Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANNICANDRO DI BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25 settembre 2023 del Tribunale di Bari che ha rigettato l’istanza di riesame del decreto del 9 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha disposto il sequestro preventivo di una piazzola sita all’interno di un camping unitamente ai manufatti ivi realizzati in violazione delle norme sopraindicate, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico.
Articolando tre motivi deduce:
la violazione delle fattispecie incriminatrici, la mancanza di prova di un incremento effettivo del carico urbanistico, l’omesso esame dell’impatto delle opere sull’ambiente circostante, l’utilizzo della piazzola in conformità al vincolo paesaggistico, il suo uso turistico (primo motivo);
il vizio di motivazione apparente, il contrasto del sequestro con un precedente provvedimento di rigetto in assenza di elementi investigativi nuovi che non hanno arrecato alcun ulteriore contributo né colmato le lacune sulla collocazione temporale e l’epoca di realizzazione dei manufatti, il fatto che il pericolo è stato desunto dall’uso attuale del bene, circostanza già nota all’atto del primo sequestro (secondo motivo);
l’inefficacia del sequestro per tardivo deposito dell’ordinanza impugnata.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.1 beni sequestrati sono di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
3.1.La ricorrente, dunque, ancorché socia e utilizzatrice esclusiva degli immobili, non è comunque titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. In quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio non potendo essere la restituzione essere disposta in suo favore.
3.2.La legittimazione ad impugnare, attribuita all’imputato/persona sottoposta alle indagini dall’art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497).
3.3.L’art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. La successiva specificazione, contenuta nel comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
3.4.Chiara, sul punto, Sez. U, COGNOME, cit., per la quale la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d’interesse dell’imputato – che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest’ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l’esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità “jure civili” della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.
3.5.Nel caso di specie, come detto, la ricorrente non è proprietaria dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Ella perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre sia il riesame che l’odierno ricorso.
4.In ogni caso:
4.1.ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. richiamato dall’art. 324, comma 7, è necessario considerare la data del deposito del dispositivo che, nel caso di specie, è del 25 settembre 2023;
4.2.si tratta di termine tempestivo se si considera che: a) gli atti erano stati trasmessi 1’11 settembre 2023; b) il ricorrente aveva chiesto il differimento della data dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen., con conseguente slittamento del termine;
4.3.è stato più volte affermato da questa Corte che, «in tema di riesame delle misure cautelati reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen,, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01);
4.4.nel caso di specìe, a fronte di un’articolata motivazione, viene dedotto sostanzialmente il vizio argomentativo (sotto il profilo del malgoverno della logica e delle risultanze istruttorie) con conseguente inammissibilità delle censure oggetto dei primi due motivi.
5.Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.