Interesse ad impugnare: quando il ricorso contro il sequestro è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: per contestare un sequestro preventivo è necessario avere un interesse ad impugnare che sia concreto e attuale. Questo interesse si identifica con la possibilità di ottenere la restituzione del bene. Se l’indagato stesso ammette, anche implicitamente, di non avere diritto alla restituzione, il suo ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: L’Occupazione di un’Area Demaniale
Il caso trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro. Due persone risultavano indagate per aver arbitrariamente annesso un’area demaniale, delimitandola con un muro di cemento e due cancelli, impedendone di fatto l’uso pubblico. Il reato contestato era quello previsto dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione.
Il Tribunale del Riesame, adito da una delle indagate, confermava il provvedimento di sequestro. Contro questa decisione, l’indagata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di violazione di legge.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa della ricorrente basava la propria impugnazione su due argomentazioni principali:
1. Errata qualificazione del bene: Si sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere irrilevanti le allegazioni difensive. La difesa non contestava che l’area fosse demaniale (cioè di proprietà pubblica), ma specificava che non rientrava nel demanio marittimo. Questa distinzione, secondo la ricorrente, era cruciale perché avrebbe fatto venir meno la configurabilità del reato contestato e, di conseguenza, il dolo (la consapevolezza di commettere l’illecito).
2. Mancanza di motivazione sul periculum: Il secondo motivo di ricorso verteva sulla presunta assenza di una motivazione adeguata riguardo al periculum in mora, ovvero il pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato. Secondo la difesa, il Tribunale si era limitato a un mero richiamo formale alla norma di legge (art. 321 c.p.p.).
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità per Carenza di Interesse ad Impugnare
La Corte di Cassazione, in via preliminare, ha analizzato un aspetto decisivo che ha assorbito ogni altra questione: la carenza di interesse ad impugnare da parte della ricorrente. Gli Ermellini hanno osservato come la stessa linea difensiva, incentrata sulla distinzione tra demanio statale generico e demanio marittimo, costituisse un’ammissione del fatto che l’area in questione fosse comunque di proprietà pubblica.
La ricorrente, infatti, non contestava l’estraneità dell’area alla sua proprietà privata, ma si limitava a una disquisizione sulla sua specifica natura pubblica. Questa circostanza è stata ritenuta fatale per l’ammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: la legittimazione a impugnare una misura cautelare reale, come il sequestro, spetta solo a chi vanta un interesse concreto e attuale, che si traduce nell’interesse alla restituzione del bene. Chi non è titolare del bene sequestrato può impugnare il provvedimento solo se dimostra che la sua rimozione produrrebbe un effetto favorevole e concreto sulla sua posizione.
Nel caso di specie, la ricorrente, non rivendicando la proprietà del terreno e anzi ammettendone la natura demaniale, non poteva vantare alcun interesse alla sua restituzione. Il fine ultimo di un’impugnazione contro il sequestro è il dissequestro, con la conseguente restituzione del bene all’avente diritto. Poiché la ricorrente non era l’avente diritto, le sue doglianze risultavano puramente astratte e prive di un risultato pratico a lei favorevole.
La Corte ha sottolineato che tale circostanza esclude in radice ogni possibilità di agire in quella sede, rendendo il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate (la natura del demanio e la motivazione sul periculum).
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: prima di impugnare un provvedimento di sequestro, è essenziale valutare la sussistenza di un interesse concreto e legittimo. Non è sufficiente sollevare questioni giuridiche, anche se potenzialmente fondate, se non si può dimostrare di avere un titolo per ottenere la restituzione del bene. L’ammissione, anche indiretta, della proprietà altrui (in questo caso, dello Stato) può precludere l’accesso al giudizio di impugnazione. La conseguenza, come in questo caso, non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi può impugnare un provvedimento di sequestro preventivo?
Può impugnare un sequestro preventivo chiunque vanti un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, che generalmente coincide con l’interesse alla restituzione del bene. Un indagato non proprietario può farlo solo se dimostra che il dissequestro avrebbe effetti concreti e favorevoli sulla sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente, pur contestando la specifica natura demaniale dell’area (marittima o meno), ha di fatto ammesso che si trattava di proprietà pubblica. Di conseguenza, non aveva alcun titolo per richiederne la restituzione, facendo così venire meno il suo interesse ad impugnare il sequestro.
È sufficiente contestare un aspetto del reato per poter impugnare un sequestro?
No. Secondo questa pronuncia, non è sufficiente sollevare questioni sulla configurabilità del reato se l’impugnazione non è supportata da un interesse concreto alla restituzione del bene. L’interesse ad impugnare deve avere una finalità pratica per il ricorrente, non può essere una mera contestazione teorica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41514 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.1673/2025
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 18/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Montepaone il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 01/07/2025 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
Il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 1 luglio 2025, adito nellÕinteresse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Catanzaro emesso in ordine al reato ex art. 1161 c.n., per avere COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi indagati, annesso arbitrariamente unÕarea demaniale delimitandola con un muro in cemento e due cancelli e impedendone lÕuso pubblico, confermava il decreto impugnato,
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge anche processuale. Vi sarebbe motivazione apparente, avendo il tribunale sostenuto lÕinidoneitˆ RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive siccome dirette a dimostrare che lÕarea sequestrata sarebbe estranea al demanio pubblico, ed avendo altres’ posto a fondamento della propria decisione la assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, mentre invece la difesa avrebbe sostenuto non lÕestraneitˆ al demanio pubblico della zona nŽ che fosse stata sdemanializzata l’area stessa, quanto la estraneitˆ della medesima al demanio marittimo. Si sostiene che sarebbe emersa per tabulas la esclusione dellÕarea dal demanio marittimo, sulla base di dati catastali trasfusi nel SID, con inconfigurabilitˆ del reato ipotizzato ex art. 1161 c.n.. La nuova delimitazione Ð aggiornata – dellÕarea, attraverso il SID, avrebbe anche creato incertezza sulla natura demaniale marittima, incidendo negativamente sul dolo del reato, cos’ da non potersi definire la ritenuta occupazione come arbitraria posto che tale aggettivo presuppone la consapevolezza della natura del bene occupato. Invece, il tribunale avrebbe presupposto il dolo nonostante lÕincertezza sulla natura dellÕarea sin dal 2023, anno in cui il ministero aveva giˆ segnalato il carattere provvisorio della dividente demaniale marittima allora segnalata, con successiva esclusione della natura demaniale marittima nel 2025, con aggiornamento del SID.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale per mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine al periculum. Essendosi il tribunale sul punto richiamato solo alla littera legis. di cui allÕart. 321 comma 1 cod. proc. pen.
Preliminarmente, deve rilevarsi lÕinammissibilitˆ del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l’estraneitˆ dell’area alla sua proprietˆ ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualitˆ pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : “..la difesa non ha mai sostenuto che l’area oggetto di sequestro non fosse demaniale É..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l’area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimoÉ”; cfr. anche pag. 8: la difesa ” Éha ulteriormente evidenziato come l’area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato É” ). Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell’area, come tale esclude in radice ogni possibilitˆ di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04). L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01). Nè soccorre la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui “la persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammenda.
Cos’ deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
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