Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.1678/2025
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 18/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Catanzaro il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 02/07/2025 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nellÕinteresse di COGNOME NOME avverso il sequestro preventivo adottato dal Gip del medesimo tribunale e disposto su area demaniale in relazione al reato ex art. 1161 RD 327/1942, con ordinanza del 02/07/2025 rigettava lÕistanza.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Rappresenta, con il primo, vizi di violazione di legge anche processuale e il vizio di carenza di motivazione in ordine al fumus del reato. Vi sarebbe motivazione apparente, avendo il tribunale sostenuto l’inidoneitˆ RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive siccome dirette a dimostrare che l’area sequestrata sarebbe estranea al demanio pubblico, ed avrebbe altres’ posto a fondamento della propria decisione l’assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, mentre, invece, la difesa avrebbe sostenuto non l’estraneitˆ al demanio pubblico nè che l’area fosse stata sdemanializzata, quanto la estraneitˆ della stessa area al demanio marittimo. Si sostiene che sarebbe emersa per tabulas la esclusione dell’area dal demanio marittimo, sulla base di dati catastali trasfusi nel SID, con inconfigurabilitˆ del reato ipotizzato ex art. 1161 c.n. La nuova delimitazione – aggiornata – dell’area, attraverso il SID, avrebbe anche creato incertezza sulla natura demaniale marittima della stessa, incidendo negativamente sul dolo del reato, cos’ da non potersi definire la ritenuta occupazione come arbitraria, posto che tale aggettivo presuppone la consapevolezza della natura del bene occupato. Invece, il tribunale avrebbe presupposto il dolo nonostante l’incertezza sulla natura dell’area sin dal 2023, anno in cui il ministero aveva giˆ segnalato il carattere provvisorio della dividente demaniale marittima allora segnalata, con successiva esclusione della natura demaniale marittima nel 2025, con aggiornamento del SID.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale per mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine al periculum. Essendosi il tribunale sul punto richiamato solo alla littera legis . di cui all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
Preliminarmente, deve rilevarsi lÕinammissibilitˆ del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l’estraneitˆ dell’area alla sua proprietˆ ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualitˆ pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : “.. la difesa non ha mai sostenuto che l’area oggetto di sequestro non fosse demaniale É..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l’area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimoÉ” ; cfr. anche pag. 8: la difesa ” Éha ulteriormente evidenziato come l’area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato É”) . Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell’area, come tale esclude in radice ogni possibilitˆ di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04). L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01). Nè soccorre la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui ” la persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione “. Posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME