Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29197 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29197 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1102/2025 UP – 09/07/2025 R.G.N. 16652/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: COGNOME nato a GENOVA il 13/12/1978 COGNOME NOME COGNOME nato a RAPALLO il 17/12/1984
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
lette le note del difensore, Avv. COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 09/12/2024, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28/01/2022 dal Tribunale di Genova, ha qualificato il fatto ascritto al capo a) come
tentato, riducendo la pena inflitta a COGNOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME per il delitto agli stessi ascritto in rubrica (artt. 56, 393, 110 cod. pen.; artt. 110, 582, 585 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea, omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 393 e 628 cod. pen., nonchŽ travisamento della prova. La Corte di appello ha erroneamente riqualificato la condotta come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che giungere a riqualificare la condotta, come richiesto in sede di conclusioni, senza pregiudizio della pena giˆ irrogata in primo grado, come tentata rapina. Veniva in tal senso richiamata la condotta imputata, non contestata nella sua ricostruzione e portata, atteso che lÕoggetto della sottrazione da parte dei ricorrenti (ovvero un salvadanaio con allÕinterno delle mance) non rappresentava lo stesso identico oggetto della pretesa vantata, sicchŽ lÕazione violenta era diretta allÕappropriazione di un oggetto diverso dal bene asseritamente oggetto della pretesa azionata. In conclusione, si osservava come la pretesa di restituzione di un telefono cellulare non giustificava lÕapprensione di beni di beni del debitore a saldo del dovuto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
La difesa ha depositato memorie conclusive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.
Il ricorso non è consentito per le ragioni che seguono. In via preliminare, occorre rilevare come oggetto dellÕoriginaria imputazione fosse proprio il tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Quanto a tale condotta il Tribunale ha ritenuto che fosse consumata, mentre la Corte di appello nel ritenerla tentata, cos’ riducendo la pena, è tornata alla originaria imputazione. Il motivo introdotto dalla parte
pubblica non è consentito, atteso che, nel caso di specie, risulta proposto al solo fine di ottenere lÕesatta osservanza della legge (tra lÕaltro richiamando e condividendo le conclusioni proposte dalla Procura generale in sede di appello, con le quali era stata richiamata una diversa pena rispetto a quella irrogata con la sentenza impugnata in questa sede) senza tuttavia voler ottenere un risultato non solo corretto, ma anche praticamente favorevole, allÕevidenza non sussistente nel caso di specie, nŽ in alcun modo allegato dalla parte ricorrente.
Deve conseguentemente essere ribadito che lÕinteresse ad impugnare si identifica con lÕinteresse al risultato del giudizio sullÕimpugnazione, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata allÕastratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026-01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 264996-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, COGNOME, Rv. 256950-01). In altri termini, è sempre necessario che sia dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n.35785 del 04705/2018, COGNOME, Rv. 27363001). Pregiudizio che non è stato in alcun modo allegato dal ricorrente.
In conclusione, appare evidente come nel caso in esame non sia possibile individuare, attesa la genericitˆ delle argomentazioni proposte dal ricorrente, lÕeffettiva presenza di un interesse ad impugnare.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ deciso il 09/07/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
La Presidente
NOME COGNOME