Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30/10/2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, ex art. 322 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/2023, avente ad oggetto la somma di Euro 79.670 sequestrata nell’ambito del procedimento per violazione degli artt. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso con il padre COGNOME NOME. Con altra ordinanza in pari data, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di riesame proposta avverso l’ulteriore decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 4.700, emesso dal G.i.p. in data
20/10/2023 con funzione integrativa del precedente, accogliendo la richiesta formulata dal P.M. all’esito di un riconteggio RAGIONE_SOCIALE somme complessivamente rinvenute.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’errore di valutazione relativo al fatto che il danaro non era custodito nell’abitazione né nell’auto del ricorrente, bensì all’interno del camion da lavoro in uso agli indagati: né il Tribunale aveva chiarito la “connessione eziologica” tra le predette somme e lo stupefacente, dato anche che era stata contestata solo la detenzione e non anche la cessione della droga (tra l’altro di tipo “leggero”); d’altra parte, ridottissima quantità rinvenuta lasciava presumere una diversa qualificazione giuridica, ovvero la configurabilità dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. Si censura in definitiva l’assunto del Tribunale, che aveva immotivatamente ritenuto che il danaro fosse provento dell’attività di spaccio. Con specifico riferimento all’art. 85-bis d.P.R. n. 309, si lamenta la mancata considerazione di quanto riferito dal ricorrente in ordine alla provenienza del danaro, frutto della pregressa attività di commercio ambulante svolta in nero e non versata su conto corrente per i debiti con l’RAGIONE_SOCIALE. Si censura infine l’insufficienza della motivazione addotta quanto al periculum in mora.
3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’inammissibilità della richiesta riesame e comunque per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato.
Il Tribunale di Salerno ha individuato una causa preliminare di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richieste di riesame formulate dall’odierno ricorrente avverso i decreti di sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme di danaro (decreti confermati, quanto al coimputato COGNOME NOME, unicamente nella prospettiva della confisca per sproporzione di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990).
In particolare, quanto a COGNOME NOME, il Tribunale ha ravvisato un difetto di interesse a proporre ricorso, in considerazione della riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme sequestrate al solo padre COGNOME NOME (ritenuta non controversa alla luce di quanto dedotto dagli stessi indagati: cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una prospettazione che, per un verso, appare del tutto in linea con un indirizzo interpretativo assolutamente costante, elaborato da questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01,
secondo cui «l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro»).
Per altro verso, deve qui evidenziarsi che il percorso argomentativo del Tribunale non è stato in alcun modo confutato dalla difesa ricorrente, che si è limitata a dedurre le medesime doglianze formulate da COGNOME NOME con riferimento alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.