Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 28 febbraio 2025, respingeva il reclamo del detenuto NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE aveva disatteso la richiesta di avere copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione presente nel fascicolo e inerente alla disposta proroga nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘istante del regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen.
Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il dinego di ostensione del fascicolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non fosse condotta in contrasto con norma di legge, avendo la richiesta ad oggetto atti contenenti informazioni la cui conoscenza avrebbe potuto compromettere l’attività di repressione e prevenzione RAGIONE_SOCIALEa criminalità; in ogni caso, nessun diritto di difesa sarebbe stato leso, ben potendo il condannato fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma ed in quella sede avere accesso ai detti documenti.
Il Tribunale di sorveglianza rilevava l’intervenuta carenza di interesse del detenuto, poiché, nel frattempo, il decreto ministeriale emesso il 7 febbraio 2023 di proroga del regime speciale aveva perso efficacia ed era stato sostituto dal provvedimento successivo, emesso in data 4 febbraio 2025.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen.
Precisava che l’omessa impugnazione del DM 7/2/2023 era stata cagionata dalla tardiva risposta del D.A.P. alla richiesta di accesso agli atti; il pregiudizio rimaneva in ogni caso attuale, dovendo sempre garantirsi – quando si pone la necessità – al detenuto la possibilità di impugnare i decreti di proroga.
In ogni caso il detenuto può sempre chiedere la revoca del regime differenziato e l’interesse sotteso all’accesso agli atti non può essere collegato solo all’efficacia di un decreto; in caso contrario si verificherebbe una lacuna di tutela giurisdizionale.
Le informative riportate nel D.M. 7/2/2023 sono identiche a quelle utilizzate per l’emissione del D.M. emesso il 4 febbraio 2025 e, in ogni caso, il regime cui è sottoposto il detenuto è rimasto invariato e dunque non può dirsi venuto meno l’interesse ad impugnare.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di interesse ad impugnare si richiama quanto affermato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, secondo cui «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, d rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». La carenza d’interesse – si è spiegato – può anche essere “sopraggiunta”, come tale intendendosi «la valutazione negativa RAGIONE_SOCIALEa persistenza, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa RAGIONE_SOCIALEa mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».
È innanzitutto necessario delimitare, al fine di apprezzare la permanenza di un interesse in capo al ricorrente ad impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, quale sia l’oggetto del reclamo del detenuto.
Il ricorrente, infatti, non ha impugnato il decreto di proroga del regime speciale, nel frattempo sostituto dal successivo, bensì il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di accesso ai documenti su cui detta proroga era basata.
Pertanto, è certamente condivisibile l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l’interesse del detenuto a richiedere la revoca del regime differenziato è sempre attuale, ma nel caso concreto non è quello l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Non è superfluo in proposito ricordare che l’interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.
Con Sez. 1, n. 7049 del 2025, COGNOME, non mass. questa Corte in un caso molto simile ha escluso che permanesse un interesse in capo al condannato sottoposto a regime speciale ad impugnare il provvedimento di diniego di accesso ai documenti menzionati nel provvedimento di proroga del regime differenziato, in
quanto il ricorso avverso il decreto di proroga di detto regime era stato dichiarato inammissibile.
Nel caso in esame, specularmente, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento emesso sulla base dei documenti di cui era stata chiesta l’ostensione, negata, non è più efficacie in quanto è stato sostituito da altro, successivo, decreto.
Pertanto, non si vede quale possa essere l’interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere la situazione di svantaggio lamentata dal ricorrente.
I precedenti richiamati da quest’ultimo ( sez. 1 n. 4599/2004, COGNOME) a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria tesi avevano ad oggetto l’impugnazione del decreto di proroga del regime speciale, non già, si ripete, il diniego di accesso a documenti, e in quella pronuncia veniva affermato il persistere RAGIONE_SOCIALE‘interesse in capo al detenuto ad impugnare il decreto di proroga quand’anche lo stesso fosse divenuto inefficace, per scadenza del termine annuale, in ragione RAGIONE_SOCIALEa inscindibile unitarietà fra il decreto di applicazione del regime speciale e i provvedimenti di proroga e RAGIONE_SOCIALEa garanzia di un controllo giurisdizionale sulla misura e sul suo protrarsi.
Il provvedimento impugnato ha correttamente concluso in punto RAGIONE_SOCIALEa carenza d’interesse in capo al ricOrrente e nessuna RAGIONE_SOCIALEe ragioni esposte nei motivi di ricorso, né i precedenti richiamati sono in grado di intaccare la impugnata decisione.
Per la ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente