Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48110 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48110 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Enna; nonché dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Caltanissetta; nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA; inoltre COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
avverso la sentenza del 14 febbraio 2023, del Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse delle parti civili, che si associa conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, deposita conclusioni scritte e nota spese; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, che insiste per la conferma della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2023, il Tribunale di Enna, riformando la precedente pronuncia resa dal giudice di prime cure, pur ritenendo i fatti accertati ed idonei ad integrare gli estremi della fattispecie di reato in contestazione, assolveva l’imputata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
Ricorrono il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna e il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta deducendo, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell’art. 34 del d. Igs n. 274 del 2000 nella parte in cui tale norma, prevedendo per l’ipotesi di particolare tenuità del fatto l’improcedibilità dell’azione (con il consenso della parte offesa) escluderebbe l’applicabilità della parallela norma dettata per la medesima ipotesi dall’art. 131-bis del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Preliminarmente, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta è inammissibile per difetto di legittimazione, in presenza di parallelo appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (Sez. U., n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490).
Quanto al ricorso proposto da quest’ultimo, va premesso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.1 bis cod. pen., effettivamente non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rossi, Rv. 271587).
Ciononostante, qualsiasi impugnazione presuppone, come condizione di ammissibilità, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Interesse che deve essere letto in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negati perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema
normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Un interesse, quindi, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, Rv. 274176).
Cosicché, a fronte di un esito processuale comunque consentito – il proscioglimento per particolare tenuità del fatto – incombeva sul ricorrente, l’onere di specificare l’intesse pratico perseguito o meglio il diverso esi processuale, rispetto a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità qualunque fosse l’istituto applicabile (art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 in luog dell’art. 131-bis cod. pen.) – evidenziando, in ipotesi, l’insussistenza d presupposti della tenuità ovvero le ragioni della inoperatività, nella fattispeci dell’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi dei Pubblici Ministeri.
Così deciso il 4 ottobre 2023
IlJidnte