Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8025 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/12/1970
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 14/11/2024, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 14/10/2024, nella parte in cui aveva respinto l’istanza cautelare formalizzata nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen. contestato al capo 5) e, per l’effetto, ritenuta la ricorrenza di gravità indiziaria rispetto a tale reato e la ricorrenza della aggravante contestata di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. per i capi 1) e 3), in presenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, NOME COGNOME proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per mancanza di interesse ad impugnare del Pubblico ministero, attesa la sottoposizione dello stesso alla misura della custodia in carcere in relazione ai capi 1, 2, 3 e 4 della imputazione provvisoria (artt. 56, 629, comma secondo, con riferimento all’art. 628, comma terzo, n. 1 e 416bis.1 cod. pen.); il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato la legge processuale, considerato che l’interesse
ad impugnare Ł costituito dall’aspirazione a conseguire dall’annullamento o dalla riforma del provvedimento impugnato un vantaggio concreto, nel caso in esame non ricorrente attesa la pregressa applicazione di misura cautelare nell’ambito dello stesso procedimento; manca del tutto la possibilità di raggiungere un ulteriore ed effettivo vantaggio ed utilità in senso obiettivo per la parte pubblica che ha proposto appello.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 cod. pen. in relazione al capo 5; le conclusioni del Tribunale in tema di provvista indiziaria sul punto (pag. 31 e 32) non sono condivisibili; l’affermazione secondo la quale il regalo del cellulare in favore del Gentile rappresenterebbe all’evidenza un vantaggio usurario a fronte del prestito di mille euro Ł del tutto apodittica; il Tribunale ha ritenuto la persona offesa attendibile con argomentazioni generiche (la mancanza di denuncia e il tentativo di ridimensionare il rapporto instaurato con il Gentile) ed anche la valorizzazione delle captazioni Ł basata su argomentazioni del tutto apodittiche (quanto al prestito di cinquemila euro e alle modalità di restituzione capitale ed interessi che sono rimaste del tutto sfornite di riscontri); l’unica cosa che emerge Ł un rapporto credito debito con la persona offesa; nØ appare rilevante la dichiarazione resa dalla stessa persona offesa di avere consegnato la propria carta di credito al Gentile, in mancanza di riscontri bancari in ordine a prelievi e movimentazioni su tale carta; neanche la conversazione del 30/07/2023 avvalora la presenza di contrattazioni usurarie; il fatto che il COGNOME potesse prelevare dalla sua carta solo l’importo per pagare l’affitto mentre il resto era da riferire al Gentile Ł semplicemente indicativo degli accordi raggiunti al fine di estinguere il debito; Ł la stessa persona offesa a non smentire l’assunto del Gentile in ordine all’ammontare del debito pari a circa undicimila euro; dall’insieme degli elementi acquisiti non Ł possibile desumere se il rapporto finanziario tra i due si basasse su mera cortesia o invece su richiesta di interessi usurari; Ł la stessa persona offesa ad avere dichiarato di avere aperto un finanziamento per comprare il telefono da mille e trecento euro per ricambiare il piacere ricevuto da NOME COGNOME; nØ Ł comprensibile come mai le due pattuizioni di prestito avessero caratteristiche diverse.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici ed aspecifici, oltre che manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso Ł generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato.
Il ricorrente omette di confrontarsi con il provvedimento impugnato, che ha specificamente risposto alla identica censura (pag. 27 e segg.) proposta dinnanzi al Tribunale, che ha – con motivazione del tutto immune da manifesta illogicità – evidenziato la ricorrenza dell’interesse del Pubblico ministero all’impugnazione al fine di conseguire l’estensione anche ad altri reati della misura cautelare già applicata, anche al fine di cristallizzare all’evidenza il giudicato cautelare, tenuto inoltre conto dell’effetto positivo derivante dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. in termini di durata del termine di fase della misura applicata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto. Di contro, si deve rilevare la corretta applicazione da parte del Tribunale del principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui nel procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (nel caso di specie con riferimento alla circostanza aggravante sopra richiamata) e si risolva nel riconoscere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un reato
oggetto di imputazione provvisoria che per le sue caratteristiche determini la maggiore ampiezza del termine di fase della misura cautelare applicata (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, COGNOME, Rv. 284357-01; Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286061-01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489-01).
In tal senso, si Ł affermato, in modo del tutto condivisibile, che in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi Ł carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508-01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01; tra le non massimate, Sez. 4, n. 36806 del 01/12/2020, Ababacar), interesse esplicitamente richiamato dal provvedimento impugnato in considerazione della qualificazione giuridica del fatto per il quale era stata esclusa la sussistenza di provvista indiziaria invece ampiamente riconosciuta dal Tribunale, con motivazione del tutto immune da illogicità manifesta o apparenza e con la quale il ricorrente non si confronta.
In conclusione, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286. Del 17/06/2020, COGNOME, Rv. 280123-01) all’evidente fine di cristallizzare anche la portata del giudicato cautelare (Sez.4, n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775-01). Cristallizzazione che ha una sua evidente autonoma portata e rilevanza, anche tenuto conto degli effetti conseguenti alla presenza di un giudicato cautelare complessivo (a mero titolo esemplificativo ai sensi dell’art. 453, comma 1bis , cod. proc. pen.).
Il secondo motivo di ricorso non Ł consentito. La difesa, lungi dall’evidenziare una violazione di legge o la ricorrenza di una motivazione apparente o manifestamente illogica, si Ł limitata a richiamare l’esito delle indagini per proporre una propria alternativa lettura di tali elementi ritenendo non condivisibile la ricostruzione del Tribunale, così proponendo una censura non consentita in questa sede a fronte di una serie di elementi valutati approfonditamente e in assenza di illogicità manifeste da parte del Tribunale. In tal senso, occorre richiamare il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01). Nel caso in esame, il ricorrente ha formulato censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito con una motivazione logica ed ampiamente argomentata, che ha valorizzato specificamente la provista indiziaria a carico del ricorrente anche quanto agli episodi di usura oggetto di imputazione (pag. 31 e segg.) con riferimento alla partecipazione dello stesso alla pattuizione usuraria ed alla connotazione circostanziale della altre condotte imputate ai capi 1) e 3) della imputazione.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; con adempimenti a carico della Cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME