Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9577 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 26/06/1958
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. DEL RIESAME di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata deliberata il 12 settembre 2024 dal Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di giudizio ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOMEin proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Detto sequestro è stato disposto nel procedimento che vede indagati NOME COGNOME NOME COGNOME e
NOME COGNOME per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio aggravati ex art. 416bis.1 cod. pen. e riguarda due assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Bari per l’importo complessivo di 87.250 euro, importo addebitato sul conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Per quanto è dato comprendere dal ricorso, dagli allegati e dal contenuto del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, la società RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta a sequestro il 19 gennaio 2022 (con decreto di urgenza del pubblico ministero distrettuale, convalidato al Giudice per le indagini preliminari il successivo 28 gennaio) siccome ritenuta nella disponibilità di NOME COGNOME genero di NOME COGNOME capo del clan camorristico COGNOME – a carico del quale sussisteva il fumus del reato di cui all’art. 512-bis, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. L’amministratore giudiziario della COGNOME, a seguito delle verifiche svolte, aveva ricostruito che, il giorno prima che fosse eseguito il decreto di sequestro della società, erano stati emessi i due assegni circolari di cui si discute. Tali titoli erano intestati a una procedura esecutiva in essere presso il Tribunale di Napoli e gestita dall’Avv. NOME COGNOME, procedura concernente la vendita all’asta di una struttura alberghiera ubicata sull’isola d’Ischia, alla quale aveva partecipato la RAGIONE_SOCIALE società che non aveva alcun legame con la RAGIONE_SOCIALE
Le indagini avevano posto in luce che:
i due titoli erano stati depositati nella richiamata procedura esecutiva insieme a quelli tratti sul conto di altra impresa, non oggetto della procedura di riesame sub iudice quale cauzione per partecipare all’asta;
la società RAGIONE_SOCIALE si era aggiudicata poi l’immobile per la somma complessiva di 2.400.000 euro, ma non aveva effettuato il versamento del saldo nel termine di 20 giorni dall’aggiudicazione;
la richiesta di sospensione presentata nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE era stata rigettata dal GE, che aveva successivamente dichiarato la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dall’aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione a titolo di multa.
Sulla base di questi elementi, gli assegni erano stati sottoposti a sequestro il 10 giugno 2024 reputando sussistente il fumus dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. anche a carico di NOME COGNOME.
1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha reputato COGNOME non legittimato a presentare istanza di riesame, in quanto «indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo e, in particolare, non titolare di una posizione giuridicamente protetta, coincidente, quindi, con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto».
In sostanza il Collegio della cautela ha escluso la legittimazione ricollegandone il difetto alla carenza di interesse perché i titoli andrebbero restituiti non già al Piscopo o alla RAGIONE_SOCIALE, ma alla procedura esecutiva gestita dall’Avv. COGNOME tanto che – si legge nel provvedimento impugnato era stato lo stesso proponente il riesame a chiedere che la restituzione avvenisse o all’avente diritto ovvero alla procedura esecutiva.
Ricorre avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e deduce violazione degli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen.
Dopo un riepilogo delle motivazioni del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente spiega – richiamando atti che assume essere stati allegati all’istanza di riesame e pretermessi dal Tribunale – che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento genetico, gli assegni sottoposti a sequestro erano stati emessi e consegnati dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE con una precisa giustificazione; si trattava, infatti, della caparra confirmatoria stabilita nel contratto preliminare del 10 gennaio 2022 intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di due villini in costruzione in un parco sito nel Comune di San Pietro Avellana di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, con la previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di una delle rate costituenti il saldo del prezzo. Per espresso accordo tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le somme costituenti la caparra confirmatoria per la vendita dei villini dovevano essere consegnate non già alla RAGIONE_SOCIALE, ma ad una procedura esecutiva cui la RAGIONE_SOCIALE era, a sua volta, interessata, procedura riguardante l’acquisito all’asta dell’immobile di Ischia.
Il ricorrente sostiene che sarebbe stato onere dell’amministratore giudiziario della Zofer verificare che le somme oggetto degli assegni circolari fossero da ricollegarsi all’anzidetto contratto preliminare e di esperire i rimedi per il recupero della caparra da parte della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente passa, quindi, ad illustrare le evoluzioni della procedura esecutiva concernente l’immobile di Ischia, spiegando che la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. il 3 novembre 2022 contro il provvedimento del GE del 25 luglio 2022 che aveva dichiarato la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione.
A tale opposizione cautelare aveva fatto seguito un provvedimento del GE del 26 gennaio 2023, che «invitava il ricorrente ad impugnare in via autonoma la decadenza dall’aggiudicazione»; il 24 marzo 2023, la RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla procedura e ai creditori intervenuti atto di opposizione in cui si
segnalavano i difetti dell’immobile di Ischia che avevano indotto la società predetta a desistere dall’acquisto .
Sulla base di questi atti – tutti allegati all’istanza di riesame – il ricorrente sostiene di avere dimostrato l’attualità e concretezza dell’interesse ad impugnare siccome titolare del diritto ad ottenere la restituzione delle somme, tanto che il decreto di sequestro di urgenza del pubblico ministero, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, era giustificato proprio dal pericolo che le somme fossero restituite alla RAGIONE_SOCIALE.
La richiesta, contenuta nell’istanza di riesame, di restituire gli assegni alla procedura gestita dall’Avv. COGNOME – prosegue il ricorrente – si spiegava con il fatto che il predetto era l’unico legittimo depositario delle somme versate a titolo di cauzione, affermazione che il ricorso ribadisce e rivendica. Conforterebbe la tesi del ricorrente l’osservazione contenuta nel provvedimento del GE del 7 ottobre 2024, che ha reputato irrilevante sulla legittimazione ad agire in quella sede l’avvenuto sequestro penale, in quanto non vi era ancora confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In primo luogo, poiché i temi che il ricorso pone sono quelli della legittimazione del proponente il riesame e dell’interesse ad impugnare, entrambi di carattere processuale, occorre precisare che questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quo per giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
Ciò posto, l’esame diretto consentito a questa Corte – benché nei limiti del materiale a disposizione – consente di ritenere corretta la decisione del Tribunale del riesame, sia pure con le seguenti precisazioni.
NOME COGNOME era soggetto astrattamente legittimato dall’art. 322, comma 1, cod. proc. pen. a proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, essendo indagato nel medesimo procedimento ed in relazione ai reati per cui il sequestro è stato disposto. La norma appena citata, infatti, indica come soggetti legittimati all’attivazione del rimedio impugnatorio l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona a cui le cose andrebbero restituite. E non vi è dubbio che la nozione di «imputato» vale ad inserire nel novero dei legittimati anche la persona sottoposta alle indagini, giusta l’equiparazione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen.
Ciò che difetta è, invece, il concreto interesse a ricorrere necessario a supportare questa come ogni altra impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
3.1. Per chiarire le ragioni di questa conclusione occorre richiamare la ricostruzione attuata sulla base della documentazione a disposizione di cui al § 1 del “ritenuto in fatto” e ricordare che:
gli assegni circolari tratti sul conto della COGNOME erano stati versati dalla RAGIONE_SOCIALE quale caparra per la partecipazione all’asta immobiliare per l’acquisto del complesso alberghiero sito sull’isola d’Ischia nell’ambito procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Napoli;
la RAGIONE_SOCIALE si era aggiudicata l’immobile al prezzo di 2.400.000 euro, che però non aveva versato nel termine di venti giorni dall’aggiudicazione;
le somme portate negli assegni circolari in sequestro erano state incamerate dalla procedura esecutiva ai sensi dell’art. 587 cod. proc. civ.;
l’opposizione agli atti esecutivi della RAGIONE_SOCIALE non aveva sortito esito, in quanto il Giudice adito aveva riservato al giudizio di merito l’esame delle doglianze della società opponente quanto ai difetti dell’immobile ischitano che giustificherebbero il mancato versamento del saldo del prezzo;
non risulta – né il ricorrente lo ha documentato – che il giudizio instaurato sia giunto a conclusione e che, in quest’ultimo caso, sia stato riconosciuto il diritto della RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la restituzione degli assegni.
Ne consegue che, allo stato, i titoli, ove fossero dissequestrati e restituiti, ritornerebbero nella disponibilità della procedura esecutiva, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente nel richiedere la restituzione alla procedura stessa.
3.2. Premessa questa ricostruzione in fatto, il Collegio ritiene che le censure avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame siano infondate, in quanto trascurano gli insegnamenti di questa Corte – che il Collegio intende ribadire secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271231 – 01; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 267672 – 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799). La sentenza COGNOME, in particolare, dopo aver passato in rassegna l’orientamento cui ha inteso accedere, ha distinto la legittimazione astratta legata all’appartenenza al novero dei soggetti indicati nell’art. 322 cod. proc. pen. da quella “concreta” legata alla sussistenza di un effettivo interesse ad impugnare, non essendo escluso il campo dell’impugnazione cautelare dall’osservanza dei principi sanciti in generale, in tema di impugnazione, dall’art. 568 cod. proc. pen. (»In altri termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale»). A questo riguardo, il Collegio intende ribadire un preciso concetto enucleato dal precedente citato, vale a dire quello secondo cui la sussistenza dell’interesse ad impugnare non può presumersi sulla base della mera legittimazione ad impugnare, ma deve essere specificamente dedotto ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Ebbene, tale interesse, nel caso delle misure cautelari reali, si individua indefettibilmente nella restituzione del bene quale effetto dell’accoglimento dell’impugnazione; in altri termini, l’interesse a proporre riesame – o appello sussiste solo se la restituzione del bene potrà avvenire a favore del proponente (oltre a Sez. 3, COGNOME, cit. Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277753 – 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME,
Rv. 274992 – 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, cit.; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 – 01; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266713 – 01) ed esso dovrà essere dimostrato mercé la delineazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro.
Nel caso di specie è lo stesso ricorrente che indica quale attuale avente diritto alla restituzione la procedura esecutiva e che non allega alcun elemento che induca a ritenere che il giudizio intentato per ottenere la restituzione della caparra versata partecipare all’asta immobiliare abbia avuto l’esito sperato e che, di conseguenza, la decisione del Tribunale del riesame oggetto della censure avrebbe potuto condurre, in caso di esito positivo, alla restituzione degli assegni alla RAGIONE_SOCIALE piuttosto che alla procedura.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 23/1/2025