Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 12/05/1966
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale NOME era stata dichiarata penalmente responsabile del reato di cui all’art. 590 bis , cod. pen. ai danni di NOME COGNOME (in Milazzo il 27/02/2018) e condannata alla pena sospesa di mesi due di reclusione, oltre alle spese processuali e al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La difesa della COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. La parte civile aveva chiesto e ottenuto la partecipazione al giudizio del responsabile civile, RAGIONE_SOCIALE soggetto obbligato in solido al risarcimento e mai estromesso dal processo, nel quale ha discusso e rassegnato conclusioni. Tuttavia, nella sentenza impugnata, la difesa ha rilevato che mancano le statuizioni inerenti a detta posizione, poiché la condanna è stata pronunciata solo nei confronti dell’imputata, in violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen., sebbene l’unico soggetto tenuto a risarcire il danneggiato sarebbe proprio la società assicuratrice.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto una insussistente violazione di norme processuali, senza peraltro avervi interesse.
Infatti, da tempo si è già chiarito che l’imputato non ha interesse a impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile e che abbia escluso l’applicazione della manleva dell’assicurato ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato ha efficacia ope legis e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall’art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269004 -01; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, COGNOME, Rv. 240046 -01; Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para, Rv. 257743 -01, in cui si è precisato che l’obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di diritto alla condanna e che alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di cassazione quale giudice della impugnazione, la
quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello; n. 10605 del 10/05/1991, Notino, Rv. 188603 -01, in fattispecie relativa a inammissibilità del ricorso, in cui la SRAGIONE_SOCIALE ha osservato che l’imputato non aveva interesse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile).
In applicazione di tali principi, si è anche successivamente ritenuto che la presentazione delle conclusioni della parte civile nei confronti del solo imputato e non anche del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto in giudizio, non comporta revoca tacita della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile, in quanto, in forza della solidarietà ope legis fra imputato e responsabile civile, prevista dall’art. 538 cod. proc. pen., le conclusioni nei confronti di uno solo degli obbligati si estendono anche all’altro (Sez. 4, n. 25845 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276371 -01; n. 21210 del 31/05/2012, COGNOME, Rv. 252967 -01, in cui, nell’affermarsi che l’omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all’art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. – poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche – non integra la revoca di costituzione di parte civile, si è precisato che essa costituisce mera irregolarità, considerato che la previsione di cui all’art. 523 cod. proc. pen. – con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi – ha un carattere meramente ordinatorio e non sono previste sanzioni processuali).
E, la carenza d ‘ interesse, nei termini sopra indicati determina la inammissibilità del ricorso, come del resto già ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 -01; Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015, Emma, Rv. 266173 -01; Sez. 2, n. 21776 del 18/02/2014, COGNOME, Rv. 259574 -01).
3. L ‘ inammissibilità del ricorso, peraltro, non consente a questa Corte di procedere a correzione: pur essendo stato affermato che la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 -01; n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 -01; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 -01), tale errore non può essere, tuttavia, emendato in questa sede, stante la inammissibilità del ricorso e la conseguente, mancata instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità. La previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285067 -01). Infatti, l’art. 130 cod. proc. pen., norma di carattere generale, trova applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi compresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all’art. 619 cod. proc. pen., anche il ricorso per cassazione costituendo ordinario mezzo di impugnazione.
Sicché, la disposizione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell’impugnazione qualora la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anche al giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 09 luglio 2025
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME