Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 4 aprile 2025, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME ha annullato l’ordinanza del 20 febbraio 2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con la quale era stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari relazione ai reati di cui agli articoli 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale ha ordinato l’immediata liberazione di NOME COGNOME, ove non ristretto per altra causa, ed ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura pur avendo confermato il giudizio di gravità indiziaria degli elementi che avevano determinato l’applicazione della misura.
Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e denuncia:
2.1. violazione di legge (artt. 273, 73 commi 1, 4 e 5 d.P.R. n. 309 cit. e 192 cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla mancata sussunzione dei fatti entro il paradigma delle fattispecie di cui all’art. 73, commi 4 o 5 d.P.R. n. 309 cit.) e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso nella erronea interpretazione dei coefficienti normativi e fattuali che individuano gli estremi della fattispecie di concorso di traffico di stupefacenti in presenza di elementi equivoci circa la partecipazione del ricorrente, in qualità di vedetta, ad un’operazione di trasporto di droga ascritta al coindagato NOME COGNOME, fatto commesso il 23 aprile 2020 tenuto conto che, in occasione del presunto trasporto, alcuno stupefacente veniva sottoposto a sequestro.
Erroneamente il Tribunale avrebbe valorizzato, a carico del ricorrente, il contenuto – ritenuto simulato e convenzionale – delle conversazioni intercettate a carico del presunto correo e, comunque, sarebbe equivoca la qualità, tipologia e quantità dello stupefacente che sarebbe stato oggetto di trasporto.
2.2.Analoghi vizi inficiano la ritenuta condotta di partecipazione del ricorrente all’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale del riesame, pur soffermandosi sull’analisi della posizione del presunto promotore dell’associazione, NOME COGNOME, e dell’affiliato NOME COGNOME ha ritenuto, del tutto apoditticamente, accertato che il ricorrente operasse in favore del sodalizio come pusher .
Il contenuto delle conversazioni analizzate ed evidenziate a carico del ricorrente non è infatti idoneo a supportare il quadro di gravità indiziaria necessario al fine di ritenere comprovato il contributo associativo del COGNOME, condotta che, del resto, il Tribunale ha ricondotto nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente ( ex multis , Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022,
La, Rv. 282534-01; Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006, dep. 2007, Campodonico, Rv. 235886 – 01).
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.
Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all’esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia.
Si è precisato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01) che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.
Nel caso in esame, alcuna allegazione in tal senso è stata prospettata attraverso la procura speciale in atti.
2.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche la condanna alle spese di cassa non potendo univocamente ricondursi ad una scelta consapevole e colpevole del ricorrente la proposizione di un ricorso inammissibile per le descritte ragioni prettamente giuridiche della rilevata inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 ottobre 2025
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME