Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29359 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto dal Procuratore Europeo (Eppo)
visti gli atti del procedimento a carico di NOME COGNOME NOME nato a Palermo il 20/05/1973; visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 21 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.l.gs. 74/2000 nonchØ 416 cod. pen.
In data 27 gennaio 2025 l’indagato ha proposto istanza di revoca della misura cautelare –
ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. – con cui ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di reato relativamente a tutti i reati contestati ed alle aggravanti della transnazionalità, del metodo e dell’agevolazione mafiosa.
In data 30 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta difensiva di revoca della misura cautelare in itinere con provvedimento appellato da NOME COGNOME in data 06 febbraio 2025.
La Procura Europea propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 28 marzo 2025 con cui il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’indagato, ha annullato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in relazione al capo 92) dell’imputazione, confermandolo in relazione agli altri reati, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e dell’aggravante del reato transnazionale per il delitto associativo di cui al capo 0D.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 310 cod. proc. pen.
¨ stato, in proposito, evidenziato che la mancata proposizione di riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare non avrebbe consentito al Tribunaleuna rivalutazione integrale dei presupposti giustificativi dell’ordinanza genetica in occasione della trattazione dell’appello proposto da NOME COGNOME.
Sent. n. sez. 1232/2025
CC – 26/06/2025
R.G.N. 15186/2025
Il Tribunale, pur in assenza di deduzioni difensive idonee a introdurre rilevanti elementi di novità, avrebbe erroneamente ritenuto di potersi pronunciare in ordine alla gravità degli indizi posti a fondamento della misura cautelare. Una simile impostazione si porrebbe in evidente contrasto con il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca della misura, il giudice non Ł chiamato a riesaminare la legittimità dell’ordinanza genetica, ma unicamente a verificare se, alla luce di elementi nuovi, sopravvenuti o già preesistenti ma non precedentemente valutati, sussistano mutamenti apprezzabili del quadro indiziario o delle esigenze cautelari tali da giustificare una modifica della misura stessa, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e dell’autonomia del provvedimento di rigetto della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. rispetto all’ordinanza genetica.
La decisione adottata nel caso in esame si porrebbe, altresì, in contrasto con precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale di Milano nell’ambito del medesimo procedimento nei confronti dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME. In tali provvedimenti, veniva affermato, in particolare, che la verifica della legittimità sostanziale della misura cautelare debba essere riservata esclusivamente alla sede del riesame, non potendo il principio dell’estensione degli effetti dell’impugnazione operare in modo da reintegrare, in via surrettizia, la posizione soggettiva dell’indagato che non abbia esercitato tempestivamente il proprio diritto di impugnazione.
Con il secondo motivo di impugnazione Ł eccepita l’inosservanza dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato associativo di cui al capo 0D.
Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. affermando l’incompatibilità della stessa con il reato associativo, senza tenere conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette la possibilità di configurare un’associazione a delinquere comune aggravata dal metodo mafioso con riferimento ai partecipi che non siano intranei al clan.
¨ stato, inoltre, richiamato il principio di diritto secondo cui l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Detta aggravante, pertanto, sarebbe configurabile tanto con riferimento ai reati fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, quanto nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al contesto associativo, di conseguenza l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbe stata correttamente contestata al COGNOME COGNOME, indagato estraneo ma contiguo al contesto associativo mafioso.
Con il terzo motivo di ricorso Ł dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato associativo di cui al capo 0D.
Il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare numerosi elementi indiziari, emergenti dalle conversazioni intercettate, che delineerebbero un contesto operativo connotato dall’impiego sistematico di modalità tipiche del metodo mafioso. In particolare, le captazioni documenterebbero la percezione, da parte degli interlocutori esterni al sodalizio, della forza intimidatrice esercitata dagli indagati, i quali avrebbero evocato la disponibilità di gruppi organizzati e riferito la propria prossimità ai fratelli COGNOME, soggetti riconducibili all’omonimo sodalizio camorristico omonimo.
Dalla lettura delle captazioni emergerebbero, inoltre, manifestazioni di evidente deferenza nei confronti del Lo Manto che veniva riconosciuto dagli interlocutori come soggetto
autorevole ed in grado di risolvere questioni economiche anche transnazionali, capacità di cui lo stesso indagato si vanterebbe in ragione delle proprie relazioni parentali e amicali con appartenenti a sodalizi di stampo mafioso.
Il Tribunale avrebbe trascurato le centinaia di intercettazioni attestanti il coinvolgimento nelle conversazioni dei soggetti appartenenti ai clan COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, gruppi criminali attivi in regioni connotate da una forte presenza delle associazioni di stampo mafioso (Sicilia, Campania e Lazio).
Le captazioni, in particolare, offrirebbero elementi sintomatici del metodo mafioso impiegato dagli indagati: dalle minacce rivolte a soggetti non allineati al controllo del clan COGNOME, al ricorso sistematico all’evocazione della vicinanza al sodalizio camorristico, sino all’uso del metodo intimidatorio per comporre controversie tra privati e rafforzare il controllo su attività economiche illecite. In tal senso, sarebbe stata ingiustificatamente trascurata l’intercettazione in cui NOME COGNOME afferma che «chi Ł amico dei COGNOME risolve tutto amichevolmente, chi Ł nemico, invece, affronta un esercito».
La sussistenza dei presupposti dell’aggravante del metodo mafioso troverebbe conferma nel contesto di provenienza e nel sistema economico parallelo nel quale operano gli indagati, che prevede il controllo e l’arricchimento illecito da parte di soggetti affiliati alla camorra. ¨ stato, in proposito, rimarcato che l’intraneità mafiosa dei fratelli NOME e NOME COGNOME allo storico clan camorristico, pur non essendo conclamata da sentenze definitive, sarebbe riferita dallo stesso COGNOME il quale -nel corso di una conversazione intercettata- si sarebbe vantato di aver presentato i fratelli COGNOME ad un boss mafioso del calibro di NOME COGNOME nella piena consapevolezza che il clan COGNOME Ł stato l’unico gruppo -non siciliano- ammesso a far parte della commissione centrale di Cosa Nostra.
Ad ulteriore conferma dell’inserimento del Lo Manto nel network affaristico-criminale di soggetti contigui ad organizzazioni di stampo mafioso, concorrerebbero le parole pronunciate dall’indagato nel corso di una conversazione ambientale registrata al 18 ottobre 2021 allorquando lo stesso riferisce ‘ andare da Palermo a Napoli e aderire in una città a un servizio con persone che non sono della tua città, non Ł da poco… Quindi avere rispetto… vuol dire che sei di spessore ‘.
Il metodo di mediazione e composizione delle vicende economiche utilizzato dagli indagati sarebbe, pertanto evidentemente mafioso, mutuando le modalità di azione delle organizzazioni di stampo mafioso al fine di ottenere un clima di assoggettamento tipico di tali strutture delinquenziali.
Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la contestata aggravante in considerazione del fatto che le condotte degli indagati non si sarebbero tradotte ‘ nell’annichilimento di chi subisce l’intimidazione e la minaccia di intervento ‘, tralasciando che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura oggettiva e prescinde dalla reazione del soggetto passivo, essendo sufficiente che la condotta sia idonea ad esercitare una coartazione psicologica riconducibile al vincolo mafioso.
Dalle conversazioni intercettate emergerebbe, in conclusione, la capacità della famiglia COGNOME e dei soggetti ad essa collegati di intimidire e determinare condotte altrui tramite la mera evocazione del nome del clan nonchØ l’influenza del sodalizio anche fuori dal territorio campano, con interferenze documentate su attività svolte a Palermo, Roma e Spagna, a conferma del radicamento e del peso mafioso nella sfera economica transnazionale.
8. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti fine contestati ad NOME COGNOME
¨ stato, in via preliminare, rimarcato che il primo giudice ha ritenuto sussistente l’aggravante
sia in relazione al metodo mafiosa che all’agevolazione dei clan camorristici COGNOME e COGNOME mentre il Tribunale ha argomentato esclusivamente in relazione alla finalità agevolativa della famiglia COGNOME, senza nulla dire in ordine al clan COGNOME, con conseguente carenza assoluta di motivazione sul punto.
Il ricorrente ha, quindi, evidenziato che quanto riferito dagli storici collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine all’esistenza del clan camorristico dei COGNOME e dei suoi legami con Cosa Nostra siciliana avrebbe trovato conferma nelle conversazioni intercettate nel presente procedimento attestanti l’attuale operatività del sodalizio campano.
In particolare, le indagini avrebbero dimostrato che l’organizzazione camorristica diretta dalla famiglia COGNOME, egemone da decenni nella zona a nord di Napoli, avrebbe mutato la sua natura in una mafia imprenditrice capace di cambiare pelle e strategie pur di mettersi al passo dei tempi.
Le captazioni, in particolare, dimostrerebbero il controllo sugli affari da parte dei COGNOME attraverso condotte intimidatorie nei confronti di terzi ed imposizione agli associati di comportamenti funzionali al mantenimento dell’unità interna e alla difesa del prestigio criminale del clan nonchØ la consapevolezza da parte degli indagati di non poter operare senza il sostegno del clan COGNOME ed i timori nutriti per le possibili conseguenze in caso di contrasti con gli esponenti di tale sodalizio camorristico.
Il ricorrente censura, altresì, la motivazione resa in ordine al ruolo di NOME COGNOME, che sarebbe stato qualificato come secondario senza alcuna spiegazione logica. In particolare, si contesta l’assunto secondo cui la sanzione imposta a COGNOME dai NOME COGNOME non mirasse ad alimentare il sodalizio mafioso, affermazione che contrasterebbe con quanto emerso da una conversazione intercettata, da cui risulterebbe che NOME COGNOME avrebbe ricevuto €35.000 dal ricorrente e disposto la consegna di ulteriori €50.000 ad NOME COGNOME esercitando di fatto un potere di gestione e ripartizione delle somme tra gli affiliati, incompatibile con il ruolo meramente marginale descritto dai giudici di appello.
Si lamenta, inoltre, l’assoluta carenza di motivazione con riferimento all’aggravante dell’agevolazione del clan COGNOME di Secondigliano, disattesa dai giudici dell’appello nonostante fosse stata riconosciuta dal giudice della cautela sulla base delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME. Quest’ultimo, già cassiere del clan, avrebbe fornito un quadro dettagliato delle attività economico-criminali del clan COGNOME, indicando società e prestanomi, e le sue dichiarazioni risulterebbero pienamente riscontrate dalle captazioni acquisite nel presente procedimento.
Gli atti di indagine dimostrerebbero, infine, che NOME COGNOME sarebbe pienamente consapevole della natura camorristica del clan COGNOME ed avrebbe fornito il suo aiuto agevolatore interfacciandosi con il cugino di NOME COGNOME, soggetto incaricato di reinvestire il denaro della cassa nei deals fraudolenti, con il coinvolgimento di prestanomi e società di comodo.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità in relazione al reato di cui al capo 92)
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli univoci plurimi elementi indiziari idonei a dimostrare il coinvolgimento del Lo Manto nella commissione del reato di cui agli artt. 2 ed 8 D.l.gs 74/2000. In particolare, le conversazioni intercettate avrebbero dimostrato che il ricorrente, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME era amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, compagine societaria coinvolta nel sistema delle frodi carosello
gestito da NOME COGNOME ed utilizzata da quest’ultimo come buffer di primo livello.
Le captazioni avrebbero, di conseguenza, consentito di ricostruire la metodologia utilizzata per l’evasione dell’IVA, sfruttando la complicità di una fitta rete di società operanti nel territorio comunitario ed il ruolo fondamentale svolto da NOME COGNOME nella commissione del reato di cui al capo 92).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono
1.Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Anzitutto occorre evidenziare che, nel caso di specie, il giudicato cautelare non può ritenersi formato in considerazione del fatto che NOME COGNOME non ha proposto riesame avverso l’ordinanza genetica con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ma si Ł limitato a proporre appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale da lui avanzata.
Deve essere, in proposito, ribadito il risalente principio di diritto secondo cui il cd. giudicato cautelare si forma, con riferimento alle circostanze esplicitamente e implicitamente dedotte, solo allorquando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale o reale (vedi Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908 – 01) in evidente considerazione di ragioni legate alla fermezza e stabilità del diritto, oltre all’economia processuale che esige la tassatività delle impugnazioni e l’esaurimento dei gradi di giudizio esperibili tramite i singoli atti di gravame.
L’efficacia preclusiva derivante dalle ordinanze in materia cautelare Ł, infatti, volta a presidiare la congruenza tra la situazione di fatto esistente in un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto, la sua estensione Ł, quindi, quella strettamente necessaria ad evitare, secondo un principio di stretta economia processuale, contrasti con procedimenti incidentali dello stesso contenuto, con l’obiettivo di impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento.
Va, di conseguenza, ribadito che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria da parte del Tribunale del Riesame o della Corte di Cassazione (vedi Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213 – 01; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228117-01; da ultimo Sez. 1, n. 4509 del 13/01/2023, COGNOME, non massimata e Sez. 5, n. 12859 del 12/02/2025, COGNOME, non massimata). Una stabilità della decisione può essere, quindi, riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte (vedi Sez. 6, n. 16480 del 24/03/2021, COGNOME, non massimata).
Deve essere, quindi, ribadito che, in caso di mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 e 311 cod. proc. pen., il giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta di revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione quanto all’accertamento della carenza di indizi o di esigenze cautelari e, pertanto, la revoca della misura Ł possibile sia in presenza di fatti sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento cautelare che per la mancanza ab origine dei presupposti necessari per l’applicazione della misura applicata (Sez. 3, n. 23641 del 20/12/2012, La voglia soc., Rv. 256155 – 01;Sez. 1, n. 19504 del 05/02/2014, Costantino, Rv. 263402-01; Sez. 2, n. 23804 del 2020 13/02/2020, Capitanio, non massimata).
L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce a ritenere manifestamente infondata la censura con cui si denuncia la violazione dell’art. 310 cod. proc.
pen.
2.Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis-1 cod. pen. in relazione ai reati contestatigli, sono generici.
2.1. Deve essere, preliminarmente, ricordato che l’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 01).
2.2. Ciò premesso, il Collegio condivide e ribadisce l’orientamento, ormai affermatosi come maggioritario, secondo cui il Pubblico ministero Ł portatore di un concreto ed attuale interesse a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento che, seppur accogliendo la richiesta di applicazione della custodia cautelare ovvero confermando tale applicazione in sede di gravame, abbia escluso la sussistenza della circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. quando dal riconoscimento della stessa possa conseguireun effetto sostanziale, quale il prolungamento dei termini massimi di durata della misura custodiale applicata (vedi Sez. 2, n. 32655 del 14/7/2015, P.M. in proc. Senatore, Rv. 264526-01; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, P.M. in proc. Vilau, Rv. 268272-01; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-02; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, P.M. in proc. Guerra, Rv. 280469-01;Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, COGNOME, Rv. 284357 – 02; Sez. 2, n. 4979 del 02/11/2022, La Torre, non massimata; Sez. 1, n. 36737 del 2024 del 15/05/2024, P.M. in proc. Illiano, non massimata; Sez. 6, n. 43767 del 23/09/2024, P.M. in proc. Frezza, non massimata).
Tale principio, peraltro, trova fondamento nella configurazione dell’interesse ad impugnare non come semplice riflesso della legittimazione soggettiva, bensì come posizione sostanziale e attuale, correlata all’incidenza concreta che l’impugnazione può determinare sulla misura applicata.
2.3. Ciò premesso, deve affermarsi che la sussistenza dell’interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. ¨ infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza di tale interesse ai sensi degli artt. 568, comma quarto, e 581, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.
Deve trattarsi, in particolare, di interesse pratico, concreto ed attuale del ricorrente (sul quale, peraltro, grava l’onere di indicare l’eventuale pregiudizio subito a seguito dell’eccepita violazione di legge, onere non rispettato dall’odierno ricorrente). NØ tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioŁ di incidenza pratica sull’economia del procedimentoe sullo status cautelare dell’indagato.
Ne consegue che, ogniqualvolta la correlazione tra effetti dell’accoglimento del ricorso e scopo perseguito dal ricorrente non sia immediatamente percepibile, Ł sempre ravvisabile in capo alla parte impugnante un concreto e stringente onere di allegazione, da esercitare con
adeguato livello di specificità.
Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, perchØ possa ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente ad impugnare un provvedimento in riferimento ad una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole, tale concreto interesse debba formare, a pena di inammissibilità del ricorso, oggetto di specifica e motivata deduzione (vedi Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01 in tema di riconoscimento dell’indennizzo in caso di ingiusta detenzione).
Alla luce dei richiamati principi, nel caso in esame, pur a fronte di una dettagliata articolazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente non ha dedotto – nØ in via diretta nØ implicitamente – quale concreto effetto pregiudizievole sarebbe derivato dall’esclusione della circostanza contestata, nØ ha illustrato in che modo l’eventuale accoglimento del ricorso sarebbe idoneo a incidere sulla durata della custodia cautelare, sulla configurazione del titolo o su altri profili rilevanti in ordine alla posizione cautelare del Lo Manto con conseguente genericità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
3.Il quinto motivo di impugnazione Ł articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata Ł correttamente motivata stante l’adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza di elementi indiziari attestanti il coinvolgimento dell’indagato nella commissione del reato di cui al capo 92.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, l’inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare che NOME COGNOME fosse coinvolto nella gestione dellasocietà RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, che ne fosse l’amministratore di fatto (vedi pagg. 32 e 33 dell’ordinanza impugnata). In ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell’appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto.
Va, in proposito, ricordato che non Ł compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nØ condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
La Corte di Cassazione, che Ł giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, COGNOME, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
3.2.Infine, quanto alla censura con cui il ricorrente afferma l’idoneità delle intercettazioni a dimostrare la sussistenza del reato di cui al capo 92) Ł necessario ribadire che, in sede di legittimità, Ł possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova,
ossia laddove il decidentene abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata).
La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate Ł, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicchØ la sua critica Ł ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata), elementi non ravvisabili nel caso di specie.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME