Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37355 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Germania avverso l’ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l’ordinanza adottata dal Giudice delle indagini preliminari locale in dpta 8 marzo 2024 nei confronti di COGNOME NOMENOME limitatamente al capo 1) delhncolpazione provvisoria (violazione dell’art. 416-bis cod. pen.), e confermato nel resto.
Al capo 2) è contestato all’indagato di avere partecipato ad una associazione dedita al traffico di cocaina, marijuana, skunk e amnesia – operativa da ottobre 2021 a luglio 2022 – ricoprendo il ruolo sia di spacciatore, che di vedetta. Fatto aggravato dall’essere i partecipanti in numero superiore a 10, dall’essere taluni dediti all’uso di sostanze stupefacenti, dall’essere l’associazione armata e dal metodo mafioso.
COGNOME è, inoltre, accusato:
al capo 3) di diversi reati – fine per avere ceduto, venduto e detenuto, ai medesimi fini, marijuana, skunk e amnesia;
al capo 9) di avere detenuto illegalmente due armi da guerra.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
Il richiamo a conversazioni con l’uso di linguaggio tipicamente mafioso non può, da solo, fondare il riconoscimento dell’aggravante contestata.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione la relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’essere l’associazione armata. Non sono emersi elementi chiari precisi e concordanti in ordine al fatto che il ricorrente ha messo a disposizione della consorteria le armi, posto che, dalle intercettazioni, emerge esclusivamente che questi aveva acquistato due pistole per uso personale.
2.3. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.
L’ordinanza impugnata fa esclusivo riferimento ai precedenti penali di NOME e alla gravità dei fatti contestati. Dopo il periodo di detenzione (da luglio 2022 a novembre 2023), NOME si è allontanato dall’ambiente criminale e $i è dedicato allo svolgimento di stabile attività lavorativa. Il Tribunale non ha valutato il tempo trascorso dalla data di commissione dei fatti contestati (da ottobre 2021 a luglio 2022) a quello della notifica dell’ordinanza. Dal 4 novembre 2022 al 6 novembre 2023 il ricorrente è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, mostrando un comportamento collaborativo corretto e rispettoso delle prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo e secondo motivo di ricorso possono es congiuntamente, difettando in entrambi l’interesse a dedurli, v sussistenza di circostanze aggravanti di un reato – quello di cui all’ 8 ottobre 1990, n. 309 – sulla sussistenza del quale nessuna censu rispetto al quale vale la presunzione relativa ex art. 275, comma pen. ere trattati rtendo sulla rt. 74 d.P.R. a è mossa e , cod. proc.
2.1.Deve rilevarsi che le Sezioni Unite penali hanno più volte ribadito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente coin il sistema normativo (da ultimo Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693).
L’interesse all’impugnazione deve, dunque, necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell’attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, nbn soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Si è, dunque, affermato che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 62031 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995; COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME Rv. 203093; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110).
Con particolare riferimento al tema delle impugnazioni cautellari, devono ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, sia il riesame sia ricorso per cassazione, quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 -dep. 26/04/2023-, COGNOME, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 -dep. 01/02/2019-, Fucito, Ry. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Nella specie, il ricorrente non ha evidenziato alcun vantaggio ottènibile nella fase cautelare, l’esclusione invocata non inciderebbe sulla possibilità di adottare o mantenere la misura il ricorso per cassazione e, in ogni caso, dall’esistenza o
meno di tali circostanze, non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura.
In conclusione, anche se le aggravanti contestate non fossero Fonfigurabili, alcuna conseguenza deriverebbe dalla sua rimozione sulla sorte del provvedimento cautelare in ordine al quale, in relazione ai reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. citato si ritiene sussistente la gravità indiziaria (Sez. 6, n. 32539 del 14/07/2015, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 32538 del 14/07/2015, COGNOME non mass.).
2.2.Va allora chiarito che lo scopo dei procedimenti cautelari de libertate non consiste, ne’ deve consistere, in un’anticipazione del giudizio di merito, diversamente vulnerandosi, quando sono in gioco i diritti della libertà personale, la presunzione di non colpevolezza nel suo significato più sostanziale, ma perseguono il solo obiettivo di assicurare protezione ad interessi di preminente rilievo che risulterebbero compromessi in assenza dell’adozione di cautele, essendo riservata la soluzione di ogni altra questione, che non interessi l’an o il quomodo della cautela, al giudizio di merito.
Gli unici casi, nella specie non ricorrenti, in cui può sussistere un interesse a contestare la configurabilità o meno di circostanze aggravanti, si hanno quando dette circostanze, specie se “privilegiate”, incidano sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 278 e 280 c.p.p., o incidano sulla competenza, specie se funzionale, o determinino il ricorso a particolari presunzioni (come nel caso dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991) e più in AVV_NOTAIO quando dall’esistenza o meno della circostanza aggravante dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura cautelare.
3.11 terzo motivo è generico perché non si confronta con la ,motivazione dell’ordinanza impugnata, che possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame evidenziato:
la gravità delle condotte e le modalità delle stesse, nonché il ruolo svolto dal ricorrente nella compagine associativa, non solo come pusher e vedetta, ma anche come uomo di fiducia dei COGNOME, con i quali condivideva, strategie e progetti in ordine ai profitti della piazza di spaccio;
-la irrilevanza del fatto che le indagini si siano arrestate nel 2022, in considerazione della professionalità a delinquere dimostrata dall’indagato, il quale risulta, peraltro, gravato da precedenti condanne definitive, sia in tema di stupefacenti, sia per rapina, nonché da procedimenti penali in corso sempre in tema di stupefacenti;
-l’impossibilità di formulare un giudizio di affidabilità del COGNOME per l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico;
-la non decisività della stipula, da parte dell’indagato, di un contratto di lavoro, in considerazione dell’inizio dell’attività lavorativa in epoca molto recente, e la conseguente impossibilità di ritenere che lo stesso si sia allontanato dai circuiti criminali di appartenenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp att cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
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