Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Bari del 12.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso.
Con ordinanza del 12.2.2024 il Tribunale di Bari ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento adottato dal GIP di Bari che, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in merito a plurimi episodi di truffa aggravata in concorso in danno di ente pubblico, plurimi episodi di riciclaggio e reinvestimento ex artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., oltre che dei delitti di cui agli artt. 10-quater e 11 del D. Lg.vo 74 del 2000, 329, comma 1, 322 comma 1, lett. a), D. Lg.vo 12.1.2019 n. 14, e l’esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 2.1 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 329, comma primo, lett. a), D. Lg.vo 12.1.2019 n. 14; inosservanza degli artt. 292, comma secondo, lett. b) e c), cod. proc. pen.; 192, commi primo, terzo e quarto, 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.; violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva come il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di motivazione con riguardo alle considerazioni sviluppate con l’istanza di riesame; segnala che, con decreto del 20.9.2023, il GIP di Trani aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di NOME COGNOME e della New RAGIONE_SOCIALE sino a concorrenza della somma di euro 1.857.000,00 in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. contestato al capo K ed il corrispondente illecito amministrativo di cui al capo P; in data 4.10.2023 e 13.11.2023, in esecuzione del provvedimento del GIP, erano stati sottoposti a sequestro i saldi attivi della RAGIONE_SOCIALE, 10 autovetture e le quote societarie per un valore nominale di 600.000,00 euro con immissione in possesso dell’amministratore giudiziario; rileva che il Tribunale, come il GIP, hanno omesso di considerare che la COGNOME non aveva subito alcuna interdizione potendo continuare la RAGIONE_SOCIALE ad operare poiché il sequestro non aveva colpito l’intero compendio aziendale ma la società era stata posta nell’impossibilità di operare e che l’amministratore giudiziario non aveva il compito di gestire la società che, come ribadito dai giudici della cautela, non era stata formalmente sequestrata, benché impossibilitata di fatto ad operare a séguito del sequestro dei conti correnti; sottolinea come, pertanto, che la cessione dei contratti aveva avuto la sola finalità di salvaguardare l’occupazione dei dipendenti dei cinque punti vendita garantendo le ragioni dei creditori e fornitori oltre a non disperdere il know how aziendale; segnala che la proprietà dei rami d’azienda era in capo alla RAGIONE_SOCIALE rappresentata da COGNOME, nuora di NOME COGNOME, e che, ben potendo la RAGIONE_SOCIALE risolvere i contratti di affitto e subaffitto, con inevitabile licenziam Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
dei dipendenti cui non sarebbe stato possibile erogare il TFR, l’unica soluzione era stata quella della cessione dei contratti perfezionata in un’ottica di continuità aziendale; osserva che i giudici della cautela hanno ravvisato, in questa operazione, indici di fraudolenza in realtà inesistenti e stigmatizza l’errore in cui sono incorsi nell’affermare che la cessione fosse intervenuta a prezzo vile omettendo di considerare quanto ricevuto in contropartita della cessione del magazzino per tutti i punti vendita, ovvero, complessivamente, euro 229.372,38, somme regolarmente bonificate alla RAGIONE_SOCIALE ed utilizzate per corrispondere lo stipendio ai dipendenti e pagare i fornitori; osserva, ancora, che – quanto ai dipendenti – le spettanze di costoro, ammontanti a complessivi euro 132.799,44, risultano poste solidamente a carico RAGIONE_SOCIALE società cedente e cessionaria; aggiunge che l’avviamento era stato oggetto di accordo già con la prima cessione dei contratti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE; tanto premesso, rileva la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha fatto presente che il debito che radica l’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE corrisponde a quello maturato dallo Stato per i fatti di cui ai capi da A) a F) in cui, tuttavia, descrivono condotte riferite ad altra società (la RAGIONE_SOCIALE) e, comunque, interamente coperto dai sequestri; sottolinea la erroneità dell’affermazione secondo cui la società, al momento del sequestro, fosse già in crisi, dal momento che, alla data del 31.12.2022, aveva operato in forza di basi attive e senza alcuna esposizione bancaria, con indice di liquidità pari all’1,18% tale da escludere ogni possibile insolvenza; segnala che la società aveva un capitale di 600.000 euro ed un patrimonio netto di 1.075.596,00; conclude, pertanto, nel senso che l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE difficoltà fu conseguenza esclusiva del sequestro dei conti correnti e della conseguente impossibilità di operare; ribadisce che il provvedimento impugnato non si era confrontato affatto con il contenuto della consulenza tecnica depositata dalla difesa; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 309, 292, comma secondo, lett. c) e c)-bis, 274, cod. proc. pen.; violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ribadisce, quindi, la funzione RAGIONE_SOCIALE operazioni di cessione e l’impossibilità di ravvisare in esse l’intento di “svuotare” la New RAGIONE_SOCIALE, e che la corretta lettura della vicenda finisce per escludere anche le esigenze cautelari con riguardo alla concretezza del rischio di reiterazione, atteso che la prognosi di reiterazione non tiene conto dell’avvenuto sequestro di tutti i compendi aziendali e RAGIONE_SOCIALE società indicate in rubrica che ne preclude la operatività; aggiunge che la stessa Malagò come anche la COGNOME sono state raggiunte da misure interdittive e private perciò di qualsivoglia legittimazione ad operare; sottolinea, che l’COGNOME è gravato da un unico risalente precedente peraltro oggetto di pronuncia di riabilitazione;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..
Rileva infatti il collegio che l’COGNOME era stato attinto dalla misura personale della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. (capi A e B della provvisoria incolpazione), dei delitti di reimpiego (capi C e D), di fatti di indebita compensazione ex art. 10-quater D. Lg.vo 74 del 2000 (capo E), sottrazione fraudolenta al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte (capo F) e, finalmente, dei reati di cui agli artt. 329, comma primo, 322, corna primo, lett. a), del D. Lg.vo n. 14 del 2019 (capo G).
L’istanza di riesame e, quindi, il presente ricorso sono stati proposti solo ed esclusivamente con riguardo al capo G), ovvero ai fatti di bancarotta fraudolenta disciplinati, come è noto, dal codice della crisi d’impresa in termini di “continuità” con le analoghe figure già previste dalla legge fallimentare (cfr., in tal senso, Sez. 5 , n. 33810 del 26/05/2023, Rizzo, Rv. 285107 – 01).
È pertanto pacifico che l’eventuale elisione di questo “titolo” cautelare non comporterebbe alcuna conseguenza pratica e non avrebbe alcun riflesso concreto sullo status libertatis dell’odierno ricorrente nei cui confronti, come detto, la misura personale è stata adottata anche per ipotesi delittuose punite in termini edittalmente più gravi rispetto a quella oggetto del ricorso e per le quali è previsto un analogo termine di fase.
L’articolo 568, comma quarto, cod. proc. pen., stabilisce che l’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (cfr., Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20
del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
Il collegio non ignora l’orientamento secondo cui l’imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola RAGIONE_SOCIALE imputazioni, poiché, si è sostenuto, il venir meno del titolo custodiale per una RAGIONE_SOCIALE accuse consentirebbe il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venisse meno il titolo legittimante l’applicazione della misura (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995, Rv. 202205 – 01).
E, tuttavia, ritiene che tale principio vada letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all’impugnante così come affermato in una serie di decisioni che vanno sul punto condivise.
In tal seno, ad esempio, questa Corte ha potuto affermare che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò possa incidere sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez. 2 , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022, dep. 26/04/2023, Rv. 284489 – 01, resa in una fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi su presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; conf., tra le non massimate, Sez. 3, 10050 del 7.2.2024, COGNOME; Sez. 4, n. 17699 del 9.4.2024, COGNOME; Sez. 5, n. 17179 del 28.2.2024, COGNOME).
Si è pertanto affermato, di recente, che l’indagato non ha interesse a contestare l’aggravante “mafiosa” laddove la misura sia idoneamente fondata, dal punto di vista indiziario, su un reato contemplato tra quelli per i quali è comunque applicabile la presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 23630 del 5.4.2024, Iannello e Sez. 6, n. 23629 del 5.4.2024, COGNOME, non massimate; analoga considerazione è stata formulata da Sez. 3, n. 23396 del 30.1.2024, COGNOME, del pari non massimata; secondo Sez. 5, 23594 del 28.2.2024, COGNOME, non massimata, ha spiegato che è inammissibile il motivo di ricorso nel quale non sia esplicitato l’interesse a contestare la sussistenza dell’aggravante di terrorismo in riferimento al reato di fabbricazione dell’ordigno esplosivo, non avendo precisato in che termini la stessa incida sull’an o sul quomodo della misura; Sez. 6, n. 21098 del 14.3.2024, COGNOME, pure non massimata, ha affermato che
non vi è interesse alla la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché l’esclusione dell’aggravante agevolativa di un sodalizio di stampo mafioso, non produrrebbe per la ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, analogo, il termine di fase; analoga affermazione la si rinviene in Sez. 6, n. 21095, 32096 e 21097 del 14.3.2024, non massimate ma, anche, in Sez. 2, n. 18.120 del 26.3.2024, Pesce, non mass.).
In un’altra occasione, è stato escluso l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento applicativo della misura cautelare personale con rifermento al mancato assorbimento del fatto-reato ascrittogli sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata o sotto altro profilo (cfr., Sez. 6 , n. 5640 del 18/10/2023, dep. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286063 – 01 che, in motivazione, ha spiegato che siccome fase cautelare “… non si tratta di irrogare pene ma di stabilire se vi siano esigenze di cautela non rileva se il fatto complessivamente oggetto d’incolpazione venga sussunto in una o più ipotesi di reato, qualora, come nel caso specifico, si tratti di fattispecie incriminatrici identiche ed ugualmente sanzionate, poiché dalla pluralità degli addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa per l’incolpato, in relazione ai termini di durata della misura cautelare applicatagli o sotto altro profilo”).
Espressione del principio qui affermato è anche quella decisione in cui la Corte ha fatto presente che in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (cfr., Sez. 6 , n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01., resa in un caso nel quale la Corte ha escluso l’interesse del ricorrente all’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di c dell’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).
È dunque del tutto in linea con le premesse sopra richiamate che, anche recentemente, questa Corte – in una fattispecie simile a quella che ci occupa – ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’indagato che lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto RAGIONE_SOCIALE imputazioni, nel caso in cui l’eventuale accoglimento del
ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato (cfr., in tal s Sez. 2 , n. 33623 del 09/06/2023, Campese, Rv. 285265 – 01, resa in una fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso ci si era limitati a contestare gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 14970 dell’11.1.2024, COGNOME Rosa; Sez. 2, n. 399 del 2.11.2023, Leka).
Tanto premesso, il ricorrente non ha allegato alcun concreto interesse a vedersi “sollevato”, sul piano cautelare, dalla contestazione di cui al (solo) capo G); a ben guardare, infatti, con il secondo motivo, la difesa si è limitata a contestare l’esistenza di un rischio di reiterazione di quel genere di condotte ma nulla ha dedotto circa l’incidenza del sollecitato – e solo parziale – annullamento del titolo cautelare sul piano della eventuale complessiva rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze della adeguatezza della misura.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 2.7.2024