Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10463 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 165/2023 del Tribunale di Salerno del 25 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, qudk hd NOME.) dntdeiitiu id GLYPH tIIidrdtuIIC di itiiiiuÌSiijiIiià dei í itAnbli;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Catania, ch insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 25 maggio 2023 il Tribunale di Salerno, decidendo in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti reali, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma di euri 653.069,25, emesso in data 14 marzo 2023 dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito di una inchiesta giudiziaria coinvolgente, unitamente ad altre persone, COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, cui era stato imputato il reato di cui all’art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000, per avere costui, nella indicata qualità, al fine di evadere le imposte, portato in compensazione, attraverso l’utilizzo di modelli F24, crediti fittizi intestati alla predetta società riferimpntn agli anni di impngta 7n7n P 7n21
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione lo COGNOME, nella predetta qualità, difeso dal suo avvocato di fiducia, affidando le proprie doglíanze ad un unico motivo di impugnazione con ml quale la t/Edifici, ILd CIIICS5d ddi if ibUI !d’e di Sdiernu GLYPH NOME Lel ISUE dici, sullo i; proniu della violazione di legge, per avere il citato Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso cautelare sulla base del rilievo che il ricorrente in sede di riesame non avesse dimostrato il fatto che il sequestro de quo era stato eseguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio, in via prioritaria, che l’assunto in funzione del quale Tribundie di SdiCI IV i Id did lidi dio id if Idll III uissiL,hld dCiid ibldIlLa di I ;tbc:1111C cautelare presentata dalla difesa dello COGNOME è, in linea di principio, condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Ed invero, come è stato, ancora di recente, segnalato da questa stessa Sezione, in terild di filiSUrti cduteidri redii, di fini deiid difflOStrdZi0fle delid sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento, è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro dovendo questi, altresì, inciicdre: i beni dei qudii si chiede id restituzione; iti reitlZiOne intercorrente con gli stessi; nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei til:oli ablati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 aprile 2021, n. 13283).
Tanto premesso in linea AVV_NOTAIO, si osserva,, scendendo nel particolare, NOME COGNOME, pel it11110, LUI Il-l/Ridi Si L.1/11 GLYPH iLUI !CHIC, il l’Utile, in i.C1111·111i che paiono non confrontarsi affatto con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, si è limitato ad affermare a sostegno della sussistenza del proprio interesse ad impugnare, contestato dal Tribunale di Salerno quanto NUMERO_DOCUMENTO LU11 I irel il I lel ILU diiddiii,usitàiutit deiid GLYPH ILddàlidi le W Li 11 ciò sarebbe stato onerato, avendo premesso il fatto che solamente l’Autorità giudiziaria procedente sarebbe tenuta a produrre documenti In sede di riesame, che nessun dubbio si sarebbe dovuto nutrire nel caso in esame circa SUSSiSICI ILd di ui i LUI 1LE CIU il GLYPH ebbe cid illIpuyllcut dd pcif le deiia Sudelà da lui legalmente rappresentata.
Tale apodittico assunto, oltre a richiamare in termini non perspicui l’onere di produzione documentale gravante sul Pm, essendo questo riferito agli atti in base ai quali la misura è stata da lui richiesta e, poi concessa non concerne certamente gli elementi documentali acquisiti successivamente alla adozione del provvedimento cautelare (ove non si tratti – peraltro nella sola materia delle misure cautelari personali e non in quella delle misura reali – di ulteriori elementi di indagine successivamente acquisiti e che siano favorevoli all’indagato; si veda, infatti, al riguardo: Corte di cassazione, 11 aprile 2022, n. 13937), risulta essere nei fatti smentito, quanto alla intr.rp~ t1JIn ninA nplIA nrpripttA impugnare il provvedimento, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della presente impugnazione.
Ed invero – ritenendo questo Collegio di dovere aderire alla impostazione CI I 1 lel ICIILILd beL1/11’30 id quaie, cii ,dte iii LcISU di siquesiiÙ Of CVCIIi.idU dVCI lie ad oggetto somme di danaro, l’interesse ad impugnare il provvedimento scaturisce non dalla adozione di quello ma dalla sua esecuzione (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 gennaio 2021, n. 3465; Colle UI LOSSdLiO1 le, SeLiVIIC GLYPH pettaie, 30 aptiie 2019,Il. 17839, L1/11 10110, in parte, dissonante si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 novembre 2021, n. 40069, nella quale, comunque, si ancora l’interesse ad impugnare non alla mera adozione del provvedimento cautelare ma al fatto die, NUMERO_DOCUMENTO bew egalivu àd CSSU LUI II ICSSU, GLYPH ebbe VOCI dI e, uve Si if aiit di sequestro presso terzi, anche in un momento anteriore alla materiale apposizione del vincolo giudiziale sul bene, fermo restando il fatto che anche di tale evento incombe sul ricorrente dare la prova) – si rileva dall’esame della predella doLutivettlaziot te Lite essendo NOME COGNOME COGNOME ríLitiesla di riesame le di fronte al Tribunale di Salerno in data 28 aprile 2023 – alla data di
presentazione dell’istanza di riesame il sequestro preventivo di cui si parla di If.Uf GLYPH 11011 Cf d Ste° ebeyuto, dVelljU ;d Glctr , i d Ul F; Idt ILd pr0I.C1jUIU all’esecuzione dei relativi incombenti solo in epoca immediatamente antecedente al 15 maggio 2023.
Alla pronunzia di inammissibilità del ricorso dello COGNOME, tiene dietro, Vig0 rtift. 6i6 cuci. proc. peri., id COF1diinfli1 dei ricorrente, rteiid spiegdtd qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presi ente