Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9944 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di NOME, nato ad Agropoli (SA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha conclu associandosi alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico ministero propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che, accogliendone l’appello avanzato a norma dell’art. 310, c proc. pen., ha applicato ad NOME COGNOME le misure cautelari della sospensione d pubblici uffici e della sospensione dall’esercizio dell’attività profession commercialista, in relazione al delitto di partecipazione ad un’associazione delinquere con il ruolo di promotore ed organizzatore, nonché per vari episodi
corruzione per l’esercizio della funzione, di truffa per il conseguiment erogazioni pubbliche e di falsi ideologici.
Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione su due aspett
2.1. Il primo è quello della ritenuta prescrizione di alcuni episodi di corruzio dallo stesso Pubblico ministero collocati in data anteriore e prossima a quella presentazione delle mendaci domande di erogazione dei finanziamenti (luglio 2018), allorché la pena massima per tali delitti e, di conseguenza, il termin prescrizione erano pari a sei anni.
Obietta il ricorrente che nell’incolpazione è stata indicata la data di conclus del patto illecito, mentre, da alcune conversazioni intercettate (che ripor emergerebbe che il pagamento del prezzo della corruzione avveniva all’esito dell’erogazione dei finanziamenti, ciò che si è verificato nel 2020.
2.2. La seconda doglianza riguarda l’omesso riconoscimento di un quadro di gravità indiziaria per gli episodi corruttivi di cui al capo 2) dell’incolpa relativamente ai quali – secondo il Tribunale – non vi sarebbero sufficienti eleme per ritenere che vi sia stata anche solo la promessa di una remunerazione d pubblico funzionario.
Replica il ricorso che, una volta riconosciuto dallo stesso Tribunale che indagati avessero messo in atto un vero e proprio “sistema” criminale e ch abbiano realizzato decine di truffe, consumate o tentate, è del tutto irrazio ipotizzare – come invece fa l’ordinanza – che, in quei casi, essi abbiano agito agevolare i singoli privati richiedenti i finanziamenti, senza pretendere dagli s un compenso: tanto più che alcuni richiedenti sono stati coinvolti in tali affari stessi organizzatori, senza avere alcuna pregressa conoscenza nel settore, e ch inoltre, da varie conversazioni intercettate (anche queste testualmente riport per estratto), risulterebbe la pretesa, da parte dei pubblici ufficiali, di un fissa del 10% dei contributi fatti percepire ai privati.
Ha depositato memoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ammesso, a norma degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., difettando nel proponente l’interesse all’impugnazione.
Con il provvedimento impugnato, all’indagato sono state applicate misure cautelari in relazione ad una parte dei fatti di reato dì cui è incolpato.
Con il suo ricorso, il Pubblico ministero non ha addotto specifiche ragioni per le quali il parziale rigetto della sua domanda cautelare potrebbe influir negativamente, secondo la prospettiva dell’accusa, sulla durata della misura, sulla specie della stessa, sull’operatività di eventuali presunzioni cautelarì o, altrime sul complessivo quadro cautelare: con la conseguenza che, dall’eventuale accoglimento della sua impugnazione, non potrebbe derivargli alcuna situazione pìù vantaggiosa sul piano processuale.
Giova ricordare, a tale proposito, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interess contrapposti – ma va individuata, piuttosto, in una prospettiva utilitaristica, os nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere un situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale ed in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione pi vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Appare coerente con tale principio, dunque, l’affermazione di questa Corte che il Collegio condivide – secondo la quale, in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cessazione del Pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indiz di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l’ordinanza resa Tribunale del riesame (ma io stesso vale, con ogni evidenza, per quello dell’appello cautelare) abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento – o, nel cas dell’appello, l’applicazione – della misura (Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019 COGNOME, Rv, 276069).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.