per altro motivo e cioè che l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. contempla come inappellabili, fra le altre, le sentenze di proscioglimento (come quella in esame) relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria, come è il caso dell’art. 392 cod. pen.
La presente situazione processuale si è, dunque, determinata, nonostante il mancato rilievo da parte della Corte territoriale dell’inappellabilità della decisione
di primo grado per motivi processuali.
Dal punto di vista sostanziale deve, invece, riconoscersi che l’imputata mantiene un interesse concreto ad impugnare, atteso che la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione – per quanto invocata con l’inammissibile presentazione dell’appello nei termini prima indicati – prevale sull’esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., i quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per
l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, COGNOME, Rv.
282214; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885).
3. Il reato, commesso come da contestazione in epoca anteriore e prossima al
20/09/2013, deve, infatti, dichiararsi estinto alla data del 20/03/2021 per maturata decorrenza dei termini massimi di prescrizione (artt. 157 e 161,
secondo comma, cod. pen.)
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, 14 febbraio 2025
Il consiglier COGNOME sensore
Il Presidente