Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Cuneo in data 11 luglio 2019, NOME COGNOME era stato sottoposto alla sanzione dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per 7 giorni ai sensi dell’art. 77, n. 16, d.P.R. n. 230 del 2000, essendo stato segnalato, il 26 giugno 2019, per avere violato il divieto di scambio di oggetti tra detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità. In particolare, in data 26 giugno 2019 NOME COGNOME con la complicità di altro detenuto, tale NOME COGNOME aveva lanciato un pacchetto contenente una fetta di torta all’indirizzo di Attanasio, il quale, dopo avere negato di avere ricevuto il pacchetto, ne aveva mangiato furtivamente il contenuto, dicendo «ora le prove sono sparite».
1.1. Con ordinanza n. 361/2020 del 5 marzo 2020, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare proposto da COGNOME detenuto in posizione giuridica di appellante e sottoposto al regime differenziato.
1.2. Con ordinanza n. 2862/2020 in data 16 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME, rilevando che la condotta del detenuto era stata difforme dalle prescrizioni previste per gli scambi con compagni di gruppo con riferimento alle «modalità e nell’ambito degli orari previsti dalla Direzione», avendo agito «al di fuori delle specifiche occasioni di incontro individuate dall’Amministrazione».
1.3. Con sentenza n. 20488/2022 del 25 marzo 2022, la Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che la motivazione del provvedimento era insufficiente. Dopo avere premesso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, i detenuti sottoposti al regime differenziato possono essere ammessi allo scambio di cibi con altri ristretti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, la Corte ha rilevato che il giudizio sull’antigiuridicità dell condotta ascritta ad COGNOME soffriva di una generica descrizione dei profili di illiceità e dell’omessa illustrazione del contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, non specificate nel loro contenuto precettivo, non consentendo di individuare le disposizioni violate e la loro rilevanza disciplinare.
1.4. Con ordinanza n. 4176/2022 in data 26 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reclamo proposto nell’interesse di Attanasio. Secondo il Collegio, infatti, la sanzione oggetto del reclamo era stata irrogata nel corso dell’esecuzione della pena determinata con il provvedimento di cumulo n. SIEP 485/2022 del 7 luglio 2022, espiata da Attanasio dal 31 dicembre 2001 al 7 luglio 2022, data della sua scarcerazione per fine pena. Egli era stato nuovamente arrestato, il 15 luglio 2022, per altro titolo, per il quale sarebbe ora detenuto, in custodia cautelare, in
posizione giuridica di appellante. Pertanto, secondo il Collegio di merito, egli non avrebbe un interesse, attuale e concreto, alla decisione del reclamo, non potendo la sanzione impugnata impedirgli la eventuale fruizione di permessi o di altri benefici, come già ritenuto in situazioni analoghe dalla Corte di cassazione.
Nel merito si osserva che lo scambio di cibo sarebbe avvenuto il 26 giugno 2019, prima della sentenza n. 97 del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale, quando l’art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. t), ult. periodo, Ord. pen. e l’art. 4, comma 1, circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 vietavano pacificamente lo scambio di oggetti tra i detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità; e che le modalità con cui lo scambio era avvenuto, con il lancio di cibo da una camera all’altra, contrastavano comunque con l’ordine di servizio del 6 luglio 2020, adottato dalla direzione della Casa circondariale di Cuneo per dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte costituzionale, che aveva riconosciuto la possibilità per l’Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo e di predeterminare le condizioni per eventuali limitazioni.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la Difesa, in caso di condanna definitiva per il titolo custodiale adottato il 15 luglio 2022 e attualmente in esecuzione, relativo a un reato commesso nel 2001, la relativa pena andrebbe inserita nel primo cumulo parziale ex art. 80 cod. pen., essendosi al cospetto di reati commessi prima dell’inizio della detenzione, il 31 dicembre 2001, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi causali come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero competente.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e della sentenza n. 135 del 2013 della Consulta. Il Collegio di merito, anziché attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, sosterrebbe che le modalità dello scambio di cibo sarebbero state vietate dall’ordine di servizio della Casa circondariale di Cuneo datato 6 luglio 2020, benché l’episodio sia avvenuto il 26 giugno 2019, prima di quell’ordine di servizio e della stessa sentenza della Corte costituzionale; benché la Corte di cassazione abbia più volte annullato i prowedinnenti della magistratura di
sorveglianza che avallavano i divieti posti dall’Amministrazione penitenziaria allo scambio di cibo da parte di COGNOME; e benché, a vantaggio del ricorrente, fosse stata emessa un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara di cui era stata disposta l’ottemperanza, con la nomina del Capo del D.A.P. quale commissario ad acta giusta decreto n. 1548/2016 del 23 maggio 2016.
In data 4 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la pronuncia di non luogo a provvedere qui impugnata deve ritenersi certamente ricorribile per cassazione, in quanto essa è all’evidenza assimilabile, dal punto di vista contenutistico, a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Sez. 1, n. 16281 del 19/05/2020, COGNOME, non massimata), essendosi al cospetto di una richiesta, quella originaria, che è stata ritenuta ormai non più attuale per avvenuta espiazione del relativo titolo detentivo.
In secondo luogo, va rilevato che il primo motivo di ricorso ha individuato l’interesse di COGNOME all’impugnazione nella circostanza che il titolo cautelare custodiale attualmente in esecuzione potrebbe, in futuro, diventare definitivo e che, dunque, egli potrebbe essere nelle condizioni per chiedere di essere ammesso ai benefici penitenziari, i quali potrebbero essergli preclusi proprio in ragione della cennata violazione disciplinare. Osserva, nondimeno, il Collegio che l’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere immediato, concreto e attuale (ex plurimis Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 – 01) e che, pertanto, esso non può essere correlato a situazioni del tutto ipotetiche, come la futura, eventuale definitività della condanna, che potrebbe anche non sopraggiungere. Deriva da tale preliminare considerazione l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, l’assorbimento delle censure articolate con il secondo motivo, afferenti a profili che attengono alla legittimità del provvedimento impugnato e che, in assenza di un interesse a impugnare, non possono essere, all’evidenza, scrutinate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma’, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 dicembre 2024
Il Consigliere estensore