Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/01/1986
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per le misure cautelari reali di Santa Maria Capua Vetere confermava il sequestro preventivo dell’immobile sito in Caivano nella zona denominata Parco Verde ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti del reato previsto dagli articoli 633 e 639-bis cod. pen., nonché il periculum in mora individuato nel rischio di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 54 cod. pen.): non sarebbero stati valutati gli element indicativi della sussistenza della scriminante dello stato di necessità tenuto conto che il ricorrente aveva un’emergenza abitativa e che il pagamento dei canoni di locazione e il tentativo di regolarizzazione posto in essere indicherebbero la volontà di escludere l’elemento psicologico del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente.
Pacifico, infatti, che NOME COGNOME non sia proprietaria dell’immobile in sequestro, di proprietà del Comune di Caivano, è opportuno ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
E, tuttavia, oltre alla legittimazione, altro indispensabile requisito di ammissibilit dell’impugnazione consiste nell’interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare.
Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l’orientamento che, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall’ar 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
Si era infatti sostenuto che l’indagato aveva in ogni caso un qualche potere di disposizione sulla cosa e che, comunque, i provvedimenti cautelari possono influenzare in qualche misura il corso del procedimento penale avendo perciò egli – quand’anche non proprietario del bene – un interesse processualmente rilevante alla loro rimozione (in tal senso, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato, ed è ormai unanime, il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 –
01;Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 5, n. 35015 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, 281098 – 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imput deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazion vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risu immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (in tal sen esempio, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concre operatività delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul be far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’intere impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di dall’impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la resti del bene attinto dalla misura ablativa (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Si ritiene che, non potendo la sussistenza dell’interesse ad impugnare presume dalla legittimazione ad impugnare (individuabile in capo alla persona alla quale le sono state sequestrate), è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’intere sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in q collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all’impugnante di allegare, di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diri elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nulla, sul punto, è stato dedotto dall’odierno ricorrente che, dal canto suo, n contestato la titolarità dell’immobile in capo al Comune di Caivano, né ha potuto all un “titolo” che, in caso di accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse restituzione in suo favore.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ar cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali no al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024.