Interesse ad impugnare: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’interesse ad impugnare rappresenta una colonna portante del nostro sistema processuale. Non basta avere ragione in astratto; è necessario che l’esito di un’impugnazione possa concretamente migliorare la posizione di chi la propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che, seppur fondato su argomentazioni giuridiche, non avrebbe portato alcun beneficio pratico al ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali, previsto dall’art. 496 del codice penale. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole per un fatto commesso a Siracusa nel 2011.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Ricorso e la Carenza di Interesse ad Impugnare
Il motivo del ricorso era di natura squisitamente giuridica: il ricorrente lamentava un’erronea riqualificazione del fatto. A suo dire, la condotta contestata non doveva essere inquadrata nel reato di cui all’art. 496 c.p., bensì in quello, più grave, previsto dall’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale).
Questa argomentazione, tuttavia, si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la carenza di interesse ad impugnare. La Suprema Corte ha prontamente rilevato la contraddizione intrinseca del ricorso. Perché mai un imputato dovrebbe dolersi di essere stato condannato per un reato meno grave rispetto a quello che, a suo avviso, avrebbe dovuto essergli contestato?
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza. L’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma quarto, del codice di procedura penale, non è un concetto astratto, ma deve essere concreto e attuale. Esso sussiste solo se l’accoglimento del gravame è idoneo a determinare una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.
Nel caso di specie, il reato per cui è intervenuta la condanna (art. 496 c.p.) è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato che il ricorrente invocava (art. 495 c.p.) è punito molto più severamente, con la reclusione da uno a sei anni. Di conseguenza, un’eventuale riqualificazione del fatto nel reato più grave non solo non avrebbe portato alcun beneficio all’imputato, ma avrebbe addirittura potuto peggiorare la sua posizione. Mancando quindi un qualsiasi effetto favorevole derivante dall’accoglimento del ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia sottolinea un’importante lezione pratica: prima di intraprendere un’impugnazione, è fondamentale valutare non solo la fondatezza delle proprie argomentazioni giuridiche, ma anche e soprattutto il risultato concreto che si intende ottenere. Un ricorso, anche se impeccabile dal punto di vista tecnico, è destinato a fallire se non è sorretto da un reale e tangibile interesse ad impugnare, inteso come la possibilità di ottenere un esito processuale più favorevole.
 
Cos’è l’interesse ad impugnare secondo la Corte di Cassazione?
È una condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione che deve essere correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento contestato. Sussiste solo se l’accoglimento del ricorso può costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’imputato si lamentava di essere stato condannato per un reato (art. 496 c.p.) punito meno severamente rispetto a quello che, a suo dire, avrebbe dovuto essere applicato (art. 495 c.p.). Un eventuale accoglimento non gli avrebbe portato alcun vantaggio.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 Euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7826  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Siracusa i data 23 settembre 2011);
 che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’erronea riqualificazione del fat dall’imputazione di cui all’art. 495 in quella di cui all’art. 496 cod. pen., è inammissib carenza di interesse, attesa la maggiore gravità del reato di cui all’art. 495 cod. pen., punito la reclusione da uno a sei anni, rispetto a quella del reato di cui all’art. 496 cod. pen., puni la reclusione da uno a cinque anni, oggetto di condanna; è invero costante principio di diri che “l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e dirett provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire attraverso l’eliminazione del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante” (sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il consQititeri estensore
Il Presidente
Cd ì deciso il 7 febbraio 2024