Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39595 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1301/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 03/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 17855/2024
NOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 25/06/1960
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Ascoli piceno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Trattazione cartolare.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 3 maggio 2024 del Tribunale di Ascoli Piceno che ha rigettato la richiesta di riesame dellÕordinanza del 5 aprile 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 13, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2003, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ha
ordinato il sequestro preventivo dei terreni di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE, condotti in locazione dalla societˆ RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente è legale rappresentante, utilizzati per la gestione illecita di veicoli fuori uso che erano stati ivi abbandonati insieme con pneumatici e cerchi di auto.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕomessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari rilevabile sia dalla lettura del provvedimento genetico che dellÕordinanza impugnata.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕomessa motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialitˆ dei beni sequestrati rispetto al reato per il quale si procede, essendo stato effettuato solo un controllo a campione delle autovetture poi sequestrate, alcune delle quali – afferma – non sono nemmeno qualificabili come rifiuti.
1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalitˆ della misura cautelare.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il ricorrente, persona fisica, non è proprietario delle cose mobili sequestrate che appartengono alla societˆ da lui legalmente rappresentata;
3.2.NOME COGNOME non è personalmente titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento cautelare reale e dunque non vanta un interesse qualificato alla restituzione del bene sicchŽ la sua qualifica di indagato non è sufficiente ai fini della legittimazione ad impugnare (non lo era nemmeno in sede di merito), nŽ ai fini della sottoscrizione del ricorso da parte del suo difensore, anche se iscritto nellÕalbo speciale della Corte di cassazione (sulla legittimazione a ricorrere per cassazione, ancora attuale è Sez. 6, n. 3136 del 08/09/1992, Bianco, Rv. 192285, secondo cui poichŽ l’art. 325 comma primo cod. proc. pen. indica fra i soggetti legittimati a presentare ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, oltre al pubblico ministero, all’imputato ed al suo difensore, alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, deve escludersi che il detentore delle cose sottoposte a sequestro preventivo sia da ricomprendersi tra soggetti aventi la detta legittimazione sempre che non sia coimputata. Infatti, deve ritenersi che s’identifichi nella persona alla quale le cose sono state sequestrate non qualsiasi soggetto che abbia un rapporto di fatto con le cose medesime e che le detenga in modo non autonomo, ma colui che avendone il possesso possa avvalersi di un potere di disponibilitˆ tale sulle cose da “aggravare o protrarre le conseguenze (del reato) ovvero agevolare la commissione di altri reati”, tanto da rendere necessaria l’adozione della misura cautelare reale volta a sottrarre a costui
le cose tramite il vincolo di indisponibilitˆ. Si deve trattare, in sostanza, di persona che sia titolare di un potere di disponibilitˆ tale da compromettere l’interesse di prevenzione speciale che si vuole garantire con il sequestro preventivo);
3.3.poichŽ la societˆ di capitali, in quanto dotata di personalitˆ giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, essa pu˜ stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, COGNOME, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, COGNOME, Rv. 239287);
3.4.nè si pu˜ affermare che il ricorrente, in quanto persona sottoposta a indagini, è legittimata a impugnare lÕordinanza del tribunale del riesame;
3.5.la legittimazione ad impugnare, attribuita allÕimputato/persona sottoposta alle indagini dallÕart. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale Çper proporre impugnazione è necessario avervi interesseÈ (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.);
3.6.lÕinteresse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497);
3.7.lÕart. 322, cod. proc. pen., coerentemente con quanto dispone lÕart. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo;
3.8.la specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara lÕintenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dallÕinteresse ad impugnare. LÕimpugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che pu˜ essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicchŽ lÕimpugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a cod. proc. pen.);
3.9.chiara, sul punto, Sez. U, COGNOME, cit., per la quale la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d’interesse dell’imputato – che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantitˆ di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione – a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimitˆ di quest’ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l’esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietˆ a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilitˆ del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilitˆ “jure civili” della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto;
3.10.nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perci˜, ancorchŽ persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualitˆ lÕinteresse a proporre sia il riesame che lÕodierno ricorso.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 03/10/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME