Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43440 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 13 maggio 2022, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME per essere stati, i delitti di cui agli artt. 61, n. 1, 582 e 585 cod. pen. contestatigli, dichiarati estinti per intervenuta prescrizione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, con il quale si censura il vizio di violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in fase predibattimentale in assenza di contradditorio tra le parti, non è assistito dalla sussistenza del necessario interesse ad impugnare in capo alla parte pubblica ricorrente: per il diritto vivente, infatti, «Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di igilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell’attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018), di modo che «L’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093), risultato che nei termini descritti non deriva dall’eventuale accoglimento del rilievo censorio per come formulato; – ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore