Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16065 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata in BRASILE il 18/06/1968, avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del TRIB. LIBERTA di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/12/2024 Tribunale di Roma ha accolto l’istanza ci r,esarne che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il decreto con cu. il PM aveva convalidato il sequestro probatorio dell’autovettura tg. TARGA_VEICOLO; il giudice dei riesame, infatti, ha annullato il provvedimento ed ha di conseguenza disposto la restituzione del veicolo proprio in favore dell’odierna ricorrente;
ricorre tuttavia la COGNOME a mezzo del difensore che, dopo aver riepilogato la vicenda di cui ribadisce la natura meramente civilistica, insiste nel rilevare come la ricorrente avesse la disponibilità del veicolo in forza di un contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto ed evidenzia che l’ordinanza del Tribunale ha esaminato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa (l’incompetenza per territorio, l’improcedibilità dell’azione penale per mancata allegazione della procura alle liti ovvero per tardività della querela) omettendo tuttavia di vagliare quella di merito relativa alla insussistenza degli estremi del delitto di appropriazione indebita; segnala che, su questo punto, l’ordinanza è corredata da una motivazione meramente apparente avendo i giudici del riesame omesso di prendere in esame le considerazioni difensive spese sul punto;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorsoie;
in data 12/03/2025 la difesa ha trasmesso una memoria in replica alle argomentazioni svolte dal PG insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con provvedimento dell’08/11/2024 il PM presso il Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro probatorio dell’autovettura Mini Cooper eseguito in data 06/11/2024 dalla PG ipotizzando il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. in danno della società RAGIONE_SOCIALE proprietaria del veicolo detenuto in leasing dall’odierna ricorrente nei cui confronti il procuratore speciale della società locatrice aveva proposto querela.
Il Tribunale di Roma, adito dalla COGNOME, pur avendo confermato la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato, aveva ciò non di meno annullato il sequestro probatorio per l’assoluta mancanza di motivazione circa le concrete finalità probatorie perseguite con l’apprensione del veicolo; aveva pertanto disposto la restituzione dell’autovettura alla COGNOME.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
E’ sufficiente richiamare, anche testualmente, il contenuto di pag. 9 del ricorso laddove la difesa segnala che “… la sig.ra NOME COGNOME. ricorre per cassazione … avendone interesse, in qualità di indagata del delitto di appropriazione indebita … affinché venga offerta una motivazione aderente alla peculiarità del caso’ che tenga conto della clausola contrattuale che legittima la facoltà di acquisto e che tenga conto della documentazione depositata … che
certifica l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto del veicolo oggetto d contestazione” (cfr., ivi).
Si è chiarito, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso; la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269 – 01; cfr., anche, Sez. 1, n. 9531 del 22/03/1999, COGNOME, Rv. 215126 – 01, in cui la Corte ha ribadito che l’interesse all’impugnazione non può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli perché esplicative di una perplessità sull’innocenza dell’imputato; ha sottolineato, nell’occasione, che l’impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall’ordinamento giuridico e che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l’esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica de! soggetto derivi alcun risultato favorevole).
Nel caso di specie, l’interesse processualmente rilevante nell’incidente cautelare reale è quello alla restituzione del bene attinto dal provvedimento di sequestro e che, nel caso in esame, era stato compiutamente realizzato con l’accoglimento dell’istanza di riesame ed il dissequestro del veicolo in favore dell’odierna ricorrente.
Né, va pur detto, la valutazione poteva essere differente alla luce della successiva adozione del sequestro preventivo trattandosi, per un verso, di una circostanza sopravvenuta alla adozione dell’impugnato provvedimento e di cui, pertanto, il Tribunale non poteva tener conto ai fini dell’interesse all’ottenimento di una decisione motivata (anche) sul fumus; per altro verso, in quanto la doglianza difensiva dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo non potendo refluire sulla legittimità del provvedimento che aveva comunque annullato il sequestro probatorio (cfr., arg. da Sez. 3, n. 12511 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252239 – 01, in cui la Corte ha stimato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per
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cr) N.) crt cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al
decreto di sequestro probatorio di un’area qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò pers8 efficacia, dovendo
indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal GIP in sede di conversione).
Non risulta infine pertinente il riferimento, operato dalla difesa nella memoria RAGIONE_SOCIALE, a quella giurisprudenza (cfr.,
Sez. 4, n. 27964 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 220043 – 01) secondo cui permane l’interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale,
anche in presenza della sua avvenuta revoca o sostituzione, allorché ciò abbia un’effettiva e attuale rilevanza sulla posizione complessiva del ricorrente); è
sufficiente infatti rilevare che quella decisione aveva avuto riguardo ad una ipotesi nella quale era stato confermato l’interesse all’impugnazione del responsabile
civile ad una pronuncia sulla legittimità del sequestro conservativo, già revocato a seguito di versamento di una cauzione, proprio in quanto una decisione favorevole
avrebbe avuto effetti significativi sul permanere della cauzione che era stata per l’appunto già versata.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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L’attivazione dell’impugnazione in assoluta e consapevole carenza di interesse comporta inoltre la condanna ai pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, per questa ragione, si stima equa in euro 5.000 (cfr., Sez. 2, n. 45862 del 22/10/2024, Savastano, Rv. 287349 – 01, in cui la Corte ha spiegato che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all’impugnazione natura “temeraria”).
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Così deciso il 18/03/2025.