Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8026 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il 04/11/1976
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 14/11/2024, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 14/10/2024, nella parte in cui aveva respinto l’istanza cautelare formalizzata nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 644 cod. pen. contestati ai capi 1 e 3 e, per l’effetto, ritenuta la ricorrenza di gravità indiziaria rispetto a tali reati, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., in presenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, NOME COGNOME proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per mancanza di interesse ad impugnare del Pubblico ministero, attesa la sottoposizione del COGNOME alla misura della custodia in carcere in relazione ai capi 2 e 4 della imputazione provvisoria (artt. 56, 629, comma secondo, con riferimento all’art. 628, comma terzo, n.1 e 416bis.1 cod. pen.); il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato la legge processuale, considerato che l’interesse ad impugnare Ł costituito dall’aspirazione a conseguire dall’annullamento o dalla riforma del
provvedimento impugnato un vantaggio concreto, nel caso in esame non ricorrente, attesa la pregressa applicazione di misura cautelare nell’ambito dello stesso procedimento; manca del tutto la possibilità di raggiungere un ulteriore ed effettivo vantaggio ed utilità in senso obiettivo per la parte pubblica che ha proposto appello.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 cod. pen. in relazione al capo 1; le conclusioni del Tribunale in tema di provvista indiziaria sul punto non sono condivisibili; le frasi pronunciate dal COGNOME nel dialogo con la persona offesa NOME COGNOME a fronte delle sue continue inadempienze sono semplicemente indicative di una volontà di spingerlo all’adempimento delle sue obbligazioni; il Tribunale ritiene la presenza di un asservimento del Gentile al COGNOME in modo del tutto apodittico, anche considerato che il COGNOME non Ł intervenuto in alcun modo nell’originario patto usurario; prima del dicembre 2021/gennaio 2022 quando il Gentile fa intervenire il COGNOME non vi era mai stato alcun contatto di questi con la persona offesa COGNOME; il COGNOME interviene unicamente per ottenere velocemente il pagamento della somma prestata dal Gentile comprensiva degli interessi, pari a cinquemila euro, senza in alcun modo modificare l’originario patto usurario.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 cod. pen. in relazione al capo 3; le conclusioni del Tribunale in tema di provvista indiziaria sul punto non sono condivisibili, l’intervento del COGNOME Ł solo finalizzato al recupero delle somme di denaro riferibili al Gentile, non partecipa anche in questo caso alla stipula dell’ordinario patto usurario, eventuali frase pronunciate all’indirizzo della persona offesa sono dette esclusivamente per amplificare l’azione intimidatoria delle richieste di restituzione, ma non sussistono elementi concreti che permettono di ricondurre la titolarità delle somme al ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici ed aspecifici, oltre che manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso Ł generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato.
Il ricorrente omette di confrontarsi con il provvedimento impugnato, che ha specificamente risposto alla identica censura (pag. 23 e segg.) proposta dinnanzi al Tribunale, che ha – con motivazione del tutto immune da manifesta illogicità – evidenziato la ricorrenza dell’interesse del Pubblico ministero all’impugnazione al fine di conseguire l’estensione anche ad altri reati della misura cautelare già applicata, anche al fine di cristallizzare all’evidenza il giudicato cautelare. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto.
Il Tribunale ha specificamente riconosciuto l’interesse a contestare il provvedimento impugnato, in relazione ai fatti imputati per i quali era stata esclusa la sussistenza di provvista indiziaria invece ampiamente riconosciuta e ricostruita, con motivazione del tutto immune da illogicità manifesta o apparenza e con la quale il ricorrente non si confronta.
In conclusione, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286. Del 17/06/2020, COGNOME, Rv. 280123-01) all’evidente fine di cristallizzare anche la portata del giudicato cautelare (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775-01). Cristallizzazione che ha una sua evidente autonoma portata e rilevanza, anche tenuto conto degli effetti conseguenti alla presenza di un giudicato cautelare complessivo (a mero
titolo esemplificativo ai sensi dell’art. 453, comma 1bis , cod. proc. pen.).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti. La difesa, lungi dall’evidenziare una violazione di legge o la ricorrenza di una motivazione apparente o manifestamente illogica, si Ł limitata a richiamare l’esito delle indagini per proporre una propria alternativa lettura di tali elementi, non consentita in questa sede a fronte di una serie di elementi valutati approfonditamente e in assenza di illogicità manifeste da parte del Tribunale. In tal senso, occorre richiamare il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).
Nel caso in esame, il ricorrente ha formulato censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito con una motivazione logica ed ampiamente argomentata, che ha valorizzato specificamente la provista indiziaria a carico del ricorrente anche quanto agli episodi di usura oggetto di imputazione (pag. 24 e segg.) con riferimento alla partecipazione dello stesso alla pattuizione usuraria ed alla connotazione circostanziale della stessa.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; con adempimenti a carico della Cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME