Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a RABAT( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 22 dicembre 2023 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l’ordinanza emessa in data 28 novembre 2023 con la quale il GIP del Tribunale di Vicenza aveva applicato a COGNOME NOME la misura di divieto di dimora nella Regione Veneto in quanto indagato del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, contestando la reiterata cessione di cocaina dal 27/8 al 28/10/2022.
Ricorre il COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell’art. 309 co. 9 cod. proc. pen. e vizio motivazione in relazione alla mancata valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti in contestazione.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato vaglio della contestazione relativa alla qualificazione dei fatti contestati, proposta nell memoria ex art. 309 co. 6 cod. proc. pen. Veniva invocata la riconducibilità dei fatti all’ipotesi di leve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73.
Sul punto il tribunale del riesame ha affermato la carenza di interesse della difesa posto che la misura applicata era già minimale.
Il ricorrente ritiene illogica tale motivazione da: momento che, in primo luogo, la misura applicata è quella più gravosa tra quelle a carattere non detentivo, in secondo luogo, perché l’ipotesi di leve entità, ove accertata, avrebbe avuto ripercussioni positive sulla posizione dell’indagato anche in sede cautelare.
Si rileva, inoltre, che la motivazione dell’impugnato provvedimento si pone in contrasto con l’orientamento di S.U. n. 51063/2018 secondo cui “la predisposizione di un’organizzazione di mezzi non è di per sé incompatibile con l’affermazione della lieve entità del fatto”.
Si richiamano i precedenti di questa Corte in tema di configurabilità della fattispecie autonoma di cui al quinto comma nelle ipotesi del cosiddetto piccolo spaccio evidenziando che il tribunale del riesame ha sc entemente tralasciato di confrontarsi con le deduzioni difensive.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Il PG ha rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse.
Ed invero, questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (così Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano Rv. 285481 – 01 che, in un caso speculare a quello che ci occupa ha escluso l’interesse del ricorrente all’inquadramento dei fatto ascrittogli nella più lieve fa tispecie di cui dell’art. 73, 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari; conf. la richiamata Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017 Leocata Rv. 269783 – 01 che ha ritenuto sussistente l’interesse del ricorrente all’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fa tispecie di cui dell’art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il cui limite edittale di pena avrebbe impedito l’adozione della custodia cautelare in carcere; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015 Mazzariello Rv. 264762 – 01).
Non rileva, dunque, la mera pretesa del ricorrente all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico.
Nel caso di specie, invece, l’eventuale erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5) di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini dell realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l’impugnazione esperita, dal momento che, come precisato, il tribunale del riesame, la qualificazione del fatto come lieve non avrebbe alcuna valenza ostativa rispetto all’applicazione di tale misura.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024