Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Sondalo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Sondrio il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del Tribunale della libertà di Sondrio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Sondrio, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’inte resse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio – così riqualificato il sequestro conservativo d’urgenza disposto dalla p.g. – emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Sondrio avente ad oggetto una porzione di terreni contraddistinti al foglio 31, mappali n. 224, 197, 199, 189 e 46, del Comune di RAGIONE_SOCIALE, nonché la strada realizzata in località Mottolino a circa 2.300 metri di altezza, ipotizzando il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Avverso l’indicata ordinanza, gli indagati dinanzi inicati, tramite il comune difensore di fiducia, con un medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omessa documentazione depositata dalla difesa con riferimento alla mancanza di presupposti legittimanti il sequestro probatorio. Dopo aver proceduto a una sintetica esposizione dei fatti all’origine del provvedimento ablativo, rappresenta il difensore che il Tribunale del riesame, pur dando atto che erano state depositate l’autorizzazione paesaggistica, la RAGIONE_SOCIALE, la successiva RAGIONE_SOCIALE condizionata nonché i documenti allegati, aveva omesso un qualsivoglia vaglio critico di detta documentazione, non avendo spiegato perché essa non comprovasse, come ritenuto dalla difesa, l’insussistenza del fumus commissi delicti.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253, 321 e 355 cod. proc pen. Espone il difensore che, poiché gli operanti avevano effettuato un sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il pubblico ministero, se avesse ritenuto insussistenti i presupposti di detta misura, avrebbe dovuto non convalidare il sequestro e provvedere ad emettere un nuovo decreto di sequestro probatorio; nella specie, per contro, l’organo della pubblica accusa ha convalidato il sequestro preventivo, trasformandolo, poi, in probatorio, senza però spiegarne le ragioni, avendo utilizzato mere clausole di stile.
I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse.
4. E’ dirimente osservare che, come emerge dagli atti, le aree e le opere sottoposte a sequestro parrebbero essere di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, società committente dei lavori ritenuti abusivi e il cui legale rappresentante è NOME COGNOME; nel caso in esame, invece, i ricorrenti – che certamente non sono i proprietari di beni oggetto del vincolo ablativo agiscono in proprio, nella veste di indagati.
Di conseguenza, essi, in prima battuta, non rivestono alcun interesse alla rimozione del vincolo reale, posto che, come detto, i beni appartengono a un soggetto terzo, il quale nemmeno è intervenuto nel giudizio per reclamarne la restituzione.
Neppure è ipotizzabile – come parrebbero prospettare i ricorrenti con il primo motivo, diretto a contestare la sussistenza del fumus commissi delicti che l’interesse degli indagati possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall’eventuale disarticolazione, in sede di impugnazione cautelare, di tale fumus, posto un eventuale pronunzia favorevole non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nell’eventuale giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270132).
5. Di conseguenza, non avendo i ricorrenti né rappresentato, né allegato alcun loro concreto interesse all’impugnazione, sussistente solo allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, che va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275963) – e certamente non essendo onere di questa Corte ravvisare detto interesse -, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/04/2024.