Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di
COGNOME NOME, nato a Roma il giorno DATA_NASCITA fiducia avverso l’ordinanza n. 966/23 in data 29/4/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale de procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 aprile 2024, a seguito di giudizio ex art. 322bis cod. proc. pen., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento in data 23 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva rigettato la relativa richiesta, ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE e facente parte di un complesso di edilizia residenziale pubblica, ritenuto oggetto di abusiva occupazione da parte di NOME COGNOME che pertanto risulta indagato in relazione all’ipotizzato reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. accertat in data 20 agosto 2023.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (AVV_NOTAIO) dell’indagato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla potestà riservata all’organo amministrativo in relazione all’art. 606, comma 1, lett. a), b) ed e), cod. proc. pen. nonché per manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova documentale in relazione alle disposizioni dell’art. 54 cod. pen.
Sulla premessa di non contestare il fatto che il COGNOME occupa abusivamente l’immobile de quo, rileva la difesa del ricorrente che il G.i.p. aveva rilevato che, poiché il D.p.r. n. 1035/72 prevede che in caso di mancato rilascio dell’alloggio entro 15 giorni dalla relativa diffida, si deve attivare la procedur anche coattiva, di sgombero dello stesso, con la conseguenza che tale strumento giurisdizionale di natura amministrativa avrebbe reso superflua l’adozione della misura cautelare reale.
Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che difetterebbero nel caso in esame specifiche, attuali e cogenti esigenze di adozione del provvedimento cautelare in quanto il sequestro del bene non impedirebbe nuove occupazioni da parte di soggetti diversi il che non consentirebbe la sua assegnazione secondo graduatorie nemmeno in concreto confezionate e pubblicate al punto che l’immobile potrebbe essere riassegnato allo stesso ricorrente ed al suo nucleo familiare.
A ciò si aggiunge che il relativo iter amministrativo che potrebbe portare all’assegnazione dell’alloggio al COGNOME, ancorché l’RAGIONE_SOCIALE abbia avanzato istanza di inammissibilità della richiesta di sanatoria dell’occupazione, non risulta essere stato ancora concluso.
Infine, rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata presenterebbe vizi di motivazione rientranti nel disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non essendosi tenute in debito conto le condizioni disagiate della famiglia del ricorrente ed il fatto che il sequestro del bene comporterebbe drammatici risvolti per l’intera compagine familiare costretta ad alloggiare altrove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente.
Pacifico, infatti, che il COGNOME non sia proprietario dell’immobile i sequestro, di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, è opportuno ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
E, tuttavia, oltre alla legittimazione, altro indispensabile requisito d ammissibilità dell’impugnazione consiste nell’interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare.
Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l’orientamento che, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio general espresso dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
Si era infatti sostenuto che l’indagato aveva in ogni caso un qualche potere di disposizione sulla cosa e che, comunque, i provvedimenti cautelari possono influenzare in qualche misura il corso del procedimento penale avendo perciò egli – quand’anche non proprietario del bene – un interesse processualmente rilevante alla loro rimozione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato, ed è ormai unanime, il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3 – , n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01,Sez. 5 – , n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 5 – , n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01,; Sez. 3 -, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098
– 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Come accennato, per la legittimazione al riesame reale trovano applicazione sia le norme dettate dal codice di rito nell’ambito della disciplina RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dei sequestri preventivi – ovvero gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. – ma, per altro verso, quelle generali in materia di impugnazione (ovvero, in particolare, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non sono derogate da quelle “di settore” che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individuano le categorie de soggetti titolari, in astratto, di un interesse alla proposizione del riesame dell’appello, dovendosi peraltro chiarire che si tratta di categorie alternative – come risulta chiaro dall’uso della congiunzione e non necessariamente sovrapponibili.
Le disposizioni dettate sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, richiedendo la verifica dell’esistenza, concreto, di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale essa va dichiarata inammissibile.
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concreta operatività RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall’impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa (cfr., Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Va infine chiarito che, non potendo la sussistenza dell’interesse ad impugnare presumersi dalla legittimazione ad impugnare, è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in quanto collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all’impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi d fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nulla, sul punto, era stato dedotto dall’odierno ricorrente che, dal canto suo, non ha contestato la titolarità dell’immobile in capo all’RAGIONE_SOCIALE né ha potuto allegare un “titolo” che, in caso di accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse la restituzione in suo favore.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.
Così deciso il giorno 11 settembre 2024.