Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte dì appello dì Venezia – ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 582 cod. peri., perché estinto per intervenuta prescrizione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispetto ad una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della RAGIONE_SOCIALE, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che:
«nel caso in cui il pubblico ministero propon ricorso per cassazione onde ottenere l’esatta applicazione della legge, sussiste l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l’impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258060 – 01);
la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato – commesso il 12 agosto 2014 – pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.);
non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 56 comma 4, cod. proc. pen. «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato – interesse che nella specie non viene in rilievo, non avendo quest’ultimo presentato ricorso per cassazione – a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito;
il che rende superflua ogni altra considerazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente