Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 10/5/2024 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha confermato
il decreto di sequestro preventivo emesso in data 15 gennaio 2024 dal Giudice le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord con il quale era stato di il sequestro preventivo di un alloggio facente parte del plesso edilizio denominato Parco Verde del Comune di Caivano, appartenente al patrimonio del predetto Ente Pubblico ritenendo a carico di NOME COGNOME il fumus commissi delicti del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., nonché il peri culum in mora individuato nel rischio di protrazione ovvero di aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 54 cod. pen. non avendo il Tribunale del riesame riconosciuto la causa di esclusione della punibilità dello stato di necessità nemmeno nella sua forma putativa.
Rileva parte ricorrente che i Giudici di merito non avrebbero correttamente comparato il pericolo di danno alla salute dell’indagata con l’interesse patrimoniale dell’ente proprietario dell’appartamento occupato, ciò in quanto il provvedimento cautelare reale adottato potrebbe pregiudicare le condizioni di salute, già precarie, della COGNOME.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che la COGNOME si è rivolta all’ente proprietario dell’immobile per la regolarizzazione della propri posizione abitativa, provvedendo altresì al versamento dei canoni di locazione ed il protrarsi dei tempi burocratici per l’assegnazione dell’alloggio certamente inciderebbe sulle precarie condizioni di vita della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente.
Pacifico, infatti, che la COGNOME non sia proprietaria dell’immobile i sequestro, di proprietà dell’indicato Ente Pubblico, è opportuno ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall’art 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
E, tuttavia, oltre alla legittimazione, altro indispensabile requisito ammissibilità dell’impugnazione consiste nell’interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare.
Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l’orientamento che, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio general espresso dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
Si era infatti sostenuto che l’indagato aveva in ogni caso un qualche potere di disposizione sulla cosa e che, comunque, i provvedimenti cautelari possono influenzare in qualche misura il corso del procedimento penale avendo perciò egli – quand’anche non proprietario del bene – un interesse processualmente rilevante alla loro rimozione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv, 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato, ed è ormai unanime, il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3 – , n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01,Sez. 5 – , n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 5 – , n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01,; Sez. 3 – , n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Come accennato, per la legittimazione al riesame reale trovano applicazione sia le norme dettate dal codice di rito nell’ambito della disciplina RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dei sequestri preventivi – ovvero gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. – ma, per altro verso, quelle generali in materia di impugnazione (ovvero, in particolare, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non sono derogate da quelle “di settore” che, indicando tre categorie di
“legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individuano le categorie d soggetti titolari, in astratto, di un interesse alla proposizione del riesame dell’appello, dovendosi peraltro chiarire che si tratta di categorie alternative – come risulta chiaro dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili.
Le disposizioni dettate sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, richiedendo la verifica dell’esistenza, concreto, di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale essa va dichiarata inammissibile.
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concreta operatività RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall’impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa (cfr. Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Va infine chiarito che, non potendo la sussistenza dell’interesse ad impugnare presumersi dalla legittimazione ad impugnare, è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in quanto collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all’impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi d fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nulla, sul punto, era stato dedotto dall’odierna ricorrente che, dal canto suo, non ha contestato la titolarità dell’immobile in capo all’Ente pubblico, né ha potuto allegare un “titolo” che, in caso di accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse la restituzione in suo favore.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2024.