Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36546 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha disposto – per l’intera durata residua – il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità, nelle forme della detenzione domiciliare (trattandosi di condannato affetto da encefalopatia vascolare, parkinsonismo, discinesia tardiva, ipertensione arteriosa, discopatia cervicale e lombare, con memoria inficiata, attacchi di panico e sindrome ansiosodepressiva), nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto destinatario di provvedimento di cumulo di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo del 15/10/2024, a mezzo del quale era stata determinata la pena complessiva da espiare in anni due di reclusione, riportata per tre condanne, rispettivamente relative al reato di omesso versamento di iva (commesso nel 2013), ad una bancarotta fraudolenta (realizzata nel 2017) e ad una ipotesi di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie (posto in essere nel 2015), contestualmente dichiarando non luogo a provvedere quanto alle ulteriori istanze avanzate dal detenuto.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXo, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e per omessa motivazione, quanto alla mancata concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
L’istanza formulata in data 11/07/2023 era volta, oltre che al differimento della pena per grave infermità, anche – in via subordinata – all’affidamento in prova al servizio sociale e, in via ulteriormente gradata, alla concessione della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di motivare, quanto all’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, nonostante di tale misura alternativa sussistessero tutti i presupposti.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
R.G.N. 17964/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, l’istanza presentata dal ricorrente era finalizzata – in via principale -a ottenere il differimento della pena da espiare, in ragione delle sue precarie condizioni di salute; la difesa stessa secondo quanto immediatamente evincibile dalla lettura dell’istanza – ha testualmente domandato il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena e, solo in via secondaria, l’affidamento in prova. La domanda principale Ł stata accolta, sebbene nelle forme della detenzione domiciliare e questo elide in radice l’interesse del condannato a ottenere una pronuncia anche sulla richiesta – di carattere gradato, rispetto a quella principale – volta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa che, peraltro, Ł fondata su presupposti del tutto diversi).
NØ risulta avanzata doglianza alcuna, circa la scelta operata in favore della detenzione domiciliare, piuttosto che del differimento dell’esecuzione della pena.
¨ sufficiente, allora, richiamare il principio di diritto di carattere generale che governa la materia delle impugnazioni, secondo il quale l’interesse – inteso alla stregua di condizione di ammissibilità del rimedio proposto – sussiste solo allorquando quest’ultimo risulti atto ad eliminare una decisione pregiudizievole per l’impugnante, nel contempo determinando, in capo allo stesso, una situazione pratica piø vantaggiosa. Tale condizione Ł l’unica idonea, dunque, a concretizzare un interesse immediato, concreto ed attuale del soggetto, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale o sostanziale, derivante da una decisione giudiziale della quale venga contestata la correttezza e, consequenzialmente, a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato piø favorevole (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 – 01 e Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685 – 01)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME