Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46990 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che si è associato alle richieste del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di cassazione il 5 maggio 2022, escludeva la punibilità di NOME in relazione al reato di cui all’art.
635 cod. pen., commesso in Spinea il 21 marzo 2018, in quanto fatto giudicato non punibile per la particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con unico punto, ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di sospensione del procedimento con messa alla prova; nonché per avere mancato di considerare che il reato – divenuto non più procedibile d’ufficio – si è, comunque, estinto per intervenuta remissione di querela.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l’interesse ad impugnare sussiste allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante (così, tra le molte, Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953-02).
Alla luce di tale criterio ermeneutico va rilevato come, nel caso di specie difetti l’interesse ad impugnare in quanto il ricorrente, che con la sentenza gravata ha ottenuto il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ha chiesto l’annullamento di tale pronuncia al fine di ottenere ulteriori benefici solo eventuali conseguenti ad un procedimento, quello della messa alla prova, di cui dovrebbe essere valutata l’ammissibilità e del quale è solo eventuale un esito positivo.
Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. – salvo che il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità – è divenuto perseguibile a querela; e che, nel caso di specie, dovendosi applicare retroattivamente tale nuova disposizione, difettano i presupposti per la procedibilità essendo intervenuta una remissione di querela.
Tuttavia, dall’esame della richiamata documentazione allegata all’atto di impugnazione si evince che la considerata remissione di querela non è stata poi mai formalizzata, risultando dimostrato esclusivamente che la persona offesa ha raggiunto una intesa con l’imputato impegnandosi a rimettere la querela a condizione che quest’ultimo adempia alle prescrizioni previste in quell’atto transattivo: accordo dei cui sviluppi nulla è stato poi riferito dalla part interessata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2023