Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9157 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTANTIMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 30 aprile 2025 confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 07.05.2024, con la quale era stata dichiarato il non doversi procedere per ne bis in idem nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla contestazione di porto, detenzione di armi e ricettazione aggravati ai sensi dell’art. 7 L. 203/91, della pistola semiautomatica marca TARGA_VEICOLO mod. TARGA_VEICOLO cal. 9 matricola A329273, completa di serbatoio contenente 8 colpi cal. TARGA_VEICOLO (arma tipo guerra); contestualmente il Tribunale assolveva COGNOME NOME dalle restanti contestazioni.
Il quadro probatorio a carico dell’imputato era costituito, per come ricostruito nelle sentenze di merito, dalle dichiarazioni dei collaboratori d giustizia (tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) e dalle sentenze passate in giudicato e acquisite agli atti (in
particolare, la sentenza che aveva affermato la responsabilità di COGNOME NOME per l’omicidio di COGNOME NOME), dalle conversazioni intercettate presso la Casa Circondariale di Carinola, dalle perizie trascrittive e psicologiche, dal verbale di sequestro del 19.11.2012 della pistola con matricola TARGA_VEICOLO e dai relativi accertamenti balistici, nonché dalle dichiarazioni e dagli scritti dello stesso imputato.
La sentenza della Corte di appello, nel confermare la ricostruzione della sentenza di primo grado, escludeva la sussistenza di un interesse alla impugnazione da parte di COGNOME NOME, sottolineando che l’impugnazione della sentenza di proscioglimento risultava essere il frutto di un non ammissibile tentativo di porre in discussione l’attendibilità dei collaboratori di giustizia s cui dichiarazioni era fondata la condanna dell’imputato per l’omicidio di COGNOME NOME. In ogni caso la Corte, analizzando le censure proposte dal ricorrente alla sentenza di primo grado, giungeva alla conclusione che nessuno degli elementi rappresentati nel ricorso fosse idoneo a screditare la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia; aggiungeva che correttamente la sentenza di primo grado aveva ricondotto la fattispecie nell’istituto del ne bis in idem, dichiarando il NOME proscioglimento dell’imputato limitatamente alla contestazione sopra descritta.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
4.1. In primis, il difensore rileva che la Corte di appello, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, confermando la pronuncia di proscioglimento per ne bis in idem, ha omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali la difesa, con l’atto di appello, aveva lamentato la carenza dei presupposti per il riconoscimento della identità dei fatti oggetto dei diversi giudiz celebrati a carico di COGNOME NOME. In particolare, la difesa sottolinea che, nel processo in oggetto, la detenzione e il porto dell’arma cal. 9 (matr. A329273) è stata contestata all’imputato in relazione all’episodio della consegna della pistola a COGNOME NOME, avvenuta con la finalità di siglare l’accordo tra i diversi clan di appartenenza; diversamente, nel processo relativo all’omicidio di COGNOME NOME, la Corte di Assise di appello di Napoli, con la sentenza n. 80/2019, condannava COGNOME NOME per la detenzione e il porto, in concorso con COGNOME NOME, di una pistola TARGA_VEICOLO. 9 con numero di matricola diverso (matr. A39268), utilizzata per realizzare l’omicidio avvenuto in data 28.12.2007. La difesa precisa
che una terza pistola, trovata nella disponibilità di NOME NOME in data 18.03.2008, riportava un diverso numero di matricola (NUMERO_DOCUMENTO).
Tanto premesso, con il ricorso si critica la scelta dei giudici di merito di ritenere contestato un solo reato di detenzione e porto di armi in relazione alle tre pistole la cui detenzione e porto veniva contestata all’imputato, aderendo all’orientamento secondo il quale, nel caso di detenzione di armi di diversa tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non una ipotesi di continuazione, ma un unico reato; tale orientamento, sottolinea la difesa, riguarda esclusivamente l’ipotesi, diversa da quella in contestazione, in cui l’imputato viene sorpreso in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine, tutte detenute nello stesso contesto di luogo e di tempo.
4.2. La difesa, inoltre, censura la sentenza di appello nella parte in cui esclude che il ricorrente abbia un interesse alla impugnazione.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno affermato che, ove si accerti che la sentenza di proscioglimento fu emessa all’esito di una errata valutazione, si imporrebbe la trasmissione degli atti al P.M., il quale dovrebbe procedere per il fatto considerato diverso, con la conseguenza che l’imputato potrebbe essere condannato per tale fatto-reato.
Sul punto la difesa rappresenta che l’imputato, in realtà, vanta un interesse concreto all’impugnazione, in quanto lo stesso contesta la ricostruzione del fatto storico contenuta nelle sentenze dei giudici della cognizione e chiede, pertanto, di essere assolto nel merito delle accuse.
La difesa, in particolare, rileva che dal compendio probatorio posto a fondamento delle valutazioni effettuate dai giudici di secondo grado, costituito dal contenuto della sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli relativa all’omicidio di COGNOME NOME, a carico dell’imputato emerge la detenzione e il porto, in concorso con COGNOME NOME, di una pistola TARGA_VEICOLO: TARGA_VEICOLO recante un numero di matricola diverso (NUMERO_DOCUMENTO) da quello oggetto del presente procedimento.
Partendo da tale presupposto, sostiene che, se è vero che ogni vicenda deve essere valutata dal giudice secondo il principio del libero convincimento, si sarebbe dovuto procedere ad un accertamento autonomo del fatto oggetto del presente procedimento, nonostante l’acquisizione della sentenza passata in giudicato relativa all’omicidio di COGNOME NOME, sopra menzionata, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. Nel ricostruire gli elementi fattuali, la dife
sostiene che la pistola oggetto della contestazione elevata nel procedimento in oggetto non poteva trovarsi in Italia prima del 24 ottobre 2007 (data in culle tre pistole vennero vendute dalla società austriaca RAGIONE_SOCIALE all’armeria RAGIONE_SOCIALE); tale circostanza, unita alle incertezze emergenti dalle dichiarazioni collaboratori di giustizia circa il momento in cui COGNOME NOME avrebbe consegnato a COGNOME un’auto marca Jaguar, costituiscono elementi idonei a minare profondamente l’attendibilità delle le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME NOME.
L’assunto difensivo è, quindi, nel senso che l’insieme delle considerazioni sin qui rappresentate renderebbe errata la ricostruzione dei fatti posti a fondamento della pronuncia di proscioglimento e, di conseguenza, vi sarebbero i presupposti per concludere nel senso della inattendibilità dei collaboratori di giustizia sopra indicati.
Con memoria del 16/01/2026 e conclusioni scritte del 28/01/2026 il difensore, reiterando le ragioni poste a fondamento dei descritti motivi di ricorso, ha replicato alle conclusioni scritte rese in data 9 gennaio 2026 dal Procuratore Generale, deducendo la ammissibilità del ricorso, in particolare in relazione alla sussistenza di un concreto interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 È opportuno sottolineare che le sentenze di primo e secondo grado nei confronti di COGNOME NOME, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non si sottraggono dall’analizzare e ricostruire in maniera puntuale ed approfondita i fatti posti a fondamento delle diverse contestazioni, attraverso una motivazione del tutto coerente con le acquisizioni probatorie e senza limitarsi ad operare un mero richiamo agli esiti ricostruttivi contenuti nella sentenza passata in giudicato per l’omicidio di COGNOME NOME.
La sentenza impugnata, in particolare, si diffonde nel confrontarsi, in maniera logica e coerente con i dati fattuali, con le censure avanzate dalla difesa alla sentenza di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine alle lamentate divergenze che emergerebbero, secondo l’assunto difensivo, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa momento in cui sarebbe avvenuta la consegna dell’auto Jaguar da parte di COGNOME NOME a COGNOME NOME; la sentenza, del resto, nel ricostruire tale episodio, rileva che si tratta di una circostanza ininfluente sulla ricostruzione degli eventi antecedenti alla realizzazione dell’omicidio di COGNOME NOME, in quanto non
incidente sulla prova relativa all’avvenuta consegna al cugino NOME, da parte di COGNOME NOME, dell’arma da destinare a COGNOME NOME.
1.2. Tanto premesso, tuttavia, appare preliminare ed assorbente verificare la sussistenza di un interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per ne bis in idem in capo al ricorrente COGNOME NOME.
Sul NOME punto NOME la NOME giurisprudenza NOME della NOME Corte NOME è NOME nel NOME senso che l’interesse ad impugnare, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve avere i requisiti della concretezza e dell’attualità, nel senso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole.
In particolare, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269-01, ha affermato il principio per cui “La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso”.
Particolarmente rilevante, per ciò che interessa l’analisi del presente ricorso, è la precisazione della Corte secondo la quale “La legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza orica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto”.
Sul punto va segnalato anche un diverso intervento delle Sezioni Unite della Corte, che con la sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, ha precisato che “L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente …”. A tal proposito, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251693-01, ha aggiunto che l’interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e va valutato “in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo”.
E’ stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, che “l’interesse all’impugnazione non può risolversi in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all’esattezza giuridica della pronuncia o, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento”.
Deve ritenersi, quindi, che si realizza una carenza di interesse alla impugnazione non solo quando quest’ultima è diretta ad ottenere la corretta applicazione della legge, ma anche quando l’interesse da realizzare non è direttamente collegato agli effetti della impugnazione, ma è mediato ed eventuale, in quanto dipende da elementi esterni al procedimento penale o dagli effetti di procedimenti penali ancora da attivare, i quali, pertanto, possono avere un esito incerto per l’imputato.
Fatta questa premessa, occorre chiedersi quale sia l’interesse concreto che il ricorrente COGNOME NOME può ottenere attraverso la presente impugnazione.
Va precisato che, come affermato da Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, P.G. in proc. Carvelli, Rv. 255701-01, che il principio del ne bis in idem, “finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e segg. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nell’ipotesi di un pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)”.
Ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., con la sentenza di proscioglimento per ne bis in idem, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto. Si tratta, con evidenza, di una pronuncia ampiamente liberatoria per l’imputato, la cui impugnazione produce necessariamente un effetto sfavorevole per l’imputato, in quanto mira a sostenere che quest’ultimo ha commesso un fatto diverso da quello oggetto del precedente giudicato e, pertanto, dovrà essere sottoposto ad un nuovo giudizio per il fatto diverso.
Ebbene, tenuto conto di quanto appena riportato, deve ritenersi che, nel caso specifico, il ricorrente, a mezzo della impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa nei suoi confronti, non mira a realizzare un interesse concreto a lui favorevole, in quanto una sentenza di contenuto diverso non sarebbe idonea a realizzare per lo stesso alcuna condizione più vantaggiosa. COGNOME NOME, infatti, in caso di annullamento della impugnata sentenza, dovrebbe essere nuovamente sottoposto al procedimento penale per la detenzione, il porto e la ricettazione dell’arma oggetto della imputazione, con l’eventualità che possa essere condannato per tale fatto.
Né può ritenersi che l’imputato possa vantare un interesse concreto ed attuale ad ottenere una sentenza di assoluzione per tale fatto, considerato che quella appena descritta può costituire, al più, una mera aspettativa in ordine al contenuto favorevole di una sentenza futura, il cui esito è del tutto incerto (potendosi, ad esempio, realizzare una causa di estinzione del reato o giungere ad una condanna dell’imputato). Tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che nel caso di specie il ricorrente non solo mira ad ottenere una pronuncia assolutoria nel merito, ma questa, per produrre gli effetti da lui desiderati, deve contenere la piena adesione alla ricostruzione degli eventi descritta nel ricorso, in modo da essere idonea a mettere in discussione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, di conseguenza, poter attivare la procedura di revisione del processo relativo all’omicidio di COGNOME NOME, per il quale COGNOME NOME è stato condannato in via definitiva.
Ebbene, la concatenazione di effetti appena descritta rende evidente che l’interesse rappresentato dalla difesa non è correlato in via diretta e immediata all’annullamento del provvedimento impugnato, ma si fonda su una serie di aspettative del tutto prive di quella concretezza ed attualità che costituiscono i requisiti dell’interesse ad impugnare disegnato dal comma 4 dell’art. 568 cod. proc. pen.
Del resto, come si è anticipato, l’eventuale rimozione del provvedimento impugnato non produrrebbe, in via primaria, né la eliminazione una situazione di svantaggio processuale per l’imputato, né il conseguimento immediato di una utilità, la quale ultima sarebbe dipendente dalla emanazione, del tutto incerta, di una serie di provvedimenti giudiziari a lui favorevoli.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui effettuate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 29/01/2026
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