Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato, in sede di appello, non doversi procedere nei confronti della ricorrente per il delitto di lesioni a fronte della remissione della querela da parte della persona offesa.
Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’ad, 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità poiché ciò sarebbe seguito, nonostante la relativa pronuncia, ad una dettagliata e non dovuta motivazione, incidente in senso negativo sulla propria reputazione, in ordine alla conferma della sua responsabilità penale, per come affermata dalla decisione di primo grado.
2.3. Mediante il secondo motivo la COGNOME denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta con riguardo alla citazione dell’imputato e alla partecipazione del suo difensore all’udienza di appello.
A fondamento di tale censura osserva che non era stato emesso alcun decreto di citazione a giudizio di appello ma solo un provvedimento con cui il Presidente del Tribunale aveva comunicato l’assegnazione a sé stesso per l’udienza del 22 dicembre 2023 e mandato la cancelleria per i relativi adempimenti; peraltro il Tribunale non aveva celebrato l’udienza nella forma “ordinaria” cartolare, tenendo, invece, un’udienza partecipata nel corso della quale aveva dichiarato l’imputata non presente e nomiNOME un avvocato d’ufficio. Aggiunge che, tuttavia, l’avviso di trattazione orale del processo, in assenza (del resto) di una richiesta in tal senso, non era stato comunicato né all’imputata né al difensore e che, dunque, si era determinata una nullità assoluta e insanabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Giova premettere che, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell’impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica
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della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l’interesse normativamente stabilito che sottende l’impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. Un., 13 dicembre 1995, COGNOME, cit.) (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 – 01, in motivazione). In sostanza, l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente e non solo un provvedimento corretto sul piano teorico (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01; conf., tra le molte, da ultimo, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026 – 01). Ciò che rileva, dunque, per valutare la sussistenza dell’interesse ad impugnare non è la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che venga dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere elimiNOME dalla riforma ovvero dall’annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 2727401).
2. Orbene, ciò premesso in termini generali, a fondamento del proprio interesse ad impugnare la ricorrente evoca la sentenza n. 1.11 del 2022 con la quale (come è noto) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Tuttavia si trattava di una fattispecie ben diversa rispetto a quella in esame quanto al profilo decisivo che la censura fatta valere dall’imputato (sia nel giudizio presupposto che nei successivi precedenti di legittimità citati dalla difesa della parte ricorrente) si sostanziava nell’avere impedito la declaratoria predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione la possibilità di ottenere, rinunciando alla prescrizione, una formula liberatoria più favorevole come l’assoluzione.
Invero, il vulnus individuato dalla Corte Costituzionale nell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per come allora inteso dal c.d. diritto vivente, è stato ravvisato nella circostanza che, in una situazione come quella appena descritta,
era attribuita prevalenza al principio della ragionevole durata del processo rispetto a quello, preponderante, del contraddittorio.
Contraddittorio, tuttavia, non fine a sé stesso ma volto a far valere la possibilità di ottenere un’utilità pratica, ossia una decisione maggiormente favorevole, all’imputato.
Nel caso prospettato, invece, la ricorrente, pretende non già di modificare la formula di proscioglimento, neppure mediante l’assoluzione ai sensi del comma 1 in luogo del comma 2 dell’art. 530 cod. proc. pen. (secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità: Sez. 3, n. 10478 del 11/06/2015, dep. 2016, Rv. 266287-01), ma vorrebbe solo che la pronuncia fosse “depurata”, nella motivazione, da alcune considerazioni svolte ad abundantiam dal giudice d’appello in ordine alla ricostruzione dei fatti e all’esame dei motivi di gravame.
Ne deriva che la ricorrente non ha alcun interesse concreto ad un annullamento della sentenza impugnata, che ha soddisfatto pienamente le proprie ragioni e dunque l’accoglimento dell’impugnazione si tradurrebbe in questo caso, a differenza che nella fattispecie giuridica che ha dato luogo alla sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, in una decisione inutile.
Né un interesse della COGNOME ad una differente motivazione potrebbe ravvisarsi agli effetti civili, stante l’avvenuta remissione della querela che rende irrilevante la questione, almeno in questa sede.
3.In virtù delle ragioni sinora richiamate, l’inammissibilità finisce con il travolgere anche il secondo motivo di ricorso poiché neppure dall’accoglimento dello stesso la parte potrebbe ottenere una pronuncia maggiormente favorevole. D’altra parte, il preteso vizio non si sarebbe comunque tradotto in un pregiudizio per l’esercizio delle prerogative difensive, stante la considerazione da parte della decisione impugnata della remissione della querela e della relativa accettazione, sopravvenute nel corso del giudizio di appello, ai fini della pronuncia della sentenza di non doversi procedere oggetto di censura.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente