Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2928 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2928 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Pavia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia dei ricorrenti, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato le istanze di riesame proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 23 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia che ha disposto il sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto porzione della particella 1274, foglio 10, del catasto terreni del Comune di San Genesio ed Uniti, ricadente parzialmente con i fabbricati 5 e 6 entro i 50 metri dal perimetro esterno del vicino cimitero, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver effettuato una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di parte di alcuni terreni siti in san Genesio ed Uniti, iniziando opere di edilizia residenziale privata, consistite in due ville accostate, ciascuna di due piani fuori terra, in parte collocate all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 50 metri di assoluta inedificabilità.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME e NOME COGNOME, a mezzo dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorsi per cassazione, che si articolano in due motivi.
2.1. Con il primo motivo i due ricorrenti denunciano un vizio di violazione di legge processuale, in relazione all’art. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., per essere l’ordinanza genetica priva di autonoma valutazione.
Deduce la difesa che l’ordinanza adottata dal G.I.P. Ł priva di autonoma valutazione, essendosi limitata a recepire, in modo acritico, le osservazioni del Pubblico ministero contenute nella richiesta di sequestro, avendo unicamente affermato, in aggiunta a quanto riportato dal Pubblico ministero, che vi sarebbe il fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva per violazione del vincolo cimiteriale, senza che il Tribunale del
riesame rispondesse in modo convincente.
2.2. Con il secondo motivo i due ricorrenti denunciano un vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 30, 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 338 R.D. n. 1265 del 1934, per insussistenza del fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva.
Premette la difesa che la società RAGIONE_SOCIALE, di cui i due ricorrenti erano gli amministratori, aveva acquistato le aree in Comune di San Genesio ed Uniti, catastalmente identificate ai fogli 146 e 147, con possibilità edificatoria complessiva pari a 16.292,50 metri cubi, ricadenti in una delle tre zone di espansione edilizia approvata, ed aveva poi predisposto un piano attuativo per la costruzione di 16 ville residenziali, per totali 6.032,29 metri cubi, con le urbanizzazioni, la realizzazione di parcheggi pubblici, fognature e reti di servizio, e con la cessione al Comune di aree per circa 3.477,40 metri quadri; il piano attuativo era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 292 del 10/10/2023 ed era stata poi stipulata la convenzione urbanistica con atto del 06/11/2023; era stata, quindi, presentata una S.C.I.A. per la iniziale realizzazione di 4 ville e delle urbanizzazioni convenute, nonchØ due varianti successive assentite; due ville risulterebbero in parte realizzate, per circa 4/5 metri, entro la fascia di rispetto posta al lato sud del cimitero comunale.
Premette, altresì, la difesa che il RAGIONE_SOCIALE comunale, con deliberazione n. 2 del 05/01/1979, aveva ridotto la fascia di rispetto cimiteriale sui lati sud ed ovest, a 50 metri, lasciando sui lati est e nord – dove sono stati programmati gli eventuali futuri ampliamenti del complesso cimiteriale – una fascia di rispetto di 200 metri. La contestazione elevata dal Pubblico ministero riguarda la violazione del limite di 50 metri, ma la richiesta di sequestro preventivo assume anche la illegittimità della riduzione a 50 metri della fascia di rispetto decisa dal Comune nel 1979, valendo tale riduzione solo per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per interventi urbanistici caratterizzati da finalità o interessi pubblici.
Deduce la difesa che l’ordinanza impugnata afferma, in continuità con l’impostazione accusatoria, che il limite di 200 metri per la fascia di rispetto cimiteriale, e a maggior ragione il limite di 50 metri, Ł inderogabile e che le eccezioni riguarderebbero soltanto la realizzazione di opere pubbliche e di interventi urbanistici sostenuti da rilevanti interessi pubblici, escludendo che tale limite possa essere derogato per la costruzione di edifici destinati alla residenza privata, altrimenti verrebbe vanificato il principale interesse della norma, vale a dire la possibile espansione del plesso cimiteriale.
Osserva la difesa che le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame sono in contrasto con il dato normativo: innanzitutto perchØ le deroghe previste dall’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dalla l. n. 166 del 2002, non sono limitate alle opere pubbliche o agli interventi urbanistici di rilievo pubblicistico, con esclusione della edilizia privata; in secondo luogo perchØ in relazione ai lati del cimitero che non saranno oggetto di futuro ampliamento, il RAGIONE_SOCIALE comunale, con il parere favorevole dell’RAGIONE_SOCIALE, può ridurre la fascia di rispetto cimiteriale; in terzo luogo, il comma 5 dell’art. 338 R.D. 1265 del 1934 consente che, nelle zone di non espansione del cimitero, gli interventi urbanistici possano essere eseguiti anche senza osservare il limite di 50 metri, in modo da rispettare il decoro cimiteriale, come avvenuto nel caso in esame, tenendo in considerazione che l’intervento urbanistico risponde ad un interesse pubblico, anche quando abbia ad oggetto l’edilizia privata, nel caso in cui si risolva nel riassetto complessivo di una porzione di territorio, con la realizzazione di servizi a beneficio della Comunità e dell’Ente territoriale.
Argomenta quindi la difesa nel senso che, a far data dalla legge n. 166 del 2002, nelle
aree esterne ai cimiteri, nelle quali il piano cimiteriale non preveda nuove e future espansioni cimiteriali, Ł possibile avvicinarsi al complesso cimiteriale anche con edificazioni private residenziali, senza le limitazioni di distanza della normativa antecedente alla legge n. 166 del 2002, nemmeno con riferimento al limite generico di 50 metri, a condizione che il RAGIONE_SOCIALE comunale approvi l’intervento, previo parere favorevole dell’RAGIONE_SOCIALE.
Osserva pertanto la difesa che, nel caso in esame, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, al di sotto del limite dei 200 metri, ma anche al di sotto del limite dei 50 metri, sia assolutamente legittima sul lato sud del cimitero, dove non Ł previsto alcun ampliamento futuro del camposanto, in quanto finalizzata a consentire un intervento urbanistico connotato da pregnante interesse pubblico, consistente nell’arricchimento del demanio comunale e nell’approntamento di servizi ad uso anche cimiteriale.
Conclude la difesa sostenendo il difetto del fumus commissi delicti, poichØ: a) non esiste alcun limite inderogabile di 200 metri alla fascia di rispetto cimiteriale; b) i ricorrenti avevano acquistato i terreni negli anni 2021 e 2023, dopo l’approvazione del PGT, in presenza dunque di una pianificazione urbanistica consolidata, costruendo le due prime ville conformandosi agli strumenti urbanistici generali (PGT) e di dettaglio (piano attuativo), pur potendo arretrare la posizione delle ville in osservanza del limite di 50 metri; c) la riduzione della fascia di rispetto al di sotto dei 50 metri poteva essere autorizzata dal Comune ai sensi dell’art. 338, comma 5, R.D. n. 1265 del 1934, trattandosi di un intervento urbanistico di riassetto di una porzione di territorio e non avendo il piano cimiteriale previsto alcuna espansione del cimitero sul lato sud, dove sono state realizzate le due ville in sequestro; d) molti comuni pavesi hanno autorizzato interventi privati all’interno sia della fascia di 200 metri, sia della fascia di 50 metri; e) infine, ribadisce che le piscine non sono state realizzate e i giardini possono essere realizzati liberamente, senza necessità di autorizzazioni amministrative.
3. E’ pervenuta memoria degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME e NOME COGNOME, con la quale si osserva che il comma 911 della legge n. 199 del 30/12/2025, ha novellato l’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, modificando la nozione di perimetro cimiteriale (determinata non piø sulla base del piano cimiteriale, ma degli strumenti urbanistici adottati dall’ente territoriale) e prevedendo, in concreto, che: a) il perimetro dell’impianto cimiteriale Ł determinato dagli strumenti urbanistici vigenti, non esclusivamente dai piani cimiteriali: b) oltre la fascia minima di 50 metri dal perimetro cimiteriale si possa dar corso alle previsioni urbanistiche vigenti alla data del 18/08/2002; c) che oltre la fascia minima di 50 metri dal perimetro si possa dar corso alla realizzazione di interventi urbanistici con determinate caratteristiche. Per cui la condotta dei ricorrenti, che hanno edificato le villette adeguandosi alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, Ł certamente legittima, essendosi adeguati alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici già adottati, avendo il Comune di San Genesio ed Uniti definito la fascia di rispetto sud del cimitero a 50 metri dalle tombe e a 45 metri dalla recinzione sin dal P.R.G. del 1994 ed avendo il RAGIONE_SOCIALE comunale dato esecuzione nel 2023 al piano attuativo, depositato il 08/03/2023, poi adottato dalla Giunta comunale con delibera 81 del 08/08/2023 e successivamente approvato in via definitiva con delibera 92 del 10/10/2023. La difesa aggiunge che la novella introdotta con legge n. 199 del 2025, nella parte in cui stabilisce che la fascia di rispetto debba intendersi fissata dagli strumenti urbanistici adottati dall’Ente territoriale e non debba piø tenersi conto delle prescrizioni del piano cimiteriale, debba considerarsi integratrice della fattispecie di lottizzazione abusiva – tipica norma penale in bianco – e possa dunque applicarsi retroattivamente, in quanto piø favorevole nel caso
concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti da soggetti che, sebbene indagati per violazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, non sono proprietari della porzione di area sottoposta a sequestro ricadente nella particella 1274, foglio 10, del Catasto terreni del Comune di San Genesio ed Uniti.
Emerge, infatti, dal decreto di sequestro, ma anche dal ricorso per cassazione, che la porzione di particella in sequestro Ł di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, della quale i due ricorrenti sono i legali rappresentanti: costoro hanno tuttavia agito, con la richiesta di riesame prima, con il ricorso per cassazione poi, in proprio, e non in veste di legali rappresentanti della società.
Tanto premesso, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale Ł attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l’interesse all’impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
In materia, Ł stato ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale piø risalente, secondo il quale, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio AVV_NOTAIO espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo Ł legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, sia perchØ presupposto del sequestro preventivo Ł che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa, sia perchØ i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
Infatti, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, Ł stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso senso, piø di recente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 38977 del 29/10/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 34789 del 10/10/2025, COGNOME); affinchØ sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale ha, invero, messo in evidenza che, nella valutazione della legittimazione al riesame reale, vengono anche in rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione…”), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili. Le norme sulle impugnazioni in AVV_NOTAIO, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo Ł proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713).
In tale contesto, dunque, la sussistenza dell’interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: Ł infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse Ł strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicchØ Ł onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
3. Ciò posto, nel caso di specie, avendo gli indagati agito in proprio, e non in veste di legali rappresentati della società proprietaria, il ricorso Ł inammissibile per carenza di interesse a proporre il gravame, sulla base dei principi sopra richiamati, essendo l’interesse tutelato dall’ordinamento, in materia di impugnazioni reali, volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l’imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, infatti, i beni andrebbero restituiti alla società RAGIONE_SOCIALE e non già ai ricorrenti, con la conseguenza che manca l’interesse al gravame non avendo gli indagati proposto il ricorso in qualità di legali rappresentanti della predetta società.
I due indagati, infatti, non proprietari del bene, non hanno esposto alcun vantaggio che possano trarre in concreto dall’accoglimento dell’impugnazione. NŁ vale in contrario sostenere la sussistenza dell’interesse a confutare il fumus del reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, avendo questa Corte affermato che non Ł configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all’insussistenza del “fumus commissi delicti”, giacchØ questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270132). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare Ł quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l’esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale.
NØ, infine, può indurre a diverse conclusioni la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, assunta alla udienza del 25 settembre 2025, la cui informazione provvisoria n. 15 Ł nel senso che ‘la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove
alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione’, posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME