Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Milano DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/7/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del rico udito il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha illustrato i motivi, chiedend l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’istanza di riesame proposta nell’interesse della terza interessata NOME avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi in data 18 marzo e 3 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli e per l’effetto annullava il provvedimento genetico con la sola eccezione delle quote socia della RAGIONE_SOCIALE e di due orologi, indicati ai punti 7 e 9 del decre sequestro, in relazione ai quali non è contestata la riferibilità all’indagato COGNOME Rom
imputato dei reati ascritti ai capi 8 e 30 della rubrica, costituenti titolo per la misura ca reale adottata.
In particolare con decreto di sequestro preventivo del 18/3/2023 il Gip del Tribunale d Napoli nell’ambito del proc. n. 56/2021 RAGIONE_SOCIALE disponeva il sequestro impeditivo nei confronti delle società ritenute coinvolte nelle frodi comunitarie in contestazione (par. 15 a), il seque a fini di confisca ex art. 648quater cod.pen (par. 15b), il sequestro di cui al D. Lgs 231 (par.16). NOME COGNOME, legale rappresentante e socia di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, proponeva istanza di riesame esclusivamente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 648quater cod.pen. eseguito per equivalente sui beni del ricorrente ritenuti nella disponibilità dell’imputato COGNOME, chiamato a rispondere del condotte di riciclaggio di cui al capo 8 della rubrica. Il collegio cautelare riteneva che s relazione alle quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, società operativa ed utilizzata dal COGNOME per la commissione dei delitti ascrittigli, sussistesse il per aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri illeciti e fosse ravvisabile la sostanziale disponibilità della compagine in capo all’imputato sicchè collegio, in assenza di prova in relazione a tutti gli altri beni della disponibilità in capo disponeva l’annullamento dei decreti di sequestro impugnati.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della NOME deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 322, 597 e 125 cod.proc.pen. La difesa, premesso che la richiesta di riesame avverso il decreto 18/3/2023 era circoscritta alla misura disposta dal Gi al par. 15b in relazione al capo di imputazione sub 8) mentre non costituivano oggetto dell’istanza né il sequestro impeditivo né quello disposto ai sensi dell’art. 53 D. Igs 231/20 lamenta che il collegio cautelare ha rigettato le doglianze afferenti il sequestro per equivale delle quote della RAGIONE_SOCIALE, attinte da tutte le tipologie di sequestro dispo con il provvedimento del 18/3/23, argomentando anche in relazione alle misure non oggetto di impugnazione. In tal modo l’ordinanza impugnata ha violato il principio della domanda che governa le impugnazioni e ha omesso il necessario vaglio delle doglianze difensive relative alla legittima titolarità in capo alla ricorrente delle quote societarie sequestrate. In partic secondo il difensore, i giudici cautelari hanno trascurato le argomentazioni relative a modalità di costituzione della società, alla legittima provvista utilizzata nonché le circosta compendiate nella consulenza tecnica allegata ai motivi in ordine all’attività svolta da compagine;
2.2 la violazione dell’art. 648 bis cod.pen. Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza del fumus in relazione al delitto di riciclaggio ascritto al capo 8) con motivazione apodittica senza alcun vaglio critico delle censure difensive che
rappresentavano che alcun provento del delitto ex art. 2 D.Igs 74/2000 posto in essere da RAGIONE_SOCIALE è mai stato impiegato nell’acquisto di vergella di rame dalla società spagnola RAGIONE_SOCIALE segnalando, altresì, che l’unico bonifico effettuato da detta società ed astrattamente riconducibile alle vicende della società RAGIONE_SOCIALE era costituito dal bonifico per euro 60mila dispos da RAGIONE_SOCIALE NOME per l’acquisto del credito IVA della RAGIONE_SOCIALE, di cui in seguito il RAGIONE_SOCIALE d la MT onde compensare il debito IVA generato dall’acquisto della vergella. Aggiunge il difensore che l’acquisto del cennato credito Iva non costituisce oggetto della contestazione d cui al capo 8) in quanto compendiato nel fatto ascritto al capo 7);
2.3 la violazione degli artt. 648bis, 648 quater cod.pen. 240 cod.pen.; 125 e 275 cod.proc.pen. Il difensore denunzia che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che l uniche somme provento di delitto impiegate nel commercio di metalli corrispondono -alla stregua dell’imputazione- ad euro 60mila, ha, tuttavia, ratificato la quantificazione del pro del reato operata dal Gip nella misura di euro 619.907,99. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che in relazione al delitto di riciclaggio ritiene applica confisca per equivalente solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore, lamenta che i giudici cautelari non hanno effettua alcun accertamento sulla concreta entità del profitto goduto dall’indagato in relazione al condotte ascritte al capo 8) sicchè deve ritenersi illegittima la quantificazione del pr confiscabile nei suoi confronti. Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente scrutinato le doglianze difensive sul punto, confondendo l’ammontare del profitto del delitto di riciclagg con quello del profitto configurato al capo 7 della rubrica e ha omesso di quantificare lo stes profitto in relazione a ciascun correo in violazione del principio di proporzionalità.
2.4 In data 24 novembre 2023 il difensore ha depositato un motivo nuovo, con allegati documentali, segnalando che il tribunale collegiale di Napoli all’udienza del 7/11/2023, accoglimento dell’eccezione difensiva, ha dichiarato la nullità dell’imputazione sub 8 ritenendo oggettivamente non individuabile la condotta ascritta ai singoli imputati in relazio alle somme provento dei delitti presupposto di cui ai capi 2 e 8, determinazione che incide sia sul fumus del delitto che sull’entità del profitto da sottoporre a vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse. La difesa ha ben chiarito di a impugnato il provvedimento impositivo del vincolo sulle quote della RAGIONE_SOCIALE esclusivamente in relazione al sequestro disposto ex artt. 321 cod.proc.pen. e 648quater cod.pen. mentre in relazione al sequestro impeditivo di cui al par. 15 a) del decreto genetic come pure avverso il sequestro disposto ai sensi del D. Igs 231/2001 non veniva formulata istanza di riesame.
1.1 Osserva la Corte che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, Ord. n.21809 del 18/12/2014, Rv 263538).
In tema di misure cautelari reali questa Corte ha più volte chiarito che l’interesse concre ed attuale alla proposizione del gravame, corrispondente al risultato tipizza dall’ordinamento per lo specifico schema procedinnentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005-01;Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098-01), essendo gli specifici mezzi di impugnazione finalizzati appunto all’eventuale rimozione del vincolo reale e alla conseguente restituzione della cosa sequestrata (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018,dep. 2019, Rv. 275598 – 01, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenz necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (in fattispecie analoga, Sez. 3, n 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 – 01).
1.2 Nella specie il giudicato cautelare interno conseguente all’omessa impugnazione dei titoli costituti dal sequestro innpeditivo e da quello ex art. 53 D.Igs 231/2001, insistenti stesso bene, rende palese la impossibilità per la ricorrente di conseguire un risultato prati favorevole attraverso la parziale impugnazione azionata.
La convergenza dei titoli cautelari reali sullo stesso bene rende, pertanto, inammissibil per carenza d’interesse l’impugnazione proposta relativamente ad uno di essi senza contestare la sussistenza degli altri.
Fermo l’assorbente rilievo che precede, anche il secondo motivo che censura l’insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo 8) e il terzo motivo in punto di quantificazione del profitto sono inammissibili. Questa Corte infatti affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui il ter affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l’esisten dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegam concorsuale con l’indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070 – 01; Sez. 2, n.
53384 del 12/10/2018, Rv. 274242 – 02; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 01).
3.Quanto alla sopravvenienza segnalata dal difensore in sede di motivi nuovi relativa al disposto annullamento da parte del giudice di cognizione del capo 8 per genericità dell’imputazione, deve darsi continuità al principio affermato in fattispecie analoga second cui in tema di impugnazioni cautelari eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richies di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982 – 01).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
GLYPH
La Consigliera estensore
Il Presidente