Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39172 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale chiede pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 cod. proc. pen., dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, dopo avere riqualificato i fatti allo stesso contestati ai capi -3-4-5-8-9-10 ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, aveva dichiarato la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ad eccezione del capo 2) in relazione al quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
La Corte di appello, in particolare, riteneva la mancanza di interesse dell’imputato all’impugnazione in quanto l’appello non aveva investito la formula assolutoria del giudice di primo grado, ma aveva aggredito esclusivamente la statuizione con la quale, mediante il richiamo all’art.75 dPR 309/90, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente “per le determinazioni di competenza”.
Assume la Corte di appello che una siffatta statuizione, che si era limitata a rendere edotta l’autorità amministrativa competente dell’esito del giudizio penale per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art.75 dPR 309/90, non conteneva alcun accertamento sulla ricorrenza di eventuali illeciti amministrativi a carico dell’imputato prosciolto, ma integrava un mero atto partecipativo e che le eventuali determinazioni dell’autorità amministrativa avrebbero comunque potuto formare oggetto di opposizione, ovvero di impugnazione, nella competente sedi giurisdizionali e amministrative, ai sensi dell’art.75, comma 9 del suddetto testo normativo prospettando, se del caso, la questione, anticipata dinanzi al giudice adito, concernente la intervenuta prescrizione degli illeciti eventualmente riconosciuti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME che ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt.58, 591, 178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. per inosservanza delle norme che regolano l’interesse alla impugnazione e alla formazione del contraddittorio processuale, essendo stato deciso l’appello mediante ordinanza fuori udienza sul falso presupposto della inammissibilità genetica del ricorso.
Assume che ricorre un interesse alla impugnazione in quanto l’esercizio facoltativo del potere di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, nelle forme espressive utilizzate, costituiva una inammissibile anticipazione sulla necessità di adottare un qualche provvedimento sanzionatorio nei confronti del prevenuto e, sotto diverso profilo, ometteva di considerare che, con riferimento alla data di realizzazione dei fatti ascritti (anno 2009), gli illeciti avrebbero dovuto
essere dichiarati prescritti anche ai fini della responsabilità amministrativa; a supporto di tale argomento richiama giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che ha riconosciuto l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso una statuizione di tale contenuto nella ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il giudice penale abbia pronunciato sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, laddove lo stesso avvio dell’accertamento da parte dell’autorità amministrativa, sollecitata a considerare la configurabilità dell’illecito, de termina, di per sé, un pregiudizio nei confronti del prosciolto, data la concreta possibilità che l’accertamento sfoci nell’applicazione di una sanzione nei termini evocati dal giudice penale.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati laddove, come correttamente rappresentato dal giudice distrettuale, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado con la formula “perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato”, l’imputato non ha aggredito tale statuizione nella sua valenza di accertamento di una condotta potenzialmente illecita dal punto di vista amministrativo, ai sensi dell’art.75 commi 1 e ss dPR 309,90, in presenza di ritenuta detenzione di sostanze,stupefacenti per l’autoconsumo, ma si è limitato a contestare la statuizione con la quale il giudice di merito ha reso partecipe l’autorità amministrativa della infrazione.
Invero, la statuizione con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa deve ritenersi legittima in quanto, sebbene non obbligatoria (Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Rv. 236144 – 01), essa trova giustificazione nella stessa lettera del testo normativo richiamato. Invero, l’accertamento, all’esito del giudizio penale, di una delle condotte idonee a determinare l’avvio del procedimento sanzionatorio, puntualmente descritte nell’art.75 comma 1 dPR 309,90, consente all’autorità giudiziaria di porre in essere l’attività propulsiva in concreto esercitata. All’autorità giudiziaria, inoltre, una volta definita l vicenda penalistica, non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all’autorità amministrativa sia con riferimento alle modalità di esercizio dell’azione amministrativa e alla graduazione del trattamento (art.75 comma 14 dPR 309/90), sia con riferimento alla eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’art.75 dPR 309/90.
Quanto all’interesse alla impugnazione, va preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale l’interesse della parte impugnante deve rivestire caratteri di concretezza ed attualità per ri-
muovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (sez.5 , n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542 – 01). Va pertanto rimarcato che, sotto questo profilo, la difesa delSRRICA non contesta l’accertamento eseguito dall’autorità giudiziaria in ordine alla irrilevanza penale della condotta ascritta all’imputato al capo 2) della imputazione, in quanto la detenzione di stupefacente non risultava accompagnata da finalità di spaccio (art.73 dPR 309/90), né contesta che la stessa condotta sia stata in concreto realizzata, nelle sue connotazioni di detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale. In sostanza il COGNOME non si duole della materialità della condotta ascritta, né ha chiesto di essere assolto con formula più favorevole in relazione al suddetto capo 2) della rubrica e per tutti gli altri capi per i quali il giudice di merito ha emesso una sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione. Ciò esclude che l’interesse alla impugnazione possa consistere nel conseguimento di una pronuncia più favorevole rispetto a quella adottata dall’autorità giudiziaria.
3.2. Manifestamente infondato è poi il rilievo secondo il quale l’autorità giudiziaria abbia anticipato un giudizio di valore sulla ricorrenza di un illecito amministrativo, risultando evidente che il Tribunale abbia utilizzato una locuzione dal contenuto generico e formale (“dispone la trasmissione di copia degli atti…. per le determinazioni di competenza”), in una prospettiva di mera partecipazione dell’esito di un giudizio penale tra autorità che svolgono funzioni pubbliche all’interno delle rispettive sfere di attribuzioni.
3.3. Parimenti, manifestamente infondato è il rilievo secondo il quale il ricorrente avrebbe conservato l’interesse ad ottenere dall’autorità giurisdizionale una pronuncia di intervenuta prescrizione dell’illecito amministrativo atteso che, come correttamente rappresentato nell’ordinanza di inammissibilità, nessun procedimento amministrativo risulta ancora instaurato nei confronti del5RRICA, in quanto la statuizione che si contesta ha appunto lo scopo di partecipare l’esito del giudizio penale all’autorità amministrativa e che, solo all’esito della instaurazione del procedimento amministrativo, l’interessato sarà posto nelle condizioni di proporre le proprie difese ai sensi dell’art.75 comma 4 dPR 309/90, e di contestare il contenuto e l’estensione del trattamento sanzionatorio eventualmente irrogato (art.75 comma 9 dPR309/90), così da neutralizzarne gli effetti.
3.4. Infine, deve ritenersi non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità a sostegno dei propri assunti in quanto l’interesse dell’imputato a impugnare la statuizione concernente la “trasmissione degli atti” all’autorità amministrativa è stato riconosciuto solo qualora sia controversa la illiceità amministrativa
della condotta incriminata (come in ipotesi di depenalizzazione della norma incriminatrice non accompagnata da una disposizione transitoria che consenta di riqualificare il fatto come illecito amministrativo (Sez.U, n.25457 del 29/03/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv.252694), ovvero in ipotesi in cui l’imputato abbia richiesto, con l’impugnazione, una più favorevole formula assolutoria (sez.6, n.27726 del 11/06/2013, COGNOME, Rv.255631). Orbene, nella specie, l’imputato non ha chie-, sto, con l’impugnazioneAn appello, di essere assolto con una formula che presuppone l’insussistenza o la non commissione del fatto, ma ha aggredito esclusivamente la statuizione concernente la “trasmissione degli atti” la quale, al contempo è intervenuta a fronte di una specifica previsione normativa che riconosce la natura di illecito amministrativo a condotte di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, come accertati nel giudizio penale.
Anche sotto questo profilo, pertanto, nessun vantaggio concreto e attuale può essere conseguito dalypRICA mediante l’impugnazione in appello, con la conseguenza che del tutto correttamente il giudice di appello ha riconosciuto la carenza di interesse al gravame ai sensi dell’art.591, comma 1, lett.a) cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.