Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11236 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11236 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 14 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato a “RAGIONE_SOCIALE” la misura del divieto di
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contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, in relazione a due ipotesi di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.).
Avverso tale ordinanza “RAGIONE_SOCIALE” proponeva appello, in parziale accoglimento del quale il Tribunale di Salerno (con ordinanza del 25 luglio 2024) riduceva la durata della misura cautelare interdittiva a nove mesi.
Era presentato ricorso per Cassazione e questa Corte, con sentenza n. 18589 del 19 dicembre 2024, annullava con rinvio l’ordinanza per l’esame dei profili attinenti al fumus del reato presupposto.
In sede di rinvio, con ordinanza del 7 luglio 2025, l’appello era dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine di nove mesi (ed anche quello originario di un anno) di durata della misura interdittiva dall’inizio della sua esecuzione.
La società proponeva, allora, un nuovo ricorso in Cassazione, evidenziando la persistenza dell’interesse in concreto, in considerazione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla misura, e questa Corte accoglieva il ricorso, chiarendo come l’interesse di impugnare, oltre ad essere apprezzato in caso di perdurante e interdizione dei diritti e facoltà dell’ente, andasse valutato con riferimento alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace avesse prodotto o continuasse a produrre.
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l’appello avanzato da “RAGIONE_SOCIALE” per sopravvenuta carenza di interesse.
Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso “RAGIONE_SOCIALE“, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errata motivazione quanto ai principi in materia di interesse ad impugnare e al rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi espressi nella sentenza rescindente, nonché violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935) ha osservato che la revoca della misura interdittiva costituisce un’evenienza compatibile con perdurante attualità dell’interesse, in capo alla società, a coltivare l’appello cautelare sia per contrastare l’originaria illegittimi del provvedimento sia per ottenere la restituzione delle somme versate o la rimozione di altre possibili conseguenze dannose.
E, se è vero che, a differenza che in tal caso, in quello di specie non si configura né l’ipotesi della revoca né quella della sospensione di una misura ancora non scaduta, sicché queta non potrebbe essere ripristinata, tuttavia, è anche vero che l’ordinanza impugnata, in sostanza, instaura un automatismo tra la perdita di
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efficacia della misura cautelare interdittiva per decorso dei termini di durata della stessa e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, che non può essere condivisa alla luce dei principi affermati dalla citata sentenza a Sezioni Unite, secondo la quale, al contrario, l’interesse all’impugnazione va apprezzato guardando non soltanto alla possibile interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente, ma anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre, sempre che l’interessato abbia fatto espresso riferimento ad una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia a lui favorevole ai fini della rimozione delle suddette conseguenze pregiudizievoli.
Il che è appunto quanto aveva dedotto la società a sostegno del suo perdurante interesse.
Il Tribunale, d’altronde, ha errato ritenendo che occorra la possibilità di conseguire vantaggi dalla decisione di illegittimità oppure la certezza che si possano subire ulteriori svantaggi, mentre, al contrario, rileva anche la sola possibilità in tal ultimo senso.
Che l’operatore economico il quale si asserisce abbia commesso un grave errore professionale non possa partecipare alle gare di appalto si inferisce dagli artt. 94-98 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, dall’art. 98, commi 1, 2 e 3 d.lgs. ult. cit., nonché dalla prassi amministrativa. Soprattutto, l’art. 100, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 cit. dispone che, per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione, gli operatori economici non devono essere incorsi nelle cause di esclusione nel triennio precedente alla domanda di rilascio o di rinnovo, sicché la società ricorrente a causa dell’interdittiva non potrà conseguire la SOA almeno per i tre anni successivi all’irrogazione della misura e quindi non potrà prendere parte a gare di importo maggiore di C 150.000.
A seguito dell’interdittiva, si era poi dedotto come alla società fosse stata notificata una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione, in esecuzione della convenzione relativa all’appalto aggiudicato, e che non poté partecipare alla nuova gara indetta da città metropolitana di Napoli, con conseguente perdita di chance per importi elevati, essendole pure preclusa la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.
L’ordinanza impugnata attribuisce, inoltre, valore rilevante al fatto sopravvenuto dell’emissione del decreto dispositivo del giudizio, ma tale affermazione si pone in contrasto con le decisioni di questa Corte, che hanno ritenuto insussistente il fumus commissi delicti.
Non soltanto, dunque, il Tribunale non si è attenuto alle pronunce della Corte di Cassazione, ma, per effetto di tale inottemperanza, ha determinato un
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s- irragionevole allungamento dei tempi processuali nonché l’effetto aberrante di vanificare la precedente ordinanza del Tribunale, che aveva ridotto la misura dell’interdizione da un anno a nove mesi.
In subordine rispetto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, si chiede che il giudizio sia definito dal Tribunale di Salerno in una composizione radicalmente diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I Giudici del provvedimento impugnato hanno escluso la persistenza dell’interesse all’impugnazione, ritenendo i pregiudizi dedotti dalla società tutti risalenti e strettamente collegati all’efficacia della misura originaria, tuttavia ormai cessata, con la conseguenza che dalla eventuale pronuncia, ora per allora, di illegittimità la società appellante non avrebbe potuto ottenere né un effetto ripristinatorio delle relative posizioni contrattuali né un effetto risarcitorio.
Secondo il Tribunale dell’appello cautelare, infatti, la società non potrebbe rimuovere gli svantaggi patiti o conseguire alcun vantaggio concreto, come dimostra il fatto che, per soddisfare la sua pretesa risarcitoria nei confronti delle amministrazioni che avevano risolto o precluso rapporti contrattuali in virtù della misura asseritamente illegittima, l’appellante dovrebbe agire separatamente dinanzi all’autorità giurisdizionale.
Quanto, poi, all’interesse a conseguire la SOA, i Giudici di merito hanno ritenuto che, a fronte di una composita valutazione richiesta per l’integrazione della causa di esclusione – peraltro “non automatica”, e quindi futura ed incerta di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36 del 2023 cit., l’appellante si fosse «limitato» a allegare un contratto di attestazione SOA stipulato in data 10 maggio 2024, e cioè prima dell’applicazione della misura, e a dedurre di non poter conseguire tale attestazione.
Alla società si è rimproverato, di fatto, di non aver allegato provvedimenti di diniego forieri di un qualche pregiudizio suscettibile di essere rimosso dalla eventuale pronuncia caducatoria della misura cautelare interdittiva.
Parallelamente, secondo i Giudici di merito, vero sarebbe che, richiamando l’ipotesi del grave illecito professionale, la città metropolitana di Napoli, in data 11 giugno 2024 – e quindi quando la misura interdittiva era vigente – aveva diffidato l’ente dalla conclusione di nuovi contratti di adesione in esecuzione alla stipulata convenzione e in via cautelativa inibito sul portale telematico la possibilità di emettere ulteriori ordinativi: nulla, però la società avrebbe documentato riguardo alla persistenza del pregiudizio, una volta cessata la misura interdittiva.
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Ancora, i Giudici di merito hanno ritenuto che, pur a voler considerare che il provvedimento cautelare fosse – in via di mera eventualità – valutato come prova dell’illecito professionale, si sarebbe dovuto considerare che, successivamente, è stato emesso il decreto dispositivo del giudizio, a sua volta valutabile quale prova dell’illecito professionale grave, il che renderebbe ancor meno concreto e attuale l’interesse alla pronuncia attesa la pendenza del procedimento in fase di dibattimentale nei confronti dell’ente.
Ed hanno concluso che siffatte valutazioni valgono altresì quanto al dedotto interesse alla decisione al fine di partecipare a nuove gare senza dover riferire della ingiusta interdittiva patita, i vantaggi futuri essendo, ancora una volta, meramente ipotetici.
Tale motivazione appare manifestamente illogica ed affetta da una deviante “pregiudiziale antropomorfica”, nel senso precisato nel prosieguo.
Per quanto noto, sul punto è bene preliminarmente ricordare che, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, in materia penale, a differenza che in materia civile, l’interesse ad impugnare «va costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame, e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401).
Sviluppando tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato che la «carenza d’interesse sopraggiunta» presuppone una «valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
In particolare, il concetto si trova scolpito, in termini quasi testuali, in Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935, la quale però – nel sancire il principio per cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, l’appello avverso una misura interdittiva che, nelle more dell’impugnazione sia stata revocata a seguito dell’adempimento delle condotte riparatorie di cui agli artt.17 e 49, d.lgs. n.231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell’art.127,
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comma 9, cod. proc. pen., ma deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, atteso che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale in merito al perdurante interesse all’impugnazione – tiene a precisare come non possa darsi automatismo alcuno tra la revoca della misura interdittiva a carico dell’ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all’appello cautelare.
Un siffatto automatismo è invece assunto dalla sentenza impugnata, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Il nucleo del discorso risiede nella individuazione delle condizioni alle quali l’interesse all’impugnazione, da parte dell’ente, del provvedimento che dispone una misura cautelare interdittiva, nel contesto del d.lgs. n. 231 del 2001 cit., sia “concreto” e “attuale” e, in particolare, se tali attributi assumano qui la stessa identica fisionomia che hanno nel diritto penale delle persone fisiche.
4.1. A tale domanda va data risposta negativa, per ragioni che attengono al contenuto ed alla sfera su cui le misure cautelari interdittive del “sistema 231” producono effetto (ma analogo discorso varrebbe, ovviamente, per il sequestro).
Per un verso, le misure cautelari a contenuto interdittivo non possono essere tout court assimilate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche, in quanto le seconde, sebbene incidano sul bene affatto primario della libertà personale dell’individuo, non ne toccano la vita stessa: mentre le prime, interdicendo settori spesso nevralgici della loro attività economica, ben possono indurre effetti irreversibili ed esiziali.
Per altro verso, la dimensione collettiva e finzionistica dell’ente fa sì che tali misure abbiano inevitabili riflessi negativi su soggetti “terzi” (stakeholders, anche interni e primari, come i dipendenti, e shareholders), affatto estranei alla realizzazione del reato-presupposto: per usare una metafora, cioè, fa sì che il lancio del sasso nell’acqua produca un numero più esteso di cerchi.
Si tratta di un dato fattuale che se, dal punto di vista strettamente giuridico, resterebbe, a rigore, confinato nella sfera dell’irrilevanza, ciò nondimeno, deve suggerire all’interprete massima cautela non soltanto nella lettura delle condizioni applicative della misura (art. 46 d.lgs. n. 231 del 2001 cit.) ma anche, specularmente – e, forse, in misura maggiore – nell’individuazione delle condizioni in presenza delle quali permane in capo all’ente l’interesse ad impugnare il provvedimento che l’ha disposta, dopo la sua cessazione.
4.2. Ne deriva che, in, un contesto normativo il quale, in materia di attività economiche, appare sempre più ispirato – nel settore pubblico, come pure in quello privato, soprattutto delle grandi aziende – alla procedimentalizzazione, spesso reticolare, di forme di compliance che passano anche e soprattutto per la due
diligence nella scelta dei partners commerciali, i concetti di “concretezza” e di “attualità” dell’interesse ad impugnare un provvedimento il quale dispone misure interdittive le quali direttamente incidano, in senso preclusivo, sulla vita economica dell’ente devono essere intesi cum grano salis, in un’accezione non formalistica.
Pertanto, ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione – nella situazione concreta, per decorso del termine – della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi.
Valutazione che, per essere, appunto, congrua, non può prescindere dal contesto organizzativo aziendale, cui si è fatto poc’anzi un generico riferimento, nel quale l’ente opera e che ne condiziona l’attività (la vita) economica.
Diversamente – e con questo si torna all’affermazione iniziale – si instaurerebbe, infatti, quell’automatismo” tra “cessazione della misura” e “sopraggiunta carenza di interesse” che la richiamata sentenza a Sezioni Unite del 2018 ha inteso invece – proprio in tema di responsabilità dell’ente – scongiurare, e rispetto al cui rischio, peraltro, un chiaro monito era stato espresso da questa Corte con specifico riferimento alla vicenda in oggetto (Sez. 2, n. 38314 del 11/11/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288883, la quale aveva già avvertito che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della persona giuridica, non determina ex se il venir meno dell’interesse all’impugnazione).
5. Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire la SOA almeno per i tre anni successivi all’irrogazione della misura, con l’effetto di non poter prendere parte a gare di importo maggiore di C 150.000, ed aveva altresì dedotto di essere stata raggiunta da una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione, in esecuzione di una convenzione relativa ad un appalto in precedenza aggiudicato.
Aveva, cioè, specificamente dedotto i pregiudizi cui, pure in termini di perdita di chance, era stata esposta e sarebbe stata esposta dal provvedimento impugnato, anche dopo la cessazione della misura per decorso del termine.
Aveva, in conclusione, eccepito davanti al Tribunale dell’appello cautelare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare, senza che, per le ragioni illustrate, il Tribunale di Salerno abbia opposto congrua motivazione.
Affermata, dunque, l’ammissibilità dell’appello cautelare proposto da RAGIONE_SOCIALE, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio dinanzi al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Salerno.
Così deciso il 10/03/2026
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2 5
MAR 2026
RIO COGNOME A
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useppina Ciritnele