Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45357 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabri ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale de medesima città del 09/06/2021, che aveva rigettato, sul rilievo del difett attualità della pericolosità sociale, la proposta – avanzata nei confronti di COGNOME – finalizzata all’applicazione della misura di prevenzione personale de sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e avev disposto, nel contempo, la confisca di beni immobili, mobili registrati, qu societarie e ditte individuali – formalmente intestate a terzi, ma ritenute rif al proposto – considerate oggetto di acquisizioni operate grazie ai prove dell’attività delittuosa del traffico di sostanze stupefacenti.
1.1. Con riferimento alla misura patrimoniale, il Tribunale aveva disposto la confisca disgiunta, a norma dell’art. 18 d.lgs n. 159 del 2011, ancorandola pericolosità sociale pur non attuale, di beni ritenuti rientranti nella disponibi COGNOMECOGNOME COGNOME quale aveva ricondotto una “regia unificatrice all’interno della t parentale”, differenziando poi i beni intestati a prossimi congiunti conviv (segnatamente, la moglie NOME COGNOME e la figlia, NOME COGNOMECOGNOME, rispe a quelli intestati a prossimi congiunti non conviventi (ossia la madre, NOME COGNOME e il nipote, NOME COGNOME) nonché rispetto, infine, a quelli rifer NOME COGNOME, con il quale il Tribunale riteneva esservi una cointeressenz economica.
1.2. La declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata dalla Cor di appello di Reggio Calabria, trova origine nella ritenuta carenza di legittimaz a proporre impugnazione in capo al proposto – unico soggetto che aveva interposto gravame – a fronte della formale intestazione di tutti i beni ablati a soggetti non appellanti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 dis cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’a 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processua stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, r. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difesa, sede di appello, aveva censurato la sussistenza dei presupposti necessari p
disporre la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di COGNOME l’insussistenza di tali presupposti, se accertata’ avrebbe una diretta efficac profilo della legittimità della misura, così concretizzandosi pacificame l’interesse ad impugnare, in capo all’odierno ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’a 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processua stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la estraneità dei beni oggetto di ablazione alla s patrimoniale del proposto, la negazione dell’interposizione e la sussistenza impugnare. Con riferimento ai beni immobili, il proposto aveva cercato di dimostrare la non riconducibilità di tali beni al suo asse patrimoniale, non l’insussistenza della contestata fittizia interposizione e, infine, la e appartenenza dei beni stessi ai formali intestatari, per averli essi acquisiti a provviste di natura lecita; il tutto era volto a contestare il giudizio di sprop reddituale, che era stato operato dal Tribunale in sede di confisca.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processua stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen. COGNOME, pur non dichiarandosi mai espressamente proprietario dell società intestate alla moglie e oggetto di ablazione, ha inteso dimostrare di contribuito alla formazione dell’intero patrimonio societario della quale è tito la moglie, che è stato costituito grazie a risorse che avevano provenienza leci che erano riconducibili al nucleo familiare.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’a 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processua stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. .575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difes aveva contestato il requisito oggettivo della disponibilità, nonché della provenie da attività illecita, delle provviste utilizzate per le acquisizioni ablate; a aveva allegato ampia documentazione, finalizzata a fornire la dimostrazione di come i beni immobili ablati non rientrassero minimamente, all’interno della sfer patrimoniale del preposto; intendeva dimostrare, altresì, come gli ulteriori be
utilità oggetto di confisca derivassero da redditi legittimi e sufficienti, rife nucleo familiare in relazione ai vari periodi di acquisizione.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processua stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3 -ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi inesistenza o mera apparenza della motivazione. La finalità esclusiva delle allegazioni documentali, effettuate in sede di gravame, quella di dimostrare la non riconducibilità dei beni immobili alla sfera patrimoni del proposto, quindi a negare la ritenuta interposizione fittizia, con riferiment evidente influenza sul giudizio di proporzione e sulla legittimità del provvedimen di confisca. La difesa non ha mai chiesto la restituzione dei beni, ma ha contest il fatto che le acquisizioni degli stessi venissero riferite al proposto come i in virtù di una erronea ricostruzione, operata dal Tribunale, della condizi reddituale del nucleo familiare.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Correttamente Corte territoriale ha dedotto l’inammissibilità dell’appello ad opera di COGNOME per essersi questi limitato a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciar quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo ai terzi intestatari sarebbero stati, pertanto, gli unici soggetti legittimati alla proposi dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo provvedimento di confisca di prevenzione, adottato in relazione a una serie di beni (immobili, mobili registrati e quote societarie) formalmente intestati a t soggetti, tutti a vario titolo ritenuti collegati al proposto. Quest’ultimo, COGNOME, è l’unico soggetto che ha proposto appello, ma tale gravame è sta dichiarato inammissibile per carenza di interesse; COGNOME, allora, ha impugna in cassazione tale decisione, sostanzialmente sostenendo la propria legittimazio ad interporre impugnazione.
2.1. Occorre rifarsi – in via preliminare e assorbente – alla costan risalente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale deve essere dichiar inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso
decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, nel caso in cui il soggetto “schermato” impugnante spenda una posizione processuale di tenore semplicemente adesivo, rispetto a quella del soggetto ritenuto formalmente interposto. In un caso del genere, infatti, deve reputarsi pacifica la sussistenza della legittimazione ad impugnare, in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto al quale deve riconoscersi il diritto all’eventuale restituzione del bene. Nel campo delle misure di prevenzione, infatti, in presenza di provvedimento di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, deve ritenersi la carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione in capo al proposto, laddove quest’ultimo deduca esclusivamente l’insussistenza del rapporto fiduciario, così contestando la effettiva riconducibilità alla propria sfera patrimoniale del bene; il proposto è legittimato all’impugnazione, al contrario, allorquando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario, sostenendo poi l’acquisizione dei beni attraverso la spendita di una provvista lecita. Solo al ricorrere della situazione da ultimo descritta, il proposto diviene portatore di un interesse proprio, sia al raggiungimento di una pronuncia che statuisca in ordine alla pretesa carenza di condizioni, atte a legittimare l’ablazione, sia – in via consequenziale – alla restituzione del bene ablato (Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, COGNOME, Rv. 259258:; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271822:; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389).
2.2. Posto il sopra richiamato principio di diritto, rappresentato dalla inammissibilità – per carenza di interesse – dell’impugnazione proposta dal solo proposto, laddove questi si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario, la questione posta dal presente ricorso appare di agevole soluzione. Il COGNOME, in sede di gravame, aveva contestato – per quanto ora interessa la riconducibilità a sé dei beni ablati, negando anche la provenienza degli stessi da attività illecite o di reimpiego dei relativi profitti. Aveva dunque scelto una linea difensiva di inequivocabile significazione, attestandosi solo sulla deduzione della lecita provenienza delle provviste adoperate per l’acquisto, che assumeva però essere effettivamente riconducibili – in via esclusiva – ai formali intestatari (la madre NOME COGNOME, quanto all’immobile di Garbagnate Milanese; NOME COGNOME e NOME COGNOME, quanto alla società RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, quanto alla ditta individuale rilevata dalla ditta NOME COGNOME; fa figlia NOME COGNOME, quanto agli immobili a lei intestati, ubicati in Garbagnate Milanese). EsamiNOME tale punto del gravame, la Corte di appello di Reggio Calabria – in perfetta aderenza alle regole ermeneutiche sopra esposte – ha ritenuto inammissibile l’appello di COGNOME, per carenza di interesse. Il proposto, infatti, non si è mai dichiarato reale proprietario dei beni (quindi, ha sempre negato la veste attribuitagli, di soggetto interponente), limitandosi a sostenere la liceità dei relativ
acquisti, asseritamente effettuati dai formali intestatari e con lecite prov derivanti dai propri redditi. In definitiva – secondo la ineccepibile conclus sussunta nel provvedimento ora impugNOME – legittimati alla proposizione dell’impugnazione sarebbero stati esclusivamente i terzi intestatari dei beni, q soggetti titolari del diritto alla eventuale restituzione degli stessi.
2.3. I motivi di ricorso, del resto, non oltrepassano la soglia della m critica generica e assertiva, non proponendo elementi di valutazione e conoscenza atti a condurre a difformi lumi; anzi, risulta ancora costante la negazione del dato fondamentale, rappresentato dalla fittizia interposizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in eu tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibili conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.