Interesse ad Impugnare: La Cassazione Chiarisce i Limiti per il Pubblico Ministero
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti dell’interesse ad impugnare per il Pubblico Ministero. Anche quando si lamenta una violazione di legge, il ricorso non è ammissibile se non può produrre alcun risultato pratico favorevole. La vicenda offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione, specialmente in Cassazione, rischia di essere meramente teorica e, quindi, inammissibile.
I Fatti del Caso
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiarava l’estinzione per prescrizione di un reato di lesioni personali. L’aspetto peculiare del ricorso non era la contestazione della prescrizione, che era pacificamente maturata, ma la denuncia di una presunta violazione procedurale. Secondo il Procuratore, la Corte territoriale non aveva seguito una “prassi concordata” volta a garantire un contraddittorio scritto (cartolare) tra le parti prima della declaratoria di improcedibilità. In sostanza, il ricorso mirava a far valere un principio procedurale, più che a modificare l’esito sostanziale del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Interesse ad Impugnare
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla carenza dell’interesse ad impugnare, un presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di contestazione giudiziaria. Gli Ermellini hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve mirare a un risultato non solo “teoricamente corretto”, ma anche “praticamente favorevole”. Nel caso di specie, poiché il reato era estinto per prescrizione – un fatto non contestato nemmeno dal ricorrente – l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto. La vicenda processuale si era, di fatto, già esaurita.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha articolato la sua motivazione su tre punti chiave:
1. La Necessità di un Risultato Pratico: Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale sussiste solo se l’impugnazione può condurre a un esito più vantaggioso per la parte ricorrente. L’affermazione astratta di un principio di diritto, da applicare in futuro, non è sufficiente a giustificare un ricorso quando il caso specifico è ormai chiuso.
2. L’Irrilevanza della Sentenza della Corte Costituzionale: Il Procuratore aveva fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 111/2022) che aveva trattato dell’interesse dell’imputato a impugnare una sentenza di prescrizione per ottenere un’assoluzione più ampia. La Cassazione ha chiarito che tale precedente era inconferente, in quanto riguardava l’interesse dell’imputato (che in questo caso non aveva proposto ricorso), e non quello del Pubblico Ministero.
3. La Genericità e Superfluità del Ricorso: Poiché il termine di prescrizione era palesemente decorso, e il ricorrente non lo negava, qualsiasi discussione sulla procedura seguita dalla Corte d’Appello era diventata superflua. Il ricorso era, quindi, non solo privo di un interesse concreto ma anche generico, perché non indicava quale diverso e più favorevole esito avrebbe potuto conseguire.
Conclusioni: L’Appello “Nell’Interesse della Legge” non è Sempre Ammesso
L’ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: le impugnazioni non sono uno strumento per dibattiti accademici o per la definizione di principi astratti. L’interesse ad impugnare deve essere ancorato a un beneficio tangibile e realizzabile nel caso concreto. Per il Pubblico Ministero, questo significa che non è possibile ricorrere in Cassazione per censurare un errore procedurale se l’esito finale del processo (in questo caso, l’estinzione del reato) non può essere in alcun modo modificato a favore dell’accusa. La decisione impedisce un uso delle impugnazioni che, seppur mosso dall’intento di assicurare la corretta applicazione della legge, finirebbe per appesantire il sistema giudiziario con questioni prive di rilevanza pratica.
Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione solo per affermare un principio di diritto?
No. Secondo l’ordinanza, l’impugnazione del Pubblico Ministero è ammissibile solo se può portare a un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Un ricorso volto alla sola affermazione di un principio di diritto, in una vicenda ormai esaurita come in caso di prescrizione non contestata, è inammissibile.
Che cos’è l’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568 c.p.p.?
È l’interesse concreto e attuale a ottenere una modifica della decisione impugnata che porti a un vantaggio pratico per la parte che ricorre. Non è sufficiente un interesse astratto alla corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e genericità. Il reato era indiscutibilmente prescritto e il ricorso non avrebbe potuto cambiare questo esito. Pertanto, mancava un qualsiasi vantaggio pratico ottenibile dall’impugnazione, rendendola superflua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte dì appello dì Venezia – ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 582 cod. peri., perché estinto per intervenuta prescrizione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispetto ad una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della RAGIONE_SOCIALE, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che:
«nel caso in cui il pubblico ministero propon ricorso per cassazione onde ottenere l’esatta applicazione della legge, sussiste l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l’impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258060 – 01);
la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato – commesso il 12 agosto 2014 – pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.);
non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 56 comma 4, cod. proc. pen. «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato – interesse che nella specie non viene in rilievo, non avendo quest’ultimo presentato ricorso per cassazione – a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito;
il che rende superflua ogni altra considerazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente