Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12626 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a COSENZA il 28/10/1965 COGNOME NOME nato a COSENZA il 25/11/1999
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
Il difensore NOME del foro di COSENZA insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Il difensore NOME COGNOME del foro di COSENZA si associa alle conclusioni del co- difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2024, il Tribunale di Cosenza, quale giudice per il riesame, confermava il provvedimento del 21 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo:
delle somme di euro 62.467,00 e di euro 153.352,00;
del ramo d’azienda riguardante i servizi di certificazione e di collaudo dei lavori;
di cinque automezzi;
ritenuti tutti costituire il profitto delle plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritte a NOME COGNOME (quale amministratore di diritto dal 2017 al 2019 della srl RAGIONE_SOCIALE posta in liquidazione giudiziale) e a NOME COGNOME (figlio di NOME, classe ’99, quale amministratore di fatto della medesima dal 2017 al 2019 e poi, fino al 2023, quale amministratore di diritto).
Doveva, inoltre, precisarsi come, nel ricorso presentato nell’interesse degli indagati, si argomenta solo sul sequestro del ramo d’azienda e dei cinque automezzi tutti ceduti alla spa RAGIONE_SOCIALE, una società di nuova costituzione, ler cui quote erano a suo tempo interamente posseduto dalla srl RAGIONE_SOCIALE ed oggi, invece, sono di proprietà della moglie di NOME e della madre di NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Ricalcando, infatti, il presente ricorso, il diverso ma parallelo ricorso, deciso anch’esso all’odierna udienza, proposto dagli stessi difensori nell’interesse della terza interessata, la spa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata, appunto, da NOME COGNOME
1.1. Il Tribunale in risposta ai dedotti motivi di riesame osservava quanto segue.
Gli indagati avevano concepito un complessivo disegno di spoliazione di RAGIONE_SOCIALE, disegno attuato con le seguenti condotte:
con prelievi di somme di denaro in contanti dai conti della società ad opera degli indagati senza alcun titolo;
con il conferimento, a titolo di aumento di capitale, del ramo di azienda dedicato alla certificazione ed al collaudo dei lavori in una società di nuova costituzione (interamente posseduta dalla srl), la RAGIONE_SOCIALE
con la cessione, sempre alla RAGIONE_SOCIALE, di cinque automezzi per un prezzo incongruo (euro 15.000, quando gli stessi erano stati acquistati due anni prima per complessivi euro 86.750,00).
Doveva inoltre considerarsi che la srl aveva poi ceduto le proprie quote nella spa a NOME COGNOME moglie e madre degli indagati NOME e NOME.
Quanto al periculum in mora si considerava che la libera disponibilità di tali beni avrebbe consentito ulteriori condotte di dispersione.
Propongono ricorso gli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe ’99), con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. NOME COGNOME (anche per l’Avv. NOME COGNOME), articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per avere, il Tribunale, omesso di considerare il verbale di udienza del 25 settembre 2024, assumendo la decisione in forza del solo verbale di udienza del 18 settembre 2024, nonostante si fosse trattato di un’udienza di mero rinvio.
Riprova ne era il fatto che, nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, si erano indicati, fermo rimanendo il presidente estensore, i componenti del Collegio dell’udienza tenutasi il 18 settembre 2024 e non quelli dell’udienza del 25 settembre, in cui, appunto, si era riservata la decisione.
Né nella narrativa del provvedimento si era fatto cenno alcuno agli argomenti spesi nella memoria depositata in vista dell’udienza del 25 settembre.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 125 cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione circa il fumus commissi delicti.
Si censuravano, in particolare, le considerazioni fatte dal Tribunale in riferimento alle distrazioni ascritte ai prevenuti, concernenti le cessioni del ramo di azienda e degli automezzi.
Rispetto alle quali, si affermava, non si era tenuto conto delle prospettazioni difensive, accompagnate dal deposito di ampia documentazione. Così concretandosi un’assoluta carenza di motivazione, tale da costituire un vizio di violazione di legge.
2.2.1. Si ricordava, infatti, che RAGIONE_SOCIALE, la società posta in liquidazione giudiziale, era stata fondata e di fatto amministrata da NOME COGNOME classe ’36, rispettivamente padre e nonno degli odierni indagati, NOME e NOME, classe ’99.
Nella medesima società – attiva nell’amministrazione di condomini e nell’attività di certificazione e collaudo di lavori – avevano prestato, nel corso deli anni, la loro attività lavorativa, appunto, il figlio NOME e il nipote NOME.
NOME, classe ’36, per l’età avanzata, aveva poi abbandonato l’attività.
Il figlio NOME ed il nipote NOME, gli odierni indagati, avevano deciso di scindere le due attività, conferendo il ramo d’azienda deputato alla certificazione ed al collaudo dei lavori ad una società di nuova costituzione, una spa (con un capitale di 50.000 euro interamente posseduto da RAGIONE_SOCIALE) ra cui avevano assegnato il medesimo nome, RAGIONE_SOCIALE
Tale conferimento era avvenuto a titolo di aumento di capitale, per un valore di euro 110.000 (così stimato dal perito COGNOME, una valutazione mai contestata) tale da portare il complessivo capitale della spa ad euro 160.000 (sempre tutto riconducibile alla srl).
Se queste erano le premesse economiche e di fatto, era evidente, per i ricorrenti, che la srl, proprietaria totalitaria della spa, non aveva patito danno alcuno dal conferimento del ramo d’azienda.
Né poteva assumere rilievo, a tal fine, la circostanza che le quote di spa RAGIONE_SOCIALE, possedute da RAGIONE_SOCIALE, fossero state poi vendute a NOME COGNOME (moglie di NOME e madre di NOME, classe ’99), visto che il corrispettivo, effettivamente versato, era stato pari a 160.000 euro e quindi all’intero valore del capitale (non risultando che la società avesse un valore maggiore).
2.2.2. Quanto all’ulteriore oggetto del sequestro, i cinque automezzi ceduti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti ricordavano che si erano prodotti gli estratti conto delle società finanziarie a cui erano state pagate le rate dei finanziamenti relativi al loro acquisto, dai quali doveva dedursi che le stesse, almeno per euro 30.000, non erano state corrisposte da srl RAGIONE_SOCIALE, che purtuttavia era, all’epoca, ancora intestataria degli stessi, ma dai soci di spa RAGIONE_SOCIALE
E di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto, laddove si era limitato ad affermare che gli automezzi, acquistati dalla srl due anni prima per euro 86.750, erano stati venduti a spa RAGIONE_SOCIALE, per la ben minore somma di euro 15.000.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in ordine al ritenuto periculum in mora.
Il Tribunale si era limitato, sul punto, ad una motivazione di stile quando aveva apoditticamente affermato che la disponibilità dei beni sottoposti al vincolo avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Non si era poi tenuto conto del fatto che il sequestro del ramo d’azienda avrebbe comportato un danno ulteriore di rilevante gravità, il mancato rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie per proseguire l’attività di certificazione e collaudo.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del promo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, sulla questione preliminare della indicazione sul provvedimento del collegio giudicante, è manifestamente infondato.
La decisione del Tribunale per il riesame risulta, infatti, depositata il 26 settembre 2024 e richiama espressamente la riserva introitata il giorno precedente, all’udienza, quindi, del 25 settembre 2024, il cui verbale peraltro era regolarmente inserito nel fascicolo, così da doversi concludere che l’indicazione errata di due connpenti del collegio non costituiva altro che un mero errore materiale.
Si deve, pertanto, fare applicazione del principio di diritto ricordato dalla sentenza Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964 – 01, secondo cui l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza (e, nel caso di specie, il provvedimento era correttamente sottoscritto dal presidente estensore), non deriva alcuna nullità (in cui si era citata come conforme la pronuncia Sez. 3, n. 556/1996, Rv. 204707-01).
Così superata la questione preliminare, deve tuttavia osservarsi come, per costante orientamento di questa Corte, gli odierni indagati, che avevano ceduto ad altri, a spa RAGIONE_SOCIALE, di cui non erano i legali rappresentanti (essendolo la loro congiunta COGNOME che peraltro, in tale qualità, aveva presentato ricorso, deciso all’odierna udienza), i beni sottoposti al vincolo (avendo presentato motivi di doglianza riferibili al solo sequestro del ramo d’azienda e degli automezzi ceduti a tale società, sostanzialmente mutuando l’atto di impugnazione di tale terza proprietaria) non hanno interesse ad agire.
Dato che gli indagati, odierni ricorrenti, non chiedono il riesame del vincolo reale per ottenere la restituzione a sé dei beni in sequestro (perchè già ceduti a spa RAGIONE_SOCIALE), risulta evidente la loro carenza di interesse ad impugnare il medesimo.
Si è infatti affermato che l’indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01).
Ed appartenendo i beni ad RAGIONE_SOCIALE occorre anche considerare che, in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, si è precisato che l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286321 – 01)
Ed è, invece, pacifico che gli odierni indagati, NOME e NOME COGNOME né sono legali rappresentanti di spa RAGIONE_SOCIALE, né hanno agito in suo nome e nel suo interesse.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 15 gennaio 2025.