Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 674 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Gela DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; vista la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti del ricorrente venivano congiuntamente applicate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed impres Le due misure cautelari veniva autonomamente impugnate e subivano una sorte
diversa, posto che la misura interdittiva veniva confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, mentre l’ordinanza cautelare concernente la misura dell’obbligo di presentazione veniva annullata, sul presupposto che le esigenze cautelari erano adeguatamente garantite dalla misura interdittiva.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta, confermava la sussistenza nei confronti di NOME COGNOME COGNOME dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 319, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con NOME COGNOME, promesso e dato al pubblico ufficiale NOME COGNOME, presidente del consiglio di amministrazione dell’ente pubblico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, nonché a NOME COGNOME, imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5×1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di NOME COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE), al fine di ottenere l’assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il NOME, articolando due motivi e precisando che l’interesse al ricorso deriva dal fatto che la misura cautelare è stata annullata esclusivamente per la ritenuta insussistenza del periculum, avendo per converso il Tribunale riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. Con il ricorso in cassazione, pertanto, il NOME richiede l’annullamento della misura cautelare anche sotto il diverso profilo dell’insussistenza della gravità indiziarla.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che í responsabili dell’RAGIONE_SOCIALE avevano compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, trasferendo alla società RAGIONE_SOCIALE (amministrata dal ricorrente) la gestione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gestita dall’RAGIONE_SOCIALE. Si sostiene che tra l’ente pubblico e la società privata era intervenuto esclusivamente un contratto di locazione degli immobili con destinazione vincolata, soggetto esclusivamente alla disciplina civilistica e non anche alla operatività del codice degli appalt pubblici. Deduce il ricorrente che i giudici della cautela avrebbero errato nel ritenere che alla RAGIONE_SOCIALE fosse stata trasferita, in rapporto di concessione, la gestione dell’attività assistenziale posto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva interrotto i rapporti con i propri assistiti in concomitanza con la locazione degli immobili.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 321 cod. pen., e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta individuazione di una pluralità di utilità che il ricorrente avrebbe versato a COGNOME. Si afferma
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che i rapporti con il COGNOME erano stati tenuti costantemente da NOME COGNOME e che gran parte delle richieste di sponsorizzazione ed appoggio politico avanzate da COGNOME si inserivano nel rapporto che questi aveva con la COGNOME, al quale il NOME era sostanzialmente estraneo.
Infine, vengono evidenziati plurimi elementi sulla cui base il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza di un sicuro rapporto sinallagmatico tra le richieste avanzate da NOME e le promesse o presunte dazioni effettuate in suo favore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La misura cautelare oggetto dell’ordinanza impugnata è stata annullata dal Tribunale che ha escluso la ricorrenza delle esigenze cautelari, il che rende irrilevante che i gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenuti sussistenti, quanto l’annullamento della misura comporta il difetto di interesse ad impugnare.
Per costante giurisprudenza, infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (da ultimo, Sez.5, n. 2747 del 24/01/2022, Migliore, Rv. 282542).
È utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l’impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Cass., Sez.6, n. 48583 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tale soluzione si giustifica proprio valorizzando la necessità della perdurante esistenza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione, di un interesse concreto, consistente nella possibilità di ottenere un risultato processualmente favorevole, non essendo consentite forme di impugnazioni finalizzate al mero vaglio incidentale della fondatezza della tesi accusatoria.
Nel caso di specie, non è neppure ipotizzabile un interesse derivante del futuro riconoscimento dell’ingiusta detenzione, posto che la misura oggetto di impugnazione non è custodiale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente